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Sentenza 19 maggio 2026
Sentenza 19 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2026, n. 17965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17965 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TE AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/07/2025 della Corte di appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IC OM;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale QU NE, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, Avv. Andrea Di Blasio in sostituzione dell’avv. AB LA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha parzialmente riformato, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la sentenza del 3 luglio 2023 del Tribunale di Taranto che aveva affermato la penale responsabilità di AN TE per più condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e per il reato di bancarotta semplice documentale, condotte tutte unificate a fini sanzionatori in un unico delitto di Penale Sent. Sez. 5 Num. 17965 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 20/02/2026 2 bancarotta fraudolenta aggravata ex art. 219, secondo comma, n. 1, l. fall. e, applicata altresì l’aggravante di cui all’art. 219, primo comma, l. fall., lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. In particolare, l’imputato, che con il primo motivo di appello aveva sostenuto di essere stato condannato in assenza di prove della sua penale responsabilità e con il secondo motivo aveva chiesto l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ha rinunciato al primo motivo di appello e, con l’accordo del Pubblico ministero, ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo, indicando la seguente pena concordata: pena base per il più grave delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale pari ad anni tre di reclusione, con applicazione delle attenuanti generiche equivalenti all’aggravante di cui all’art. 219, primo comma, l. fall., aumentata ad anni tre e mesi nove di reclusione per l’aggravante di cui all’art. 219, secondo comma, n. 1, l. fall. La Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per il reato di bancarotta semplice documentale perché estinto per prescrizione, ma ha confermato la pena come sopra quantificata, affermando che la pena doveva ritenersi congrua. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole della carenza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, poiché la Corte di appello, pur affermando che il Tribunale aveva errato nell’applicare l’aumento per l’aggravante di cui all’art. 219, secondo comma, n. 1, l. fall. ed un ulteriore aumento per la continuazione ai sensi dell’art. 81 cod. pen., ha comunque rideterminato la pena in anni tre e mesi nove di reclusione;
neppure sarebbe chiaro se sia stata applicata ed in che misura la riduzione di pena per il concordato. La mancanza di motivazione impedisce il controllo sulla legalità della pena e l’accordo delle parti non può mai legittimare l’applicazione di una pena «non verificabile in diritto». 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta carenza di motivazione in ordine alla congruità della pena, essendo state utilizzate sul punto espressioni di stile e meramente generiche, mentre anche nel caso di concordato ex art. 599- bis cod. proc. pen. il giudice deve motivare sulla congruità della pena e sul rispetto dei criteri legali di determinazione della stessa. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l’omessa verifica di eventuali cause di non punibilità ed in particolare della estinzione del reato per prescrizione. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il terzo motivo di ricorso, che logicamente precede gli altri, è manifestamente infondato. La Saniccoop soc. coop. soc., è stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa in data 2 dicembre 2014 e dichiarata in stato di insolvenza con sentenza del 2 marzo 2016, cosicché, essendo stata applicata l’aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 219, primo comma, l. fall., il termine minimo di prescrizione, pari a quindici anni, maturerebbe solo in data 2 dicembre 2029, ma essendo intervenuti più atti interruttivi, il termine massimo di prescrizione maturerà finanche oltre tale data. Né il ricorrente precisa quale altra causa di non punibilità la Corte territoriale avrebbe omesso di applicare, cosicché nel resto il motivo è estremamente generico. 2. Il primo ed il secondo motivo, con i quali il ricorrente si duole della carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati. Il ricorrente, per effetto dell’accordo con il Pubblico ministero, ha rinunciato al motivo di gravame relativo all’affermazione della sua responsabilità e ha insistito per l’accoglimento del motivo in ordine alla applicazione delle attenuanti generiche, che gli sono state riconosciute e, sempre in conformità all’accordo raggiunto, ritenute equivalenti all’aggravante di cui all’art. 219, primo comma l. fall. La pena risulta essere stata applicata in misura corrispondente alla sua richiesta, il cui contenuto è riportato nella motivazione della sentenza, cosicché appare evidente che la pena è stata determinata sulla base dei calcoli contenuti in detta richiesta. Ne deriva che il primo motivo è infondato laddove si sostiene che dalla sentenza non è possibile stabilire come la pena sia stata calcolata. Quanto, poi, alla motivazione circa la congruità della pena, deve osservarsi che non sono deducibili con il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello i vizi attinenti alla determinazione della pena che non comportino la sua illegalità, ostandovi la natura consensualistica dell'istituto e la sua funzione deflattiva (Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, [...], Rv. 289033 - 02). In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della 4 pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01). È ben vero che il giudizio di bilanciamento avrebbe dovuto essere compiuto ponendo a confronto le circostanze attenuanti generiche con entrambe le aggravanti di cui all’art. 219, primo comma e secondo comma, n. 1, l. fall., ma, come già affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01), la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge;
ne deriva che tale violazione, non dedotta con il ricorso per cassazione, neppure può essere rilevata d’ufficio ai sensi dell’art. 609, comma 3, cod. proc. pen. Peraltro, nel concordato in appello, le parti non sono vincolate a criteri di determinazione della pena, sicché il giudice può sindacare esclusivamente la congruità della pena finale concordata, senza che rilevino eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi (Sez. 3, n. 15801 del 01/04/2025, [...], Rv. 287834 - 01). 3. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/02/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente IC OM UC EL 5
udita la relazione svolta dal Consigliere IC OM;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale QU NE, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, Avv. Andrea Di Blasio in sostituzione dell’avv. AB LA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha parzialmente riformato, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la sentenza del 3 luglio 2023 del Tribunale di Taranto che aveva affermato la penale responsabilità di AN TE per più condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e per il reato di bancarotta semplice documentale, condotte tutte unificate a fini sanzionatori in un unico delitto di Penale Sent. Sez. 5 Num. 17965 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 20/02/2026 2 bancarotta fraudolenta aggravata ex art. 219, secondo comma, n. 1, l. fall. e, applicata altresì l’aggravante di cui all’art. 219, primo comma, l. fall., lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. In particolare, l’imputato, che con il primo motivo di appello aveva sostenuto di essere stato condannato in assenza di prove della sua penale responsabilità e con il secondo motivo aveva chiesto l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ha rinunciato al primo motivo di appello e, con l’accordo del Pubblico ministero, ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo, indicando la seguente pena concordata: pena base per il più grave delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale pari ad anni tre di reclusione, con applicazione delle attenuanti generiche equivalenti all’aggravante di cui all’art. 219, primo comma, l. fall., aumentata ad anni tre e mesi nove di reclusione per l’aggravante di cui all’art. 219, secondo comma, n. 1, l. fall. La Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per il reato di bancarotta semplice documentale perché estinto per prescrizione, ma ha confermato la pena come sopra quantificata, affermando che la pena doveva ritenersi congrua. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole della carenza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, poiché la Corte di appello, pur affermando che il Tribunale aveva errato nell’applicare l’aumento per l’aggravante di cui all’art. 219, secondo comma, n. 1, l. fall. ed un ulteriore aumento per la continuazione ai sensi dell’art. 81 cod. pen., ha comunque rideterminato la pena in anni tre e mesi nove di reclusione;
neppure sarebbe chiaro se sia stata applicata ed in che misura la riduzione di pena per il concordato. La mancanza di motivazione impedisce il controllo sulla legalità della pena e l’accordo delle parti non può mai legittimare l’applicazione di una pena «non verificabile in diritto». 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta carenza di motivazione in ordine alla congruità della pena, essendo state utilizzate sul punto espressioni di stile e meramente generiche, mentre anche nel caso di concordato ex art. 599- bis cod. proc. pen. il giudice deve motivare sulla congruità della pena e sul rispetto dei criteri legali di determinazione della stessa. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l’omessa verifica di eventuali cause di non punibilità ed in particolare della estinzione del reato per prescrizione. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il terzo motivo di ricorso, che logicamente precede gli altri, è manifestamente infondato. La Saniccoop soc. coop. soc., è stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa in data 2 dicembre 2014 e dichiarata in stato di insolvenza con sentenza del 2 marzo 2016, cosicché, essendo stata applicata l’aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 219, primo comma, l. fall., il termine minimo di prescrizione, pari a quindici anni, maturerebbe solo in data 2 dicembre 2029, ma essendo intervenuti più atti interruttivi, il termine massimo di prescrizione maturerà finanche oltre tale data. Né il ricorrente precisa quale altra causa di non punibilità la Corte territoriale avrebbe omesso di applicare, cosicché nel resto il motivo è estremamente generico. 2. Il primo ed il secondo motivo, con i quali il ricorrente si duole della carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati. Il ricorrente, per effetto dell’accordo con il Pubblico ministero, ha rinunciato al motivo di gravame relativo all’affermazione della sua responsabilità e ha insistito per l’accoglimento del motivo in ordine alla applicazione delle attenuanti generiche, che gli sono state riconosciute e, sempre in conformità all’accordo raggiunto, ritenute equivalenti all’aggravante di cui all’art. 219, primo comma l. fall. La pena risulta essere stata applicata in misura corrispondente alla sua richiesta, il cui contenuto è riportato nella motivazione della sentenza, cosicché appare evidente che la pena è stata determinata sulla base dei calcoli contenuti in detta richiesta. Ne deriva che il primo motivo è infondato laddove si sostiene che dalla sentenza non è possibile stabilire come la pena sia stata calcolata. Quanto, poi, alla motivazione circa la congruità della pena, deve osservarsi che non sono deducibili con il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello i vizi attinenti alla determinazione della pena che non comportino la sua illegalità, ostandovi la natura consensualistica dell'istituto e la sua funzione deflattiva (Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, [...], Rv. 289033 - 02). In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della 4 pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01). È ben vero che il giudizio di bilanciamento avrebbe dovuto essere compiuto ponendo a confronto le circostanze attenuanti generiche con entrambe le aggravanti di cui all’art. 219, primo comma e secondo comma, n. 1, l. fall., ma, come già affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01), la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge;
ne deriva che tale violazione, non dedotta con il ricorso per cassazione, neppure può essere rilevata d’ufficio ai sensi dell’art. 609, comma 3, cod. proc. pen. Peraltro, nel concordato in appello, le parti non sono vincolate a criteri di determinazione della pena, sicché il giudice può sindacare esclusivamente la congruità della pena finale concordata, senza che rilevino eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi (Sez. 3, n. 15801 del 01/04/2025, [...], Rv. 287834 - 01). 3. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/02/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente IC OM UC EL 5