Sentenza 25 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2001, n. 10157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10157 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL OPOLO ITALIANO%0.11 015 7 0 1 LA CORTE SUPRE M I ASSAZIONI SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Antonio Presidente R.G.N.19614/99 Dott. Saggio Dott. D'Angelo Bruno Consigliere Cron.22765 Dott. Miani Canevari Fabrizio Consigliere Bruno Consigliere Rep. Dott. Balletti Ud. 13/06/0L Dott. Di Lella Raffaele Cons. Relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da ELITE S.R.L. in persona del legale rapp.te Pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Amendolito e Raffaele Bia ed elettivamente domiciliato di quest'ultimo, in Roma via F. De Sanctis n. 15, giusta procura a margine del ricorso - ricorrente
contro
GO LO rappresentato e difeso dall'avv.to Carmine Perrone Capano, ed elettivamente domiciliato in Roma, via Borsieri n. 3, presso lo studio dell'avv. 7 0 8 2 Tiziana Donnini, giusta procura in calce al controricorso. -controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 658 del 30/07/1999 RG 3896/1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/2001 dal Relatore Cons. Raffaele Di Lella;
Udito l'avv. Raffaele Bia;
Udito l'avv. Carmine Perrone Capano;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per l'accoglimento del 2° motivo del ricorso per quanto di ragione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Trani, depositato il 28/5/1996, PA GO esponeva di aver lavorato dal luglio 1990 alle dipendenze della s.r.l. Elite. Precisava che nel 1991 la società lo aveva sospeso dal lavoro, unitamente agli altri dipendenti, per il periodo dal 1/10/1991 al 2 31/3/1992, chiedendo nel contempo l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, e provvedendo ad more del procedimento anticipare, nelle autorizzativo il trattamento C.I.G., a tal fine la complessiva somma di £ corrispondendogli 5.000.000. Lamentava che però, non essendo stata accolta dall'Inps la domanda di C.I.G., la s.r.l. Elite aveva preteso la restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione della indennità di C.I.G., attraverso trattenute mensili di £ sullo stipendio. Evidenziava1.000.000 la illegittimità del comportamento datoriale, sostenendo il proprio diritto, per effetto della mancata autorizzazione della C.I.G., a percepire in relazione al suddetto periodo le integrali retribuzioni mensili. Chiedeva la condanna della s.r.l. Elite al pagamento della complessiva somma di £ 9.344.292. Il Pretore rigettava la domanda, ritenendo sfornita la allegazione del lavoratore in merito di prova alle trattenute mensili subite e alla conseguente avvenuta restituzione delle somme anticipate а titolo di C.I.G. Il Tribunale, sull'appello proposto dal GO, in riforma della sentenza pretorile, accoglieva la domanda e condannava la s.r.l. Elite al pagamento della somma di £ 9.344.292. 3 Osservava, a fondamento della decisione, che doveva preliminarmente affermarsi il diritto del lavoratore alle integrali retribuzioni, in quanto il datore di lavoro non aveva provato la regolare attivazione delle procedure per la CIG e comunque non aveva dimostrato la sussistenza di una obiettiva e non imputabile impossibilità di ricevere la prestazione. Ciò premesso, rilevava che dalla busta paga di maggio 94 era risultato un accredito di 5.000.000 trattenuta di somma di pari con contestuale importo. Risultava dunque provata per tabulas la natura fittizia della corresponsione della anticipazione del trattamenti C. I.G. Pertanto, concludeva il giudice del gravame, non avendo il lavoratore percepito alcunché né a titolo di anticipazione del trattamento C.I.G., né, come era pacifico, a titolo di retribuzione, in - 31/3/1992, gli relazione al periodo 1/10/91 spettavano integralmente le somme richieste. Avverso tale pronuncia la s.r.l. Elite propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. PA GO resiste con controricorso. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il 1° motivo del ricorso la s.r.l. Elite denuncia errata e falsa applicazione dell'art 1, comma 7°, della legge 23/7/1991 n.223, e dell'art 5 della legge 20/5/1975 n.164, nonché omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Il motivo di ricorso in esame si articola in una doppia censura. La società ricorrente rileva innanzitutto che il giudice del gravame ha affermato il diritto del GO alla retribuzione per il periodo in questione, sulla base della pretesa illegittimità della richiesta e delle procedure per И l'autorizzazione della C.I.G., che sarebbero state adottate, secondo quanto si afferma nella sentenza impugnata, in violazione dell'art 1 legge 223/1991. La società ricorrente Osserva che il richiamo in questione non è corretto, perché la norma citata riguarda la ipotesi dell'intervento straordinario di Cassa Integrazione, laddove nel caso di specie era stato richiesto l'intervento della Cassa Integrazione Ordinaria, e che tale erroneo richiamo vizia l'argomentare su cui si fonda l'affermazione del diritto del ricorrente alla retribuzione. 5 Sostiene poi che il giudice del gravame si è pronunciato su pretese e su benefici non richiesti dal lavoratore. Quest'ultimo, infatti, nel ricorso introduttivo si era limitato a dolersi della indebita trattenuta del trattamento di cassa integrazione, chiedendo che gli fosse riconosciuto il diritto alla corresponsione delle relative somme, ma non aveva invece richiesto (proponendo tale domanda solo in sede di appello) il pagamento delle intere retribuzioni, per il periodo 1/10/1991 31/3/1992. Il giudice del merito non avrebbe pertanto dovuto accogliere tale domanda, ma rilevarne la inammissibilità, in quanto tardivamente proposta. Il motivo di ricorso in esame non merita accoglimento. Il giudice del gravame ha osservato che la società ricorrente non era esonerata dall'obbligo retributivo, non avendo fornito alcuna prova circa la regolare attivazione delle procedure per l'autorizzazione della Cassa integrazione, neppure circa l'esito delle stesse. На rilevato altresì che comunque la predetta società non aveva provato la imprevedibilità e la non attribuibilità а fatto proprio di un impedimento a ricevere la 6 prestazione lavorativa. На di conseguenza la persistenza dell'obbligo evidenziato statuizione,retributivo. Con riferimento а tale l'erroneo richiamo all'art 1 della legge 223/1991, anziché all'art 5 della legge 164/1975, appare del tutto ininfluente ai fini della decisione, e non incide sulla bontà delle argomentazioni poste a sostegno della stessa. Egualmente infondato è l'ulteriore profilo della doglianza. Il lavoratore infatti fin dal ricorso introduttivo, dopo aver dedotto che gli era stato illegittimamente detratto dalla busta paga l'importo già percepito a titolo di anticipazione del trattamento di cassa integrazione, relativo al periodo dall'1/10/91 al 31/3/1992, pari a £ 5.000.000, ha nel contempo richiesto la condanna della società alla corresponsione non già di tale somma, bensì del maggiore importo di £ 9.344.292, pacifico, all'ammontareche corrisponde, come delle intere retribuzioni per il suddetto periodo. La relativa domanda risulta pertanto essere stata tempestivamente proposta, con il ricorso introduttivo. Con il 2° motivo del ricorso la società ricorrente applicazione degli denuncia violazione e falsa 7 artt. 115, 116 e 117 c.p.c., nonché dell'art 2697 C.C., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Rileva la società che il lavoratore, con il ricorso introduttivo, aveva denunciato di essere stato costretto a restituire, subendo trattenute mensili di £ 1.000.000 sulla retribuzione, le somme già corrispostegli, nel corso della procedura di autorizzazione della C.I.G., a titolo di anticipazione del trattamento di cassa integrazione, per complessive £ 5.000.000. Osserva in proposito che tale assunto circa la forzata restituzione delle anticipazioni del trattamento di C.I.G. è rimasto sfornito di è stato anziqualsiasi supporto probatorio, ed smentito dallo stesso lavoratore, il quale, nel corso del libero interrogatorio, ha fatto riferimento ad una busta paga (del maggio 1994) con la quale gli veniva accreditata e contestualmente trattenuta una somma pari a £ 5.000.000. Tale circostanza, afferma la società ricorrente, è veritiera, e trova la sua giustificazione in una esigenza di regolarizzazione contabile, relativa a somme (£ 5.000.000 netti) già corrisposte "fuori 8 busta" al lavoratore quale anticipazione del trattamento di cassa integrazione, ma che solo nel maggio 94 è stata riportata in busta paga, per conteggiare le ritenute di legge, e nel contempo stata trattenuta sotto la voce "acconto", in quanto già precedentemente corrisposta. Sulla base di tali premesse la società ricorrente censura la sentenza avere,impugnata per nell'accogliere la pretesa azionata dal lavoratore, da un lato immotivatamente ritenuto che dalla menzionata busta paga emergeva la prova "per tabulas" che il lavoratore aveva solo formalmente ricevuto, ma in realtà contestualmente restituito, alla anticipazione dell'importo relativo trattamento di CIG;
e dall'altro, per avere "giudicato" sulla base di fatti e circostanze diversi da quelli dedotti dal lavoratore nel far valere la pretesa azionata. Il motivo di ricorso va accolto nei limiti che saranno indicati. Come si è già evidenziato il lavoratore con il ricorso introduttivo ha denunciato la illegittimità delle trattenute mensili di £ 1.000.000 con le quali gli era stato imposta la restituzione della somma di £ 5.000.000 già corrispostagli, all'epoca 9 dal lavoro, a titolo di della sospensione anticipazione del trattamento di cassa integrazione. Rispetto a tali fatti e a tale prospettazione della vicenda, doveva ritenersi pacifica la avvenuta corresponsione del suddetto importo, mentre l'oggetto dell'accertamento demandato al giudice, sul quale doveva pronunciarsi (e rispetto al quale il lavoratore doveva assolvere al proprio onere probatorio e la società doveva articolare le proprie difese), riguardava l'effettiva effettuazione delle denunciate trattenute mensili. Senonché, essendo emerso nel corso del giudizio che la società ricorrente nel maggio 94 (e cioè oltre 2 anni dopo la cessazione della sospensione dal accreditato nella busta paga del lavoro) aveva lavoratore la somma di £ 5.000.000, contestualmente detraendo una pari somma sotto la voce "acconto", il giudice del gravame ha ritenuto che da tale documento emergesse la prova che l'anticipo del trattamento di cassa integrazione era stato corrisposto solo fittiziamente attraverso un contestuale detrazione dello accredito ed una stesso importo. Ed ha quindi accolto la domanda del lavoratore. 10 Ma in tal modo il giudice del gravame, avendo esaminato e valutato isolatamente il suddetto documento, senza collegarlo e rapportarlo, al fine di individuarne compiutamente il significato e la portata, alla circostanza di fatto dedotta dal ricorrente sin dal ricorso introduttivo del avvenuta corresponsione della giudizio (la anticipazione del trattamento di C.I.G.), e che costituisce anzi il presupposto pacifico in relazione al quale trovavano causa e venivano dedotti i successivi comportamenti illegittimi del datore di lavoro (le trattenute mensili di £ 1.000.000 ciascuna), posti a base della pretesa K azionata, non solo ha fornito una valutazione insufficientemente motivata del suddetto documento, ma ha finito altresì con il pronunciarsi con riferimento ad una situazione di fatto (la fittizia e quindi omessa corresponsione della anticipazione del trattamento di C.I.G.) diversa da quella originariamente dedotta in giudizio (illegittimità delle trattenute mensili aventi ad oggetto la suddetta anticipazione, precedentemente corrisposta), con conseguente violazione del diritto di difesa, e venendo meno all'obbligo, imposto dall'art 112 c.p.c., di attenersi alle 11 tempestive allegazioni delle parti, che nel rito del lavoro delimitano definitivamente l'oggetto del giudizio, e di pronunciarsi esclusivamente in relazione ad esse. Il motivo in esame va dunque accolto. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in relazione a detto motivo, e rinviata, anche per la regolamentazione delle spese, ad altro giudice d'appello, che, nel procedere a nuovo esame, si atterrà al suddetto principio di diritto, per il quale il giudice, nel pronunciare la decisione, deve attenersi alle rituali allegazioni delle parti.
PQM
I A S D Accoglie il ricorso per quanto di ragione;
S , A O 0 T L 1 , L 3 . A 3 O T Cassa la impugnata sentenza;
S 5 B E R I P A . ' S D L I M L A N Rinvia, anche per la regolamentazione delle spese, E T 8 E S D 7 - O 8 P alla Corte di Appello di Bari. M I P Così deciso in Roma, il 13 giugno 2001 Il Presidente Il Consigliere estensore Antonio Saggio Raffaele Di Lella Ваші тр IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 25 LUG. 20014 IL CANCELLIERE CASoggi, E M E R P U E T R 12 O C