Cass. pen., sez. I, sentenza 18/10/2004, n. 46945
CASS
Sentenza 18 ottobre 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di delitti contro la persona, l'elemento distintivo delle fattispecie di soppressione del prodotto del concepimento è costituito anche dal momento in cui avviene l'azione criminosa. La condotta di procurato aborto, prevista dall'art. 19 L. 22 maggio 1978 n. 194, si realizza in un momento precedente il distacco del feto dall'utero materno; la condotta prevista dall'art. 578 cod. pen. si realizza invece dal momento del distacco del feto dall'utero materno, durante il parto se si tratta di un feto o immediatamente dopo il parto se si tratta di un neonato. Di conseguenza, qualora la condotta diretta a sopprimere il prodotto del concepimento sia posta in essere dopo il distacco, naturale o indotto, del feto dall'utero materno, il fatto, in assenza dell'elemento specializzante delle condizioni di abbandono materiale e morale della madre, previsto dall'art. 578 cod. pen., configura il delitto di omicidio volontario di cui agli artt. 575 e 577 n.1 cod. pen.

Sia nella fattispecie dell'omicidio volontario che in quella dell'infanticidio costituisce presupposto necessario che il feto sia vivo fino al realizzarsi della condotta che ne cagiona la morte, pur non richiedendosi che esso sia altresì vitale ovvero immune da anomalie anatomiche e patologie funzionali, potenzialmente idonee a causarne la morte in tempi brevi, perché costituisce omicidio anche solo anticipare di una frazione minima di tempo l'evento letale.

Commentari2

  • 1Omicidio colposo del nascituro ex art. 589 c.p.
    Valeria D'Alessio · https://www.iusinitinere.it/

    L'art. 589 c.p. rubricato “Omicidio colposo” è collocato nel libro II “Dei delitti in particolare” al Titolo XII “Dei delitti contro la persona” essendo posto a tutela della vita e dell'incolumità fisica della persona. Al primo comma dell'art. 589 c.p. il legislatore ha previsto che “chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”. Si tratta di un reato comune, di danno, di evento a forma libera il quale è caratterizzato sotto il profilo soggettivo dalla colpa intesa come negligenza, imprudenza o imperizia. La norma menzionata fa riferimento alla persona, tale da intendersi un individuo dotato di propria autonomia, vivente quindi …

     Leggi di più…

  • 2Esame di avvocato 2005: la 1a traccia del parere penale e la soluzione propostaAccesso limitato
    Aldo Natalini · https://www.altalex.com/ · 16 dicembre 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 18/10/2004, n. 46945
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46945
Data del deposito : 18 ottobre 2004

Testo completo