Sentenza 30 luglio 2001
Massime • 2
In tema di onorari di avvocato, qualora non si contesti il rapporto di clientela, ma si controverta su questioni che incidono sul diritto del professionista al compenso o sulla sua misura, il provvedimento conclusivo del giudice (anche se sia stato seguito il rito ordinario), pur se abbia la forma di sentenza, ha natura sostanziale di ordinanza e, pertanto, non è appellabile, ma è ricorribile soltanto per cassazione ai sensi dell'art.111 della Costituzione.
In tema di onorari di avvocato, quando si controverta su questioni relative al solo compenso o alla sua misura, è da ritenersi "de veritate" e non "de scientia" il giuramento deferito dal professionista all'erede del proprio cliente, qualora questi abbia eccepito del preteso diritto al compenso la prescrizione il cui decorso sia iniziato dopo la morte del suo dante causa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2001, n. 10428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10428 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente -
Dott. ANTONIO VELLA - rel. Consigliere -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BRACCO LORENZO, difeso da se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MELLINI 39, presso lo studio dell'avvocato MARUCCHI MAURIZIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
D'OR LD VED. IN, IN NN, elettivamente domiciliati in ROMA VLE DELLE MILIZIE 19, presso lo studio dell'avvocato MANFREDINI ORNELLA, difesi dall'avvocato SPINA LUIGI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1368/97 del TO di FIRENZE, depositata il 28/10/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/01 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atti notificati il 23 novembre 1994 DE D'OR e AN SA, moglie e figlia del defunto IT TO SA, proposero distinte opposizioni contro due IT TO SA decreti ingiuntivi con i quali erano state condannate dal TO di Firenze a pagare la somma di L.
4.863.512 lire, oltre alle spese e agli accessori, all'avvocato Lorenzo CC per prestazioni professionali eseguite a favore del loro dante causa, assumendo che il credito preteso doveva ritenersi presuntivamente prescritto. Il convenuto, costituitosi in giudizio, chiese il rigetto dell'opposizione e deferì giuramento decisorio alle controparti le quali lo prestarono dichiarando di non avere estinto il debito e di ignorare se fosse stato estinto dal cliente.
Con sentenza del 28 ottobre 1997 il TO ha revocato i decreti ingiuntivi avendo ritenuto che la dichiarazione negativa delle opponenti, essendo stata resa con riguardo a un giuramento de scientia, si era risolta in senso sfavorevole per colui che lo aveva deferito.
Il CC ha proposto ricorso per cassazione con un motivo. La D'OR e la SA resistono con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Cori l'unico motivo del ricorso, denunziandosi la violazione degli art. 2730, 2733, 2739, 2957, 2959 e 2960 del codice civile, in relazione all'art.360 del codice di procedura civile, si censura la sentenza impugnata per avere il TO respinto la domanda sull'erroneo presupposto che le intimate avessero reso un giuramento de scientia negativo, mentre avrebbe dovuto ritenere che avevano prestato un giuramento de veritate perché, dichiarando di non avere pagato, si erano riferite a un proprio debito, per il quale non era decorso il termine prescrizionale, dato che il loro dante causa era deceduto il 2 febbraio 1988 e che l'avvocato CC aveva fornito la sua ultima prestazione nell'udienza del 20 aprile successivo nella quale aveva prodotto una fotocopia dell'atto di morte del proprio cliente.
Con il controricorso si è sostenuta la tesi dell'inammissibilità del ricorso per cassazione adducendosi che esso è proponibile solo se la controversia abbia come suo oggetto la misura del compenso, mentre quando si contesti il diritto del professionista. ad ottenerlo, anche per intervenuta prescrizione, ]'unico rimedio esperibile contro il provvedimento del giudice di primo grado sarebbe costituito dall'appello.
L'eccezione è infondata.
In tema di onorari di avvocato, se non si contesti il rapporto di clientela, e, invece, si controverta su questioni che incidono sul diritto del professionista al compenso o sulla sua misura, il provvedimento conclusivo del Giudice (anche se sia stato se(mito il rito ordinario), pur se abbia la forma della sentenza, ha natura sostanziale di ordinanza non appellabile ma ricorribile soltanto per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione (conf. sent. nn. 588 del 1962, 1882 del 1999, 10190 e 10426 del 2000). Nella specie, non essendosi negata l'esistenza del rapporto professionale, ma contestato il diritto del professionista al compenso per sua prescrizione, il provvedimento del TO aveva natura sostanziale di ordinanza, pur rivestendo la forma della sentenza, e contro di esso è stato esattamente proposto il ricorso per cassazione che è, pertanto ammissibile.
Il ricorso è anche fondato.
Il diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative si prescrive nel termine di tre anni e, qualora il professionista sia un avvocato, un procuratore o un patrocinatore legale, tale termine, per gli affari non conclusi, decorre dall'ultima prestazione (art. 2956 n. 2 e 2957 comma 2^ cod.civ.). Colui al quale sia opposta la prescrizione può tuttavia deferire all'altra parte il giuramento per accertare se si sia verificata effettivamente l'estinzione del debito, e se tale parte sia il coniuge superstite o l'erede, il deferimento può essere fatto per far dichiarare a costoro se abbiano notizia dell'estinzione del debito (art.2960 cod.civ.). Nel caso in cui l'erede eccepisca all'avvocato la prescrizione del diritto al compenso che si sarebbe già verificata quando il cliente era ancora in vita, il giuramento da deferire è quello de scientia e si risolve a favore di chi, nel prestarlo, abbia dichiarato di ignorare i fatti. Invece, se l'erede eccepisca la prescrizione del credito del professionista e sostenga che il termine triennale debba calcolarsi per il tempo posteriore alla morte del proprio dante causa, il giuramento da deferirgli è quello de veritate, in quanto la prescrizione che comincia a decorrere da qualsiasi momento successivo al decesso del cliente, può, come è evidente, essere relativa soltanto a una sua obbligazione.
Nella specie deve ritenersi che l'eccezione di prescrizione riguardi Un debito delle due coeredi essendosi fatto decorrere il relativo termine triennale sia da costoro, sia dal professionista, da un momento successivo alla morte del SA (per il ricorrente il termine ebbe inizio dall'ultima prestazione, che sarebbe stata resa dall'avvocato CC nell'udienza del 20 aprile 1998 in cui certificò il decesso del cliente, - per le controricorrenti, invece, la prescrizione cominciò a decorrere il 2 febbraio 1998, data della morte del SA), e che, quindi, il TO, essendo stato de veritate e non de scientia, il giuramento prestato, avrebbe dovuto valutare in relazione ad esso la dichiarazione negativa resa e trarne le conseguenze relative (le giuranti affermarono di non avere estinto il debito).
Pertanto deve accogliersi il ricorso per la violazione delle menzionate norme di diritto cassarsi la sentenza impugnata e rinviarsi la causa per un nuovo esame al Tribunale di Firenze (a seguito della soppressione dell'ufficio del TO), il quale provvederà sulle spese di questo giudizio e, nel decidere, si adeguerà al seguente principio di diritto: "È de veritate e noli de scientia il giuramento deferito dall'avvocato all'erede del proprio cliente, qualora l'erede abbia eccepito del preteso diritto al compenso la prescrizione il cui decorso sia cominciato dopo la morte del suo dante causa".
P. T. M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2001