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Sentenza 30 agosto 2023
Sentenza 30 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/08/2023, n. 36171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36171 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AT TO, nato a [...] il 26 maggio febbraio 1989; ON TE, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza n. 546/22 della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto del 13 giugno 2022; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi GIORDANO, il quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
sentiti, altresì, per il ricorrente LE, Francesco PESARE, del foro di Taranto, e, per il ricorrente AP, l'avv. Andrea SILVESTRE, del foro di Taranto, i quali hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 36171 Anno 2023 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, decidendo ai sensi dell'art. 605, cod. proc. pen., ha, con sentenza emessa in data 13 giugno 2022, parzialmente riformato la decisione con la quale il Tribunale di Taranto, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di AP TO e di LE TE in ordine al reato loro contestato, avente ad oggetto la detenzione a fine di spaccio di una quantità di sostanza stupefacente pari a gr 156 di cocaina, e li aveva, pertanto, condannati - ritenuta la recidiva specifica reiterata per entrambi - alla pena di anni 7, mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed euro 23.333,00 di multa il AP ed alla pena di anni 7, mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa lo LE. La Corte di appello, dato atto dell'avvenuta rinunzia da parte da parte degli imputati dei motivi di ricorso, ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio, ha, pur avendo rigettato la richiesta volta al rirntnner•inntzni-n d e lle rairrnetnn c e attenuanti generiche I istv ca nird-i U114 contestata recidiva, comunque rideterminato il trattamento sanzionatorio inflitto ai due, portandolo ad anni 6 e mesi 8 di reclusione ed euro 23.333,00 di multa quanto al AP ed ad anni 6 e mesi 8 di reclusione ed eurp 30.000,00 di multa quanto allo 7onile. Hanno interposto ricorso per cassazione i due imputati, il AP affidandolo a 2 distinti atti impugnatori, rispettivamente sottoscritti, l'uno dall'avv. Pasquale Blasi e, l'altro, dall'avv. Andrea Silvestre. Con il primo atto questi ha lamentato la erronea applicazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta di concordato in appello, senza però procedere alla discussione del gravame ma raccogliendo solo le conclusioni rassegnate dalle parti. In ogni caso è stata lamentata la mancanza di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, pur essendo stato dato atto del corretto comportamento processuale del prevenuto. Col secondo ricorso il AP si è, in particolare, doluto del fatto che non fossero state riconosciute in suo favore le circostanze attenuanti generiche C•16.., luce di una motivazione ritenuta dal ricorrente lacunosa c,r1 illogica. 2 Lo LE, a sua volta, ha lamentato la erronea applicazione delta disciplina in materia di recidiva, avendo la Corte ritenuto ricorrere questa nella forma di cui alla seconda ipotesi dell'art. 99, comma quarto, cod. pen., (cioè la recidiva reiterata aggravata), sebbene non ne ricorressero le condizioni. CONSIDERATO IN DIRITTO I due ricorsi, essendo risultati manifestamente infondati o direttamente inammissibili i motivi posti alla loro base, debbono essere entrambi dichiarati, a loro volta, inammissibili. Con riferimento al primo motivo lamentato dal ricorrente AP con il ricorso sottoscritto dall'avv. Blasi e concernente il preteso vizio di violazione di legge in relazione alle modalità procedimentali seguite dalla Corte tarentina dopo che era stata disattesa !a richiesta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 599-bis cod, proc. pen., si osserva quanto segue. Il codice di rito, nel disciplinare quello che la prassi giudiziaria - stante le innegabili, sia pur parziali, analogie con lo strumento definitorio del giudizio dettata, per il processo di primo grado, dagli artt. 444 e seg. del codice del rito penale - definisce il "patteggiamento in appello", ha previsto che - laddove le parti, in una fase anteriore alla celebrazione della udienza di fronte al giudice del gravame, dichiarino, nelle forme previste dall'art. 589 cod. proc. pen., di concordare, in tutto od in parte, sull'accoglimento dei motivi di appello, rinunziando a quelli sui quali non si è formato l'accordo ; proponendo anche, se del caso, una nuova concordata determinazione della pena - il giudice del gravame, provvedendo in camera di consiglio, valuta i termini del concordato e, se li ritiene congrui, provvede conformemente;
laddove, invece, ritenga di non potere ratificare l'accordo negoziale intervenuto fra le parti, dispone procedersi ordinariamente, attraverso la citazione delle parti a comparire in dibattimento. In tale sede le richieste precedentemente formulate, le quali, a causa della mancata adesione dell'organo giudiziario, hanno perduto efficacia, possono essere rinnovate, anche in termini diversi rispetto ai precedenti, onde c.cenr. rivalutate. La prassi giudiziaria, considerata la possibilità di rinnovare la richiesta di "patteggiamento in appello" (o, più correttamente, di concordato con rinunzia ai motivi di appello) anche in sede dibattimentale, si è saldamente orientata nel senso che la richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen. possa essere 3 formulata anche ex novo nella fase delle formalità di apertura del giudizio di gravame ma, se non accolta, non può più essere reiterata (sulla legittimità della istanza di concordato in appello presentata per la prima volta nel corso del giudizio di gravame, si veda, per implicito: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 12 ottobre 2018, n. 46426). Come detto, laddove la richiesta sia stata formulata in sede già processuale la stessa, ove non accolta, non può essere ripresentata e, pertanto, il giudizio deve proseguire nelle forme ordinarie. Lamenta il ricorrente che, nel caso ora in esame, sebbene le parti avessero presentato istanza di concordato, la Corte di merito non avrebbe preso in considerazione la loro istanza, procedendo direttamente alla trattazione del processo. La censura è inammissibile;
infatti, secondo quanto è espressamente riportato nella sentenza in sede di ricostruzione delle fasi del giudizio di gravame, ricostruzione che il ricorrente AP non ha contestato nella sua rispondenza a verità, i difensori di entrambe le parti, avendo dichiarato di essere muniti di procura speciale, hanno semplicemente dichiarato di rinunziare ai motivi di appello diversi da quelli relativi al riconoscimento della equivalenza fra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva ed al trattamento sanzionatorio, senza che vi sia stato un qualche concordato fra le parti, tanto che, nella successiva sede di precisazione delle c:onclusione il Procuratore generale di udienza ha formulato le proprie autonome conclusioni cui la difesa del ricorrente AP si è formalmente associata, mentre quella dello LE ha insistito per l'accoglimento dei motivi non oggetto di rinunzia. Come si vede si è di fronte ad una situazione del tutto diversa rispetto a quella prospettata dalla ricorrente difesa, non essendo stata formulata alcuna dichiarazione di "concordato in appello", per cui legittimamente la Corte tarentina non ha provveduto in alcun senso su di essa, procedendo alla ordinaria trattazione del procedimento e raccogliendo le conclusioni delle parti. Deve, in particolare segnalarsi come appaia fuori fuoco l'eventuale riferimento al precedente giurisprudenziale costituito da Corte di cassazione, Sezione V penale, 22 novembre 2019, n. 47574 (nonché da Corte di cassazione, Sezione VI penale, 20 novembre 2018, n. 52196, ed altre precedenti), secondo il quale in tema di concordato con rinuncia ai motivi in 4 appello, è nulla, ai sensi degli artt. 178, lett. b) e c) e 180 cod. proc. pen., la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo proposto dalle parti, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, come previsto dall'art. 602, comma 1-bis, cod. proc. pen., atteso che, in tal modo, risulta impedita alle parti la discussione e la formulazione delle conclusioni nel merito, posto che nella presente fattispecie, secondo quanto emerge dall'incontestato contenuto degli atti esaminati da questa Corte, non solamente non vi è stata alcuna formale istanza di definizione del procedimento ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ma la Corte territoriale ha, in sostanza, dato ampia libertà alle parti di procedere alla discussione del processo ed a formulare la loro rispettive conclusioni di merito. Quanto al motivo di ricorso riferito al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di equivalenza con la recidiva, si osserva che la Corte territoriale, con motivazione ampia e pertinente, ha rilevato che non erano state segnalate ragioni pertinenti che avrebbero consentito il loro riconoscimento tale non potendo ritenersi il solo fatto di avere rinunziato a taluni motivi di impugnazione, dovendo ritenersi che una scelta di tale genere debba essere imputata esclusivamente all'avvenuta valutazione negativa, sia pure operata ex post, in merito alla fondatezza di tali motivi di doglianza, non potendo ritenersi diversamente giustificabile l'opzione operata dal ricorrente. Va peraltro segnalato come il predetto comportamento tenuto dal AP ha, in ogni caso, trovato un suo riconoscimento nel più benevolo trattamento sanzionatorio a lui riservato da parte della Corte di Taranto, la quale è, sulla dichiarata scorta della non ostruzionistica condotta processuale dell'imputato, partita da una pena base commisurata al minimo edittale previsto per il reato contestato. Analogo ragionamento vale, quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per il ricorso presentato, sempre nell'interesse del AP, a firma dell'avv. Silvestre;
anche in questo caso, infatti, la doglianza attiene ad un preteso vizio di violazione di legge, senza che sia neppure stata segnalata quale sarebbe stata la disposizione normativa violata, ed ad un difetto di motivazione in relazione alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche che, invece, come detto, sono state motivatamente negate dalla Corte di merito in forza della segnalata assenza della allegazioni di fattori che ne avrebbero potuto giustificare il riconoscimento. 5 I motivi di ricorso ora illustrati sono quindi manifestamente infondati e, pertanto, gli stessi si palesano entrambi inammissibili. Passando, a questo punto, al ricorso presentato nell'interesse di LE TE, si osserva che lo stesso non ha pregio in quanto è argomentato in ordine alla ritenuta erroneità della qualificazione della recidiva contestata al prevenuto come aggravata ai sensi del combinato disposto dell'art. 99, commi secondo e quarto cod. pen., cioè di recidiva reiterata, aggravata ai sensi, appunto, del secondo comma dell'art. 99 cod. pen. Lamenta, infatti, il ricorrente che l'aumento di pena a lui inflitto per effetto della recidiva sia stato applicato, come previsto in caso non di mera recidiva reiterata ma in quello di recidiva reiterata aggravata, nella misura dei 2/3 della pena base e non in quella della metà della medesima. Deve al riguardo osservarsi che lo LE risultava, alla data di commissione del reato per cui è ora processo, cioè alla data del 15 aprile 2021, gravato da diverse condanne già definitive per reati sia contro il patrimonio sia per reati in materia di stupefacenti sia, comunque per reati commessi a scopo di lucro. Ora, sebbene sia vero che i due pregiudizi gravanti sul prevenuto aventi ad oggetto reati in materia di stupefacenti non possono essere valutati ai fini della affermazione della recidiva in quanto riguardo ad uno vi è stata la estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. non avendo lo LE commesso altri delitti nel successivo quinquennio (e, per costante giurisprudenza di questa Corte l'avvenuta, automatica estinzione del reato ai sensi della norma sopra citata costituisce elemento che impedisce la valutazione di esso ai fini della riscontrabilità della recidiva: Corte di cassazione, Sezione II penale, 12 gennaio 2022, n. 994), mentre relativamente all'altro reato in materia di stupefacenti vi è stato il positivo esito dell'affidamento alla prova dello LE (in relazione alla non utilizzabilità dei precedenti penali definiti in esito positivo a seguito dell'affidamento del condannato alla prova ai fini della affermazione della recidiva, si veda: Corte di cassazione, Sezione III penale, 26 settembre 2018, n. 41697), deve, tuttavia, rilevarsi che il corredo penale del ricorrente è tale da consentire egualmente l'affermazione a suo carico della sussistenza della recidiva reiterata e specifica, giustificando, pertanto, l'aumento di pena nella misura divisata dalla Corte di Taranto. 6 Infatti, considerato, per un verso, che la pluralità delle condanne penali a carico dello LE consente indubbiamente di qualificare come reiterata la recidiva a lui contestata, senza che sia necessaria la preesistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia stata affermata a suo danno la condizione di recidivo semplice (in tale senso, per tutte: Corte di cassazione, Sezione II penale, 21 settembre 2022, n. 35159), deve rilevarsi che, ai fini della affermazione della recidiva specifica, avendo il legislatore utilizzato espressamente la formula "delitto non colposo (...) della stessa indole", non è necessario che le precedenti condanne abbiano ad oggetto la violazione della stessa norma ora contestata all'interessato, essendo sufficiente che i due (o più) delitti costituenti la base per l'affermazione della recidiva specifica presentino delle caratteristiche fondamentali comuni che li segnalino come espressivi della medesima insofferenza dell'interessato al rispetto dei precetti penali (Corte di cassazione, Sezione penale, 13 settembre 2019, n. 38009; Corte di cassazione, Sezione V: penale, 23 dicembre 2014, n. 53590). Nella specie siffatta identità di indole è riscontrabile nei numerosi reati posti in essere dallo LE, caratterizzati dalla finalità del lucro, tali essendo, infatti, oltre che i reati contro il patrimonio da luii commessi e quelli in materia di contrabbando doganale, anche quello ora in questione, afferente alla detenzione della sostanza stupefacente a fine di spaccio (sulla riconducibilità alla natura di reato finalizzato al motivo di lucro di quelli in materia di sostanze stupefacenti, per tutte, si veda: Corte di cassazione Sezioni unite penali, 2 settembre 2020, n. 24990). Puntuale è stata, pertanto, l'applicazione normativa operata dalla Corte tarentina nel ritenere reiterata e specifica la recidiva riscontrata a carico dello LE e sul punto, di conseguenza il ricorso da questo presentato non coglie affatto nel segno. Manifestamente infondato è l'ultimo profilo di impugnazione, riguardante la violazione del limite di aumento di pena fissato dall'art. 99, comma sesto, cod. pen., posto che, diversamente da quanto segnalato dal ricorrente, il coacervo delle pene detentive alla cui espiazione lo LE era stato in precedenza condannato è pari ad anni 5, mesi 4 e giorni 20 di reclusione, mentre l'aumento di pena inflittogli per effetto della recidiva a lui contestata è stato pari ad anni 4 di reclusione, quindi, essendo inferiore alla sommatoria delle pene in precedenza inflitte, rispettoso del limite dianzi ricordato. 7 Conclusivamente, alla dichiarazione di inammissibilità dei due ricorsi, fa seguito la condanna, visto l'art. 616 cod. proc. pen., di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 23 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi GIORDANO, il quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
sentiti, altresì, per il ricorrente LE, Francesco PESARE, del foro di Taranto, e, per il ricorrente AP, l'avv. Andrea SILVESTRE, del foro di Taranto, i quali hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 36171 Anno 2023 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, decidendo ai sensi dell'art. 605, cod. proc. pen., ha, con sentenza emessa in data 13 giugno 2022, parzialmente riformato la decisione con la quale il Tribunale di Taranto, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di AP TO e di LE TE in ordine al reato loro contestato, avente ad oggetto la detenzione a fine di spaccio di una quantità di sostanza stupefacente pari a gr 156 di cocaina, e li aveva, pertanto, condannati - ritenuta la recidiva specifica reiterata per entrambi - alla pena di anni 7, mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed euro 23.333,00 di multa il AP ed alla pena di anni 7, mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa lo LE. La Corte di appello, dato atto dell'avvenuta rinunzia da parte da parte degli imputati dei motivi di ricorso, ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio, ha, pur avendo rigettato la richiesta volta al rirntnner•inntzni-n d e lle rairrnetnn c e attenuanti generiche I istv ca nird-i U114 contestata recidiva, comunque rideterminato il trattamento sanzionatorio inflitto ai due, portandolo ad anni 6 e mesi 8 di reclusione ed euro 23.333,00 di multa quanto al AP ed ad anni 6 e mesi 8 di reclusione ed eurp 30.000,00 di multa quanto allo 7onile. Hanno interposto ricorso per cassazione i due imputati, il AP affidandolo a 2 distinti atti impugnatori, rispettivamente sottoscritti, l'uno dall'avv. Pasquale Blasi e, l'altro, dall'avv. Andrea Silvestre. Con il primo atto questi ha lamentato la erronea applicazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta di concordato in appello, senza però procedere alla discussione del gravame ma raccogliendo solo le conclusioni rassegnate dalle parti. In ogni caso è stata lamentata la mancanza di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, pur essendo stato dato atto del corretto comportamento processuale del prevenuto. Col secondo ricorso il AP si è, in particolare, doluto del fatto che non fossero state riconosciute in suo favore le circostanze attenuanti generiche C•16.., luce di una motivazione ritenuta dal ricorrente lacunosa c,r1 illogica. 2 Lo LE, a sua volta, ha lamentato la erronea applicazione delta disciplina in materia di recidiva, avendo la Corte ritenuto ricorrere questa nella forma di cui alla seconda ipotesi dell'art. 99, comma quarto, cod. pen., (cioè la recidiva reiterata aggravata), sebbene non ne ricorressero le condizioni. CONSIDERATO IN DIRITTO I due ricorsi, essendo risultati manifestamente infondati o direttamente inammissibili i motivi posti alla loro base, debbono essere entrambi dichiarati, a loro volta, inammissibili. Con riferimento al primo motivo lamentato dal ricorrente AP con il ricorso sottoscritto dall'avv. Blasi e concernente il preteso vizio di violazione di legge in relazione alle modalità procedimentali seguite dalla Corte tarentina dopo che era stata disattesa !a richiesta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 599-bis cod, proc. pen., si osserva quanto segue. Il codice di rito, nel disciplinare quello che la prassi giudiziaria - stante le innegabili, sia pur parziali, analogie con lo strumento definitorio del giudizio dettata, per il processo di primo grado, dagli artt. 444 e seg. del codice del rito penale - definisce il "patteggiamento in appello", ha previsto che - laddove le parti, in una fase anteriore alla celebrazione della udienza di fronte al giudice del gravame, dichiarino, nelle forme previste dall'art. 589 cod. proc. pen., di concordare, in tutto od in parte, sull'accoglimento dei motivi di appello, rinunziando a quelli sui quali non si è formato l'accordo ; proponendo anche, se del caso, una nuova concordata determinazione della pena - il giudice del gravame, provvedendo in camera di consiglio, valuta i termini del concordato e, se li ritiene congrui, provvede conformemente;
laddove, invece, ritenga di non potere ratificare l'accordo negoziale intervenuto fra le parti, dispone procedersi ordinariamente, attraverso la citazione delle parti a comparire in dibattimento. In tale sede le richieste precedentemente formulate, le quali, a causa della mancata adesione dell'organo giudiziario, hanno perduto efficacia, possono essere rinnovate, anche in termini diversi rispetto ai precedenti, onde c.cenr. rivalutate. La prassi giudiziaria, considerata la possibilità di rinnovare la richiesta di "patteggiamento in appello" (o, più correttamente, di concordato con rinunzia ai motivi di appello) anche in sede dibattimentale, si è saldamente orientata nel senso che la richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen. possa essere 3 formulata anche ex novo nella fase delle formalità di apertura del giudizio di gravame ma, se non accolta, non può più essere reiterata (sulla legittimità della istanza di concordato in appello presentata per la prima volta nel corso del giudizio di gravame, si veda, per implicito: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 12 ottobre 2018, n. 46426). Come detto, laddove la richiesta sia stata formulata in sede già processuale la stessa, ove non accolta, non può essere ripresentata e, pertanto, il giudizio deve proseguire nelle forme ordinarie. Lamenta il ricorrente che, nel caso ora in esame, sebbene le parti avessero presentato istanza di concordato, la Corte di merito non avrebbe preso in considerazione la loro istanza, procedendo direttamente alla trattazione del processo. La censura è inammissibile;
infatti, secondo quanto è espressamente riportato nella sentenza in sede di ricostruzione delle fasi del giudizio di gravame, ricostruzione che il ricorrente AP non ha contestato nella sua rispondenza a verità, i difensori di entrambe le parti, avendo dichiarato di essere muniti di procura speciale, hanno semplicemente dichiarato di rinunziare ai motivi di appello diversi da quelli relativi al riconoscimento della equivalenza fra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva ed al trattamento sanzionatorio, senza che vi sia stato un qualche concordato fra le parti, tanto che, nella successiva sede di precisazione delle c:onclusione il Procuratore generale di udienza ha formulato le proprie autonome conclusioni cui la difesa del ricorrente AP si è formalmente associata, mentre quella dello LE ha insistito per l'accoglimento dei motivi non oggetto di rinunzia. Come si vede si è di fronte ad una situazione del tutto diversa rispetto a quella prospettata dalla ricorrente difesa, non essendo stata formulata alcuna dichiarazione di "concordato in appello", per cui legittimamente la Corte tarentina non ha provveduto in alcun senso su di essa, procedendo alla ordinaria trattazione del procedimento e raccogliendo le conclusioni delle parti. Deve, in particolare segnalarsi come appaia fuori fuoco l'eventuale riferimento al precedente giurisprudenziale costituito da Corte di cassazione, Sezione V penale, 22 novembre 2019, n. 47574 (nonché da Corte di cassazione, Sezione VI penale, 20 novembre 2018, n. 52196, ed altre precedenti), secondo il quale in tema di concordato con rinuncia ai motivi in 4 appello, è nulla, ai sensi degli artt. 178, lett. b) e c) e 180 cod. proc. pen., la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo proposto dalle parti, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, come previsto dall'art. 602, comma 1-bis, cod. proc. pen., atteso che, in tal modo, risulta impedita alle parti la discussione e la formulazione delle conclusioni nel merito, posto che nella presente fattispecie, secondo quanto emerge dall'incontestato contenuto degli atti esaminati da questa Corte, non solamente non vi è stata alcuna formale istanza di definizione del procedimento ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ma la Corte territoriale ha, in sostanza, dato ampia libertà alle parti di procedere alla discussione del processo ed a formulare la loro rispettive conclusioni di merito. Quanto al motivo di ricorso riferito al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di equivalenza con la recidiva, si osserva che la Corte territoriale, con motivazione ampia e pertinente, ha rilevato che non erano state segnalate ragioni pertinenti che avrebbero consentito il loro riconoscimento tale non potendo ritenersi il solo fatto di avere rinunziato a taluni motivi di impugnazione, dovendo ritenersi che una scelta di tale genere debba essere imputata esclusivamente all'avvenuta valutazione negativa, sia pure operata ex post, in merito alla fondatezza di tali motivi di doglianza, non potendo ritenersi diversamente giustificabile l'opzione operata dal ricorrente. Va peraltro segnalato come il predetto comportamento tenuto dal AP ha, in ogni caso, trovato un suo riconoscimento nel più benevolo trattamento sanzionatorio a lui riservato da parte della Corte di Taranto, la quale è, sulla dichiarata scorta della non ostruzionistica condotta processuale dell'imputato, partita da una pena base commisurata al minimo edittale previsto per il reato contestato. Analogo ragionamento vale, quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per il ricorso presentato, sempre nell'interesse del AP, a firma dell'avv. Silvestre;
anche in questo caso, infatti, la doglianza attiene ad un preteso vizio di violazione di legge, senza che sia neppure stata segnalata quale sarebbe stata la disposizione normativa violata, ed ad un difetto di motivazione in relazione alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche che, invece, come detto, sono state motivatamente negate dalla Corte di merito in forza della segnalata assenza della allegazioni di fattori che ne avrebbero potuto giustificare il riconoscimento. 5 I motivi di ricorso ora illustrati sono quindi manifestamente infondati e, pertanto, gli stessi si palesano entrambi inammissibili. Passando, a questo punto, al ricorso presentato nell'interesse di LE TE, si osserva che lo stesso non ha pregio in quanto è argomentato in ordine alla ritenuta erroneità della qualificazione della recidiva contestata al prevenuto come aggravata ai sensi del combinato disposto dell'art. 99, commi secondo e quarto cod. pen., cioè di recidiva reiterata, aggravata ai sensi, appunto, del secondo comma dell'art. 99 cod. pen. Lamenta, infatti, il ricorrente che l'aumento di pena a lui inflitto per effetto della recidiva sia stato applicato, come previsto in caso non di mera recidiva reiterata ma in quello di recidiva reiterata aggravata, nella misura dei 2/3 della pena base e non in quella della metà della medesima. Deve al riguardo osservarsi che lo LE risultava, alla data di commissione del reato per cui è ora processo, cioè alla data del 15 aprile 2021, gravato da diverse condanne già definitive per reati sia contro il patrimonio sia per reati in materia di stupefacenti sia, comunque per reati commessi a scopo di lucro. Ora, sebbene sia vero che i due pregiudizi gravanti sul prevenuto aventi ad oggetto reati in materia di stupefacenti non possono essere valutati ai fini della affermazione della recidiva in quanto riguardo ad uno vi è stata la estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. non avendo lo LE commesso altri delitti nel successivo quinquennio (e, per costante giurisprudenza di questa Corte l'avvenuta, automatica estinzione del reato ai sensi della norma sopra citata costituisce elemento che impedisce la valutazione di esso ai fini della riscontrabilità della recidiva: Corte di cassazione, Sezione II penale, 12 gennaio 2022, n. 994), mentre relativamente all'altro reato in materia di stupefacenti vi è stato il positivo esito dell'affidamento alla prova dello LE (in relazione alla non utilizzabilità dei precedenti penali definiti in esito positivo a seguito dell'affidamento del condannato alla prova ai fini della affermazione della recidiva, si veda: Corte di cassazione, Sezione III penale, 26 settembre 2018, n. 41697), deve, tuttavia, rilevarsi che il corredo penale del ricorrente è tale da consentire egualmente l'affermazione a suo carico della sussistenza della recidiva reiterata e specifica, giustificando, pertanto, l'aumento di pena nella misura divisata dalla Corte di Taranto. 6 Infatti, considerato, per un verso, che la pluralità delle condanne penali a carico dello LE consente indubbiamente di qualificare come reiterata la recidiva a lui contestata, senza che sia necessaria la preesistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia stata affermata a suo danno la condizione di recidivo semplice (in tale senso, per tutte: Corte di cassazione, Sezione II penale, 21 settembre 2022, n. 35159), deve rilevarsi che, ai fini della affermazione della recidiva specifica, avendo il legislatore utilizzato espressamente la formula "delitto non colposo (...) della stessa indole", non è necessario che le precedenti condanne abbiano ad oggetto la violazione della stessa norma ora contestata all'interessato, essendo sufficiente che i due (o più) delitti costituenti la base per l'affermazione della recidiva specifica presentino delle caratteristiche fondamentali comuni che li segnalino come espressivi della medesima insofferenza dell'interessato al rispetto dei precetti penali (Corte di cassazione, Sezione penale, 13 settembre 2019, n. 38009; Corte di cassazione, Sezione V: penale, 23 dicembre 2014, n. 53590). Nella specie siffatta identità di indole è riscontrabile nei numerosi reati posti in essere dallo LE, caratterizzati dalla finalità del lucro, tali essendo, infatti, oltre che i reati contro il patrimonio da luii commessi e quelli in materia di contrabbando doganale, anche quello ora in questione, afferente alla detenzione della sostanza stupefacente a fine di spaccio (sulla riconducibilità alla natura di reato finalizzato al motivo di lucro di quelli in materia di sostanze stupefacenti, per tutte, si veda: Corte di cassazione Sezioni unite penali, 2 settembre 2020, n. 24990). Puntuale è stata, pertanto, l'applicazione normativa operata dalla Corte tarentina nel ritenere reiterata e specifica la recidiva riscontrata a carico dello LE e sul punto, di conseguenza il ricorso da questo presentato non coglie affatto nel segno. Manifestamente infondato è l'ultimo profilo di impugnazione, riguardante la violazione del limite di aumento di pena fissato dall'art. 99, comma sesto, cod. pen., posto che, diversamente da quanto segnalato dal ricorrente, il coacervo delle pene detentive alla cui espiazione lo LE era stato in precedenza condannato è pari ad anni 5, mesi 4 e giorni 20 di reclusione, mentre l'aumento di pena inflittogli per effetto della recidiva a lui contestata è stato pari ad anni 4 di reclusione, quindi, essendo inferiore alla sommatoria delle pene in precedenza inflitte, rispettoso del limite dianzi ricordato. 7 Conclusivamente, alla dichiarazione di inammissibilità dei due ricorsi, fa seguito la condanna, visto l'art. 616 cod. proc. pen., di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 23 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente