Art. 4.
La riscossione dei diritti fissi di cui all'articolo precedente e' fatta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia all'atto dell'assegnazione dei prodotti e delle materie prime.
La Camera deve presentare ogni due mesi alla locale intendenza di finanza un rendiconto dei diritti da riscuotere e di quelli riscossi provvedendo nello stesso tempo a versare l'ammontare di questi ultimi all'Erario dello Stato, con imputazione al relativo capitolo del bilancio dell'entrata.
La riscossione dei diritti fissi di cui all'articolo precedente e' fatta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia all'atto dell'assegnazione dei prodotti e delle materie prime.
La Camera deve presentare ogni due mesi alla locale intendenza di finanza un rendiconto dei diritti da riscuotere e di quelli riscossi provvedendo nello stesso tempo a versare l'ammontare di questi ultimi all'Erario dello Stato, con imputazione al relativo capitolo del bilancio dell'entrata.