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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 04/02/2026, n. 1718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1718 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1718/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
IA RG, OR
RIZZI RICCARDO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16000/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400002589000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400002589000 IVA-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400002589000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400002589000 IRAP a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 365/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202400002589000 e sottese cartelle.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria poiché basata su cartelle che sono state oggetto della definizione agevolata;
l'omessa notifica delle cartelle e di qualsiasi atto prodromico alle stesse;
il difetto di motivazione dell'atto impugnato ed insisteva per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e per la nullità dello stesso.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma controdeducendo il proprio difetto di legittimazione passiva in merito all'attività di notificazione delle cartelle;
la regolarità del proprio operato ed insisteva per il rigetto del ricorso.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito della controversia.
La Corte di Giustizia Tributaria preliminarmente osserva che parte ricorrente non ha depositato copia della regolare e tempestiva notifica del ricorso all'Agenzia delle Entrate – Riscossione che, di fatto, non costituendosi in giudizio non rende possibile la definizione della controversia nel rispetto del principio della corretta instaurazione del contraddittorio, con conseguente inammissibilità del ricorso.
La Corte dichiara altresì il proprio difetto di giurisdizione per i tributi relativi all'INPS e INAIL di competenza del giudice ordinario.
Nel merito, osserva altresì che parte ricorrente nel ricorso eccepisce l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria poiché le sottostanti cartelle sono state oggetto di una procedura di definizione agevolata ma non deposita documentazione idonea a provare l'effettiva adesione a tale procedura con conseguente infondatezza di quanto eccepito.
In conclusione, la Corte di Giustizia Tributaria dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente ad € 1.000,00 oltre accessori di legge se dovuti da distrarre a favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale I di Roma.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dichiara il proprio difetto di giurisdizione per le cartelle relative ai contributi previdenziali ed ai premi Inail concedendo termine di legge al ricorrente per la riassunzione dinanzi al giudice ordinario competente;
dichiara inammissibile il ricorso per il resto.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura di euro 1.000,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate DP 1 di Roma. Così deciso in Roma, 14 gennaio 2026 IL GIUDICE
ESTENSORE IL PRESIDENTE Giorgio Torchia Alessandro Clemente
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
IA RG, OR
RIZZI RICCARDO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16000/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400002589000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400002589000 IVA-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400002589000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400002589000 IRAP a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 365/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202400002589000 e sottese cartelle.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria poiché basata su cartelle che sono state oggetto della definizione agevolata;
l'omessa notifica delle cartelle e di qualsiasi atto prodromico alle stesse;
il difetto di motivazione dell'atto impugnato ed insisteva per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e per la nullità dello stesso.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma controdeducendo il proprio difetto di legittimazione passiva in merito all'attività di notificazione delle cartelle;
la regolarità del proprio operato ed insisteva per il rigetto del ricorso.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito della controversia.
La Corte di Giustizia Tributaria preliminarmente osserva che parte ricorrente non ha depositato copia della regolare e tempestiva notifica del ricorso all'Agenzia delle Entrate – Riscossione che, di fatto, non costituendosi in giudizio non rende possibile la definizione della controversia nel rispetto del principio della corretta instaurazione del contraddittorio, con conseguente inammissibilità del ricorso.
La Corte dichiara altresì il proprio difetto di giurisdizione per i tributi relativi all'INPS e INAIL di competenza del giudice ordinario.
Nel merito, osserva altresì che parte ricorrente nel ricorso eccepisce l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria poiché le sottostanti cartelle sono state oggetto di una procedura di definizione agevolata ma non deposita documentazione idonea a provare l'effettiva adesione a tale procedura con conseguente infondatezza di quanto eccepito.
In conclusione, la Corte di Giustizia Tributaria dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente ad € 1.000,00 oltre accessori di legge se dovuti da distrarre a favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale I di Roma.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dichiara il proprio difetto di giurisdizione per le cartelle relative ai contributi previdenziali ed ai premi Inail concedendo termine di legge al ricorrente per la riassunzione dinanzi al giudice ordinario competente;
dichiara inammissibile il ricorso per il resto.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura di euro 1.000,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate DP 1 di Roma. Così deciso in Roma, 14 gennaio 2026 IL GIUDICE
ESTENSORE IL PRESIDENTE Giorgio Torchia Alessandro Clemente