Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2001, n. 10428
CASS
Sentenza 30 luglio 2001

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In tema di onorari di avvocato, qualora non si contesti il rapporto di clientela, ma si controverta su questioni che incidono sul diritto del professionista al compenso o sulla sua misura, il provvedimento conclusivo del giudice (anche se sia stato seguito il rito ordinario), pur se abbia la forma di sentenza, ha natura sostanziale di ordinanza e, pertanto, non è appellabile, ma è ricorribile soltanto per cassazione ai sensi dell'art.111 della Costituzione.

In tema di onorari di avvocato, quando si controverta su questioni relative al solo compenso o alla sua misura, è da ritenersi "de veritate" e non "de scientia" il giuramento deferito dal professionista all'erede del proprio cliente, qualora questi abbia eccepito del preteso diritto al compenso la prescrizione il cui decorso sia iniziato dopo la morte del suo dante causa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2001, n. 10428
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10428
    Data del deposito : 30 luglio 2001

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