CASS
Sentenza 7 giugno 2023
Sentenza 7 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/2023, n. 24422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24422 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VI ET nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Fulvio Baldi che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. g‘ Penale Sent. Sez. 1 Num. 24422 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 26/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento in data 6 ottobre 2021 il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma aveva ordinato nei confronti di NO GL l'esecuzione della pena inflitta con sentenza in data 19 novembre 2020 della stessa Corte di appello, e, tenuto conto che la condanna era stata alla pena di anni sette, mesi sei e giorni dieci di reclusione e che era stata sofferta custodia cautelare per anni due, mesi otto e giorni tredici, aveva determinato la pena residua da scontare in anni quattro, mesi nove e giorni ventisette di reclusione. La condanna era stata pronunciata per una pluralità di fattispecie di cui agli artt. 512-bis e 648-bis cod. pen., commesse nel periodo tra il settembre 2013 e il 30 luglio 2014. 2. Il condannato aveva chiesto la rideterminazione della pena da eseguire, previo computo del periodo di carcerazione sofferto, a titolo di custodia cautelare dall'8 giugno 2010 al 6 giugno 2011, in altro procedimento, conclusosi con pronuncia assolutoria. Quanto alla fungibilità di detto periodo di detenzione, la parte aveva dedotto che la complessiva condotta in relazione alla quale erano stati accertati i reati di cui all'art. 512-bis cod. pen. - e in relazione alla quale era stata inflitta la complessiva pena di mesi sei e giorni dieci di reclusione -, era stata ideata e ne era stata iniziata l'esecuzione in epoca antecedente il giugno 2010. Infatti, la condotta criminosa era stata finalizzata all'impiego di provvista patrimoniale di provenienza illecita e il primo atto di intestazione fittizia a terzi era stato compiuto con rogito notarile in data 5 maggio 2010, di cui all'imputazione sub A7, in relazione alla quale era stata dichiarata l'estinzione per intervenuta prescrizione. Infine, nel calcolo della pena da eseguire si doveva considerare il periodo di liberazione anticipata maturato in relazione a cinque semestri di carcerazione. 3. Con ordinanza depositata in data 21 ottobre 2022 la Corte di appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza, sul rilievo che ai fini dell'applicazione del principio di fungibilità della pena rileva l'anteriorità della data di consumazione del reato rispetto alla data di inizio del periodo di carcerazione da imputare e che, nel caso in esame, i reati di intestazione fittizia erano stati consumati, ciascuno, in date successive al periodo di carcerazione de quo. 2 4. Il difensore di NO GL ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 657 cod. proc. pen., sul rilievo che la norma, nel disciplinare il principio di fungibilità della pena, attribuisce rilievo alla data di commissione della condotta criminosa, e non alla data di consumazione del reato. Nel caso in esame era stato accertato dai giudici della cognizione che la prima operazione di fittizia intestazione di beni a terzi era avvenuta con rogito notarile in data 5 maggio 2010. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione dell'accertamento della data di commissione dei reati. Il giudice dell'esecuzione non aveva compiuta una specifica analisi dil quanto accertato dalla sentenza di condanna, limitandosi a dare rilievo alle date di attribuzione delle quote delle società fittiziamente intestate a terzi. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto. 1. due motivi di ricorso, tra loro collegati, possono essere esaminati congiuntamente. La difesa pone la questione se, ai fini dell'applicazione del principio di fungibilità della pena, venga in rilievo la data di consumazione del reato, in relazione al quale è stata inflitta la pena da scontare, ovvero la data in cui il reato era stato deliberato ovvero era iniziata l'esecuzione della complessa operazione illecita. Nello specifico caso in esame, la difesa ha evidenziato che erano state commesse plurime condotte di intestazione fittizia di beni, tutte relative a un comune disegno criminoso deliberato ed iniziato ad eseguire in data antecedente l'inizio della carcerazione di cui si chiede la fungibilità. 2. La norma di cui all'art. 657 cod. proc. pen. pone il principio della fungibilità dei periodi di carcerazione subiti per altro reato, per misura cautelare ovvero per esecuzione della condanna, nel computo della pena detentiva da eseguire. 3 Al comma 4 viene posto il limite secondo il quale sono computabili solo i periodi di carcerazione sofferti dopo la consumazione del reato cui si riferisce la condanna da porre in esecuzione. La questione posta dalla difesa, che distingue tra data di consumazione del reato e data di deliberazione del complessivo disegno criminoso, è già stata esaminata dalla giurisprudenza che, al fine di stabilire la data di consumazione del reato nell'ipotesi che si tratti di reato continuato, ha precisato che viene in rilievo la data di consumazione di ciascun reato, unificato nel vincolo della continuazione, e la relativa pena inflitta. Dunque, nel caso di riconoscimento della continuazione, occorre procedere alla scissione del reato continuato, considerando separatamente ciascuna data di consumazione e la pena inflitta per ciascun reato poi unito nel vincolo della continuazione (Sez. 1, n. 25186 del 17/02/2009, Bernardo,Rv. 243809; Sez. 1, n. 8109 del 11/2/2010, Calzolaio,Rv. 246383;Sez. 1, n. 45259 del 27/09 /2013, Sapia, Rv. 257618; Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, Di Perna, Rv. 272101;Sez. 1, 23/02/2018, Iannicelli,Rv. 273133Sez. 1, n. 13646 del 12/0 2/2019, CAMMARERI, Rv. 275327). Si tratta di principi consolidati che il collegio condivide. Invero, il principio, affermato in giurisprudenza, secondo il quale il reato continuato costituisce una particolare ipotesi di concorso di reati e va considerato unitariamente solo in relazione alla determinazione della pena, con la precisazione che, comunque, la considerazione unitaria è consentita solo se determina effetti favorevoli al reo (Sez. U., n. 3286/09 del 27.11.2008, Chiodi, Rv. 241755), non consente l'ulteriore affermazione secondo la quale la considerazione del reato continuato come pluralità ovvero unità di reati è sottoposta unicamente al criterio del favor rei, di tal che solo la valutazione del tipo di effetti sulla posizione giuridica del reo condiziona la natura giuridica del reato continuato. Invero, la consolidata affermazione della giurisprudenza è nel senso che il reato continuato realizza una particolare modalità di concorso di reati, che, ai fini della determinazione della pena, è considerato, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., unitariamente. Si è poi precisato che nella considerazione di aspetti specifici, che non trovino espressa disciplina normativa, la valutazione unitaria del reato continuato è consentita solo ove determini effetti favorevoli al reo (Sez. 1, n. 13003 del 10/03/2009, Licciardello, Rv. 243140). E' dunque necessario considerare la specifica disciplina del computo delle pene nella fase esecutiva al fine di verificare se sia consentita una considerazione, in favorem rei, unitaria del reato continuato. 4 Da questo punto di vista i dati rilevanti sono la data di consumazione del reato e la pena inflitta per ciascun reato. Ne segue che è ricavabile una chiara indicazione nel senso che il reato continuato va considerato come concorso di reati, con conseguente rilievo della data di consumazione di ciascun reato e della porzione di pena inflitta per ciascun reato. Va quindi confermato l'orientamento secondo il quale anche nel caso di riconoscimento della continuazione, ai fini del computo della pena da eseguire, si deve considerare ciascun reato, la relativa data di consumazione e la relativa porzione di pena inflitta ed espiata. 3. Ne segue che l'ordinanza impugnata ha dato corretta applicazione ai ricordati principi, ritenendo, con motivazione priva di vizi logici o giuridici, che ciascun reato di intestazione fittizia di beni a terzi, fattispecie a consumazione istantanea, fosse state consumate nella data di stipula dell'atto giuridico che aveva determinato l'effetto traslativo della proprietà. Si trattava di date, con riguardo ai reati per i quali era stata pronunciata condanna, tutte successive al periodo di carcerazione di cui si chiedeva la fungibilità, con conseguente divieto, ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., di imputazione come pena sofferta nella determinazione del quantum di pena da scontare. 4. Va, dunque, respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 26 aprile 2023.
lette le conclusioni del PG dott. Fulvio Baldi che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. g‘ Penale Sent. Sez. 1 Num. 24422 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 26/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento in data 6 ottobre 2021 il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma aveva ordinato nei confronti di NO GL l'esecuzione della pena inflitta con sentenza in data 19 novembre 2020 della stessa Corte di appello, e, tenuto conto che la condanna era stata alla pena di anni sette, mesi sei e giorni dieci di reclusione e che era stata sofferta custodia cautelare per anni due, mesi otto e giorni tredici, aveva determinato la pena residua da scontare in anni quattro, mesi nove e giorni ventisette di reclusione. La condanna era stata pronunciata per una pluralità di fattispecie di cui agli artt. 512-bis e 648-bis cod. pen., commesse nel periodo tra il settembre 2013 e il 30 luglio 2014. 2. Il condannato aveva chiesto la rideterminazione della pena da eseguire, previo computo del periodo di carcerazione sofferto, a titolo di custodia cautelare dall'8 giugno 2010 al 6 giugno 2011, in altro procedimento, conclusosi con pronuncia assolutoria. Quanto alla fungibilità di detto periodo di detenzione, la parte aveva dedotto che la complessiva condotta in relazione alla quale erano stati accertati i reati di cui all'art. 512-bis cod. pen. - e in relazione alla quale era stata inflitta la complessiva pena di mesi sei e giorni dieci di reclusione -, era stata ideata e ne era stata iniziata l'esecuzione in epoca antecedente il giugno 2010. Infatti, la condotta criminosa era stata finalizzata all'impiego di provvista patrimoniale di provenienza illecita e il primo atto di intestazione fittizia a terzi era stato compiuto con rogito notarile in data 5 maggio 2010, di cui all'imputazione sub A7, in relazione alla quale era stata dichiarata l'estinzione per intervenuta prescrizione. Infine, nel calcolo della pena da eseguire si doveva considerare il periodo di liberazione anticipata maturato in relazione a cinque semestri di carcerazione. 3. Con ordinanza depositata in data 21 ottobre 2022 la Corte di appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza, sul rilievo che ai fini dell'applicazione del principio di fungibilità della pena rileva l'anteriorità della data di consumazione del reato rispetto alla data di inizio del periodo di carcerazione da imputare e che, nel caso in esame, i reati di intestazione fittizia erano stati consumati, ciascuno, in date successive al periodo di carcerazione de quo. 2 4. Il difensore di NO GL ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 657 cod. proc. pen., sul rilievo che la norma, nel disciplinare il principio di fungibilità della pena, attribuisce rilievo alla data di commissione della condotta criminosa, e non alla data di consumazione del reato. Nel caso in esame era stato accertato dai giudici della cognizione che la prima operazione di fittizia intestazione di beni a terzi era avvenuta con rogito notarile in data 5 maggio 2010. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione dell'accertamento della data di commissione dei reati. Il giudice dell'esecuzione non aveva compiuta una specifica analisi dil quanto accertato dalla sentenza di condanna, limitandosi a dare rilievo alle date di attribuzione delle quote delle società fittiziamente intestate a terzi. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto. 1. due motivi di ricorso, tra loro collegati, possono essere esaminati congiuntamente. La difesa pone la questione se, ai fini dell'applicazione del principio di fungibilità della pena, venga in rilievo la data di consumazione del reato, in relazione al quale è stata inflitta la pena da scontare, ovvero la data in cui il reato era stato deliberato ovvero era iniziata l'esecuzione della complessa operazione illecita. Nello specifico caso in esame, la difesa ha evidenziato che erano state commesse plurime condotte di intestazione fittizia di beni, tutte relative a un comune disegno criminoso deliberato ed iniziato ad eseguire in data antecedente l'inizio della carcerazione di cui si chiede la fungibilità. 2. La norma di cui all'art. 657 cod. proc. pen. pone il principio della fungibilità dei periodi di carcerazione subiti per altro reato, per misura cautelare ovvero per esecuzione della condanna, nel computo della pena detentiva da eseguire. 3 Al comma 4 viene posto il limite secondo il quale sono computabili solo i periodi di carcerazione sofferti dopo la consumazione del reato cui si riferisce la condanna da porre in esecuzione. La questione posta dalla difesa, che distingue tra data di consumazione del reato e data di deliberazione del complessivo disegno criminoso, è già stata esaminata dalla giurisprudenza che, al fine di stabilire la data di consumazione del reato nell'ipotesi che si tratti di reato continuato, ha precisato che viene in rilievo la data di consumazione di ciascun reato, unificato nel vincolo della continuazione, e la relativa pena inflitta. Dunque, nel caso di riconoscimento della continuazione, occorre procedere alla scissione del reato continuato, considerando separatamente ciascuna data di consumazione e la pena inflitta per ciascun reato poi unito nel vincolo della continuazione (Sez. 1, n. 25186 del 17/02/2009, Bernardo,Rv. 243809; Sez. 1, n. 8109 del 11/2/2010, Calzolaio,Rv. 246383;Sez. 1, n. 45259 del 27/09 /2013, Sapia, Rv. 257618; Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, Di Perna, Rv. 272101;Sez. 1, 23/02/2018, Iannicelli,Rv. 273133Sez. 1, n. 13646 del 12/0 2/2019, CAMMARERI, Rv. 275327). Si tratta di principi consolidati che il collegio condivide. Invero, il principio, affermato in giurisprudenza, secondo il quale il reato continuato costituisce una particolare ipotesi di concorso di reati e va considerato unitariamente solo in relazione alla determinazione della pena, con la precisazione che, comunque, la considerazione unitaria è consentita solo se determina effetti favorevoli al reo (Sez. U., n. 3286/09 del 27.11.2008, Chiodi, Rv. 241755), non consente l'ulteriore affermazione secondo la quale la considerazione del reato continuato come pluralità ovvero unità di reati è sottoposta unicamente al criterio del favor rei, di tal che solo la valutazione del tipo di effetti sulla posizione giuridica del reo condiziona la natura giuridica del reato continuato. Invero, la consolidata affermazione della giurisprudenza è nel senso che il reato continuato realizza una particolare modalità di concorso di reati, che, ai fini della determinazione della pena, è considerato, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., unitariamente. Si è poi precisato che nella considerazione di aspetti specifici, che non trovino espressa disciplina normativa, la valutazione unitaria del reato continuato è consentita solo ove determini effetti favorevoli al reo (Sez. 1, n. 13003 del 10/03/2009, Licciardello, Rv. 243140). E' dunque necessario considerare la specifica disciplina del computo delle pene nella fase esecutiva al fine di verificare se sia consentita una considerazione, in favorem rei, unitaria del reato continuato. 4 Da questo punto di vista i dati rilevanti sono la data di consumazione del reato e la pena inflitta per ciascun reato. Ne segue che è ricavabile una chiara indicazione nel senso che il reato continuato va considerato come concorso di reati, con conseguente rilievo della data di consumazione di ciascun reato e della porzione di pena inflitta per ciascun reato. Va quindi confermato l'orientamento secondo il quale anche nel caso di riconoscimento della continuazione, ai fini del computo della pena da eseguire, si deve considerare ciascun reato, la relativa data di consumazione e la relativa porzione di pena inflitta ed espiata. 3. Ne segue che l'ordinanza impugnata ha dato corretta applicazione ai ricordati principi, ritenendo, con motivazione priva di vizi logici o giuridici, che ciascun reato di intestazione fittizia di beni a terzi, fattispecie a consumazione istantanea, fosse state consumate nella data di stipula dell'atto giuridico che aveva determinato l'effetto traslativo della proprietà. Si trattava di date, con riguardo ai reati per i quali era stata pronunciata condanna, tutte successive al periodo di carcerazione di cui si chiedeva la fungibilità, con conseguente divieto, ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., di imputazione come pena sofferta nella determinazione del quantum di pena da scontare. 4. Va, dunque, respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 26 aprile 2023.