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Sentenza 29 marzo 2023
Sentenza 29 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/03/2023, n. 13137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13137 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO IM nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/s4ggite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 13137 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 05/12/2022 Il Procuratore generale, M. Francesca Loy, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. OL LI ricorre avverso l'ordinanza del 18 maggio 2022 del Tribunale di sorveglianza di Taranto, che ha rigettato il reclamo ex art. 69-bis, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 10 gennaio 2022, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Taranto aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata relativamente al semestre compreso tra il 21 giugno 2021 e il 21 dicembre 2021, con riferimento alla pena di cui alla sentenza della Corte di appello di Lecce del 29 aprile 2019. Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che OL era stato sanzionato per due episodi disciplinari avvenuti il 4 maggio 2021, in quanto era stato rinvenuto in possesso di una scheda telefonica e, nella sua cella, erano stati rinvenuti due cellulari, a nulla rilevando il fatto che il detenuto Marinò si fosse assunto' la responsabilità del possesso dei telefoni, posto che non si poteva escludere che i compagni di cella non avessero assistito al loro utilizzo. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 54 Ord. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe rigettato il reclamo, nonostante vi fosse prova del fatto che la paternità dei telefonini era riconducibile al compagno di cella Marinò. Il giudice di merito, inoltre, avrebbe omesso di valutare il comportamento complessivo di OL e il reale disvalore della condotta accertata, trascurando di valorizzare la sua partecipazione all'opera di rieducazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. È opportuno premettere che, al fine dell'ottenimento della liberazione anticipata, è necessario che il condannato non tenga una condotta esclusivamente passiva di disciplinata osservanza delle norme che regolano l'espiazione della pena, occorre invece che concretizzi un modo di operare di valore sintomatico rispetto ai fini perseguiti dalla legge. In altri termini, necessitano condotte concrete (quali la correttezza nei rapporti interpersonali, il rispetto delle regole, la disponibilità ai colloqui con gli 2 operatori, il riguardo verso le figure istituzionali) che siano significative di una volontaria cooperazione tesa al più efficace reinserimento nella società. Parimenti, è corretto dire che il beneficio previsto dall'art. 54 Ord. pen. presuppone un giudizio positivo sulla partecipazione del soggetto al trattamento rieducativo da desumersi mediante una valutazione globale. Si consideri che il citato articolo, nel fare riferimento ad una condotta regolare e partecipativa, addirittura non fa espresso riferimento a vere e proprie sanzioni disciplinari o ad altri provvedimenti sfavorevoli, ma - in modo più lato - a tutti quei comportamenti che denotino una scarsa adesione alle regole restrittive ed una mancanza di quel particolare impegno che individua la meritevolezza del beneficio, nella prospettiva della rieducazione, che è il fine del trattamento. Nel caso di specie, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l'ordinanza impugnata ha motivato, in modo congruo e aderente alle emergenze istruttorie, la decisione reiettiva del reclamo mediante il riferimento all'episodio di rilievo disciplinare, che ha ritenuto niente affatto trascurabile sotto il profilo della partecipazione all'opera rieducativa, poiché il detenuto era stato trovato in possesso di una scheda telefonica, fatto che già il Magistrato di sorveglianza aveva qualificato come talmente grave da ripercuotere i suoi effetti negativi anche sul semestre successivo. Nella sua cella, inoltre, erano stati rinvenuti due cellulari e correttamente il giudice ha dato rilievo negativo al fatto che, anche se il possesso degli stessi sarebbe stato da attribuire al compagno di cella, il OL non avrebbe collaborato nell'accertamento dei fatti. In tema di liberazione anticipata, infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di chiarire che il Tribunale di sorveglianza può tenere conto, a fini del rigetto della relativa istanza, del contenuto di un rapporto disciplinare anche nel caso in cui esso sia viziato per omessa contestazione o non sia seguito dalla irrogazione di alcuna sanzione, in quanto, per la concessione della detrazione di pena, le infrazioni commesse non rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come elemento sintomatico della mancata disponibilità al trattamento rieducativo (Sez. 1, n. 13233 del 08/10/2020, dep. 2021, Piccininni, Rv. 280985). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 3 Yt,//\
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/12/2022
lette/s4ggite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 13137 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 05/12/2022 Il Procuratore generale, M. Francesca Loy, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. OL LI ricorre avverso l'ordinanza del 18 maggio 2022 del Tribunale di sorveglianza di Taranto, che ha rigettato il reclamo ex art. 69-bis, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 10 gennaio 2022, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Taranto aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata relativamente al semestre compreso tra il 21 giugno 2021 e il 21 dicembre 2021, con riferimento alla pena di cui alla sentenza della Corte di appello di Lecce del 29 aprile 2019. Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che OL era stato sanzionato per due episodi disciplinari avvenuti il 4 maggio 2021, in quanto era stato rinvenuto in possesso di una scheda telefonica e, nella sua cella, erano stati rinvenuti due cellulari, a nulla rilevando il fatto che il detenuto Marinò si fosse assunto' la responsabilità del possesso dei telefoni, posto che non si poteva escludere che i compagni di cella non avessero assistito al loro utilizzo. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 54 Ord. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe rigettato il reclamo, nonostante vi fosse prova del fatto che la paternità dei telefonini era riconducibile al compagno di cella Marinò. Il giudice di merito, inoltre, avrebbe omesso di valutare il comportamento complessivo di OL e il reale disvalore della condotta accertata, trascurando di valorizzare la sua partecipazione all'opera di rieducazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. È opportuno premettere che, al fine dell'ottenimento della liberazione anticipata, è necessario che il condannato non tenga una condotta esclusivamente passiva di disciplinata osservanza delle norme che regolano l'espiazione della pena, occorre invece che concretizzi un modo di operare di valore sintomatico rispetto ai fini perseguiti dalla legge. In altri termini, necessitano condotte concrete (quali la correttezza nei rapporti interpersonali, il rispetto delle regole, la disponibilità ai colloqui con gli 2 operatori, il riguardo verso le figure istituzionali) che siano significative di una volontaria cooperazione tesa al più efficace reinserimento nella società. Parimenti, è corretto dire che il beneficio previsto dall'art. 54 Ord. pen. presuppone un giudizio positivo sulla partecipazione del soggetto al trattamento rieducativo da desumersi mediante una valutazione globale. Si consideri che il citato articolo, nel fare riferimento ad una condotta regolare e partecipativa, addirittura non fa espresso riferimento a vere e proprie sanzioni disciplinari o ad altri provvedimenti sfavorevoli, ma - in modo più lato - a tutti quei comportamenti che denotino una scarsa adesione alle regole restrittive ed una mancanza di quel particolare impegno che individua la meritevolezza del beneficio, nella prospettiva della rieducazione, che è il fine del trattamento. Nel caso di specie, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l'ordinanza impugnata ha motivato, in modo congruo e aderente alle emergenze istruttorie, la decisione reiettiva del reclamo mediante il riferimento all'episodio di rilievo disciplinare, che ha ritenuto niente affatto trascurabile sotto il profilo della partecipazione all'opera rieducativa, poiché il detenuto era stato trovato in possesso di una scheda telefonica, fatto che già il Magistrato di sorveglianza aveva qualificato come talmente grave da ripercuotere i suoi effetti negativi anche sul semestre successivo. Nella sua cella, inoltre, erano stati rinvenuti due cellulari e correttamente il giudice ha dato rilievo negativo al fatto che, anche se il possesso degli stessi sarebbe stato da attribuire al compagno di cella, il OL non avrebbe collaborato nell'accertamento dei fatti. In tema di liberazione anticipata, infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di chiarire che il Tribunale di sorveglianza può tenere conto, a fini del rigetto della relativa istanza, del contenuto di un rapporto disciplinare anche nel caso in cui esso sia viziato per omessa contestazione o non sia seguito dalla irrogazione di alcuna sanzione, in quanto, per la concessione della detrazione di pena, le infrazioni commesse non rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come elemento sintomatico della mancata disponibilità al trattamento rieducativo (Sez. 1, n. 13233 del 08/10/2020, dep. 2021, Piccininni, Rv. 280985). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 3 Yt,//\
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/12/2022