CASS
Sentenza 28 maggio 2026
Sentenza 28 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/05/2026, n. 16684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16684 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5406/2020 R.G. proposto da RT OV, rappresentato e difeso dall’Avv. Severino Aniello de Rosa, come da procura speciale allegata al ricorso;
– ricorrente – contro Oggetto: Dazi importa- zione - contrabbando - confisca - sanzioni - defi- nizione agevolata Civile Sent. Sez. 5 Num. 16684 Anno 2026 Presidente: HMELJAK TANIA Relatore: GORI PIERPAOLO Data pubblicazione: 28/05/2026 2 AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lom- bardia n. 3165/9/2019, depositata in data 18 luglio 2019 e che non risulta notificata. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 25 febbraio 2026 dal consigliere AO Gori. Udite le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero in persona del So- stituto Procuratore Generale Tiziana Orrù, nel senso del rigetto del ri- corso. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombar- dia n. 3165/9/2019, depositata in data 18 luglio 2019, veniva rigettato l’appello proposto da TO NI avverso la sentenza n. 339/4/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Varese che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente contro l'atto di con- testazione di violazioni e irrogazione sanzioni n.30076/RU e l’atto di confisca n.3077/RU emessi il 6.10.2016. 2. Gli atti impugnati venivano originati da un controllo su bolla doga- nale presso magazzino di temporanea custodia, da cui emergeva l’im- portazione di merce di contenuto difforme dal dichiarato, nella specie due orologi preziosi in luogo di manometri a spirale e membrana ma- nometrica metallica, con conseguente contestazione di tentato con- trabbando. 3 3. Il contribuente si avvaleva della definizione agevolata di cui all’art.16, comma 3, del d.lgs. n.472/97 pagando un terzo della san- zione irrogata, ritenendo che il venir meno delle sanzioni determinasse anche il venir meno della confisca disposta ex art.301 T.U.L.D., quale sanzione accessoria del tributo evaso che invece veniva confermata dall’Amministrazione finanziaria. 4. Il giudice di prime cure non accoglieva l’eccezione preliminare dell’Agenzia secondo la quale la definizione agevolata era alternativa al ricorso con conseguente cessazione della materia del contendere, ma riteneva che la confisca ex art.301 fosse obbligatoria, sopravvi- vesse alla definizione agevolata e trovasse applicazione anche nel caso di reato depenalizzato quale era quello di specie, rigettando il ricorso introduttivo. 5. L’ esito decisorio veniva condiviso dal giudice d’appello, il quale con- siderava legittima la confisca amministrativa in forza dell’art.20 comma 3 del d.lgs. n.689/81, qualificando la fattispecie come illecito amministrativo e non come reato, in quanto i diritti di confine evasi erano inferiori alla soglia di euro 3.996,96. 6. Contro la sentenza della CTR il contribuente presenta ricorso affidato ad un unico motivo, che illustra con memoria ex art.378 cod. proc. civ., cui resiste l’Agenzia con controricorso. La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con un unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., si censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatto storico decisivo - e in una certa misura omessa pronuncia - circa la rilevante questione riguardante l’avvenuta defini- zione del contenzioso tributario insorto tra le parti ai sensi degli artt.16 4 e 17 del d.lgs. n.472/1997. Nella memoria illustrativa parte contri- buente ripropone le questioni fattuali alla base della controversia, se- condo cui il pagamento dell’importo di euro 2.284,86 a titolo di defini- zione agevolata da parte del ricorrente avrebbe prodotto l'estinzione del rapporto obbligatorio sorto tra le parti in lite. 2. Va anche dato atto che l’Agenzia controricorrente eccepisce in via preliminare l’inammissibilità della censura, profilo scrutinabile unita- mente alla delibazione della questione. 2.1 La doglianza, che deduce un vizio motivazionale, è affetta da con- correnti profili di inammissibilità e di infondatezza. Innanzitutto, con riferimento alla parte del motivo in cui si denuncia un’omessa pronuncia, il mezzo non individua il pertinente paradigma impugnatorio, costituito dal n.4 dell’art.360 primo comma cod. proc. civ. e, comunque, il profilo di doglianza non può trovare ingresso. In- fatti, la CTR a pag.2 della sentenza individua esattamente la questione decisiva («il ricorrente si avvaleva della definizione agevolata pagando la somma di euro 2.276,11 pari ad un terzo della sanzione irrogata con l’atto n.30076/RU sostenendo che la definizione agevolata impedisce l’irrogazione delle sanzioni accessorie quali la confisca») ed esprime una ratio decidendi che chiaramente ritiene che la confisca sopravviva alla definizione agevolata intrapresa. 3. Il fatto, inoltre, è stato valutato dal giudice nei termini suddetti e, conseguentemente, trova applicazione la preclusione della “doppia conforme”, con riferimento al paradigma del prospettato vizio motiva- zionale alla luce del doppio rigetto della prospettazione di parte contri- buente sia in primo sia secondo grado. Infatti, l’abrogazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021 at- tuata per quanto qui interessa dal d.lgs. n.149/2022, ha comportato il collocamento all’interno dell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, 5 con il connesso adeguamento dei richiami, il quale ripropone la dispo- sizione dei commi quarto e quinto dell’articolo abrogato e prevede l’inammissibilità del ricorso per cassazione per il motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360 citato, ossia per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente non ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’ap- pello sono state tra loro diverse. 4. Il motivo, in disparte dei profili di inammissibilità sopra esposti, è inoltre anche infondato, sia pure con correzione della motivazione ex art.384 u.c. cod. proc. civ., nei termini che seguono. 4.1. Il Collegio rammenta che è recentemente intervenuta la Corte a Sezioni Unite (nn. 18284 e 18286 del 2024) a chiarire la perdurante vigenza dell’art. 301, LD (oggi sostituito dall’art. 94 Allegato 1) al d.lgs. 26.9.2024, n. 141), nonostante la depenalizzazione operata dall’art. 1, comma 1, d.lgs. 8/2016. In materia di pagamento dei diritti di confine il legislatore ha infatti previsto una ipotesi speciale di confisca con l'art. 301 LD e le Sezioni Unite nelle sentenze da ultimo citate hanno chiarito che «la confisca ex art. 301 LD ha natura di misura di sicurezza, con una finalità special- preventiva finalizzata, tramite l’ablazione del bene, da un lato a neu- tralizzare l’attrattiva alla realizzazione dell’illecito ove lo stesso fosse lasciato nella disponibilità del contravventore e, dall’altro, a recuperare all’erario, nella misura più celere e massima, il tributo dovuto». 5. Rispetto alla confisca penale ex art. 240 c.p., infatti, la norma di- spone che la confisca è obbligatoria anche per le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, estendendo così la presunzione di pericolosità anche nei confronti di esse, nonché di quelle che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto ed il profitto. 6 6. Ancor più incisivo è il raffronto con la confisca-sanzione amministra- tiva di cui all'art. 20, terzo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689, a norma del quale le autorità stesse possono disporre la confisca am- ministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle per- sone cui è ingiunto il pagamento, di cui va rimarcata la mera facoltati- vità del provvedimento e il più limitato ambito delle cose (“prodotto”) suscettibili di ablazione. 7. Le Sezioni unite hanno anche chiarito che «La maggiore afflittività della confisca doganale si giustifica per la necessità di una tutela rigo- rosa ed efficace in ragione della delicatezza degli interessi protetti, già individuati “nella lesione di primari interessi finanziari dello Stato … per il passaggio clandestino o fraudolento, attraverso la linea doganale, delle merci soggette a diritto di confine” (Corte cost., sentenza n. 5 del 1977) ed ora, ancor più, di beni giuridici di rilevanza unionale poiché i dazi costituiscono un’entrata propria (e di rilievo significativo) dell’Unione, che esercita una competenza esclusiva» (Sez. Un. ult. cit.), da cui l’esigenza di predisporre un adeguato apparato sanziona- torio (CGUE, 29 aprile 2010, C-230/08, Dansk Transport o.g. Logistik). 8. Inoltre, l'istituto della confisca doganale deve essere coordinato, per quanto riguarda i dazi, con le regole del codice doganale, poiché la confisca costituisce una causa di estinzione dell'obbligazione doganale ferma la persistenza delle sanzioni. Va al proposito rimarcato che l'art. 337 del r.d. 13 febbraio 1896, n. 65, tuttora vigente, consente di riscattare il bene confiscato, attri- buendo all'autorità doganale la facoltà di restituire al contravventore le cose confiscate quando questi, oltre ai diritti, alle multe e alle spese, ne paghi subito il valore proprio. 7 L'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 472/1997 stabilisce che le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di de- naro, e le sanzioni accessorie, indicate nell’art. 21, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti, e tra esse non è com- presa la confisca. 9. Pertanto, il richiamo dell'art. 16, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 472/1997 alle sanzioni accessorie previste dall'art. 21 del medesimo d.lgs. n. 472/1997 non può ritenersi esteso alla confisca, che non è contemplata dalla norma richiamata (v. Cass. n. 6614 del 2025). Sulla base di tali considerazioni deve dichiararsi anche l’infondatezza del motivo laddove comprende la confisca tra le sanzioni amministra- tive accessorie in senso proprio. Di conseguenza, sia pure con la diversa motivazione sopra esposta, la decisione impugnata merita conferma laddove ritiene non definibile la lite riferita alla confisca dei beni disposta ai sensi dell’art. 301 LD. 10. In conclusione il ricorso è rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.100 per compensi, oltre spese prenotate a de- bito. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto. 8 Roma, così deciso nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026 Il Relatore est. La Presidente AO Gori NI HM
– ricorrente – contro Oggetto: Dazi importa- zione - contrabbando - confisca - sanzioni - defi- nizione agevolata Civile Sent. Sez. 5 Num. 16684 Anno 2026 Presidente: HMELJAK TANIA Relatore: GORI PIERPAOLO Data pubblicazione: 28/05/2026 2 AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lom- bardia n. 3165/9/2019, depositata in data 18 luglio 2019 e che non risulta notificata. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 25 febbraio 2026 dal consigliere AO Gori. Udite le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero in persona del So- stituto Procuratore Generale Tiziana Orrù, nel senso del rigetto del ri- corso. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombar- dia n. 3165/9/2019, depositata in data 18 luglio 2019, veniva rigettato l’appello proposto da TO NI avverso la sentenza n. 339/4/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Varese che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente contro l'atto di con- testazione di violazioni e irrogazione sanzioni n.30076/RU e l’atto di confisca n.3077/RU emessi il 6.10.2016. 2. Gli atti impugnati venivano originati da un controllo su bolla doga- nale presso magazzino di temporanea custodia, da cui emergeva l’im- portazione di merce di contenuto difforme dal dichiarato, nella specie due orologi preziosi in luogo di manometri a spirale e membrana ma- nometrica metallica, con conseguente contestazione di tentato con- trabbando. 3 3. Il contribuente si avvaleva della definizione agevolata di cui all’art.16, comma 3, del d.lgs. n.472/97 pagando un terzo della san- zione irrogata, ritenendo che il venir meno delle sanzioni determinasse anche il venir meno della confisca disposta ex art.301 T.U.L.D., quale sanzione accessoria del tributo evaso che invece veniva confermata dall’Amministrazione finanziaria. 4. Il giudice di prime cure non accoglieva l’eccezione preliminare dell’Agenzia secondo la quale la definizione agevolata era alternativa al ricorso con conseguente cessazione della materia del contendere, ma riteneva che la confisca ex art.301 fosse obbligatoria, sopravvi- vesse alla definizione agevolata e trovasse applicazione anche nel caso di reato depenalizzato quale era quello di specie, rigettando il ricorso introduttivo. 5. L’ esito decisorio veniva condiviso dal giudice d’appello, il quale con- siderava legittima la confisca amministrativa in forza dell’art.20 comma 3 del d.lgs. n.689/81, qualificando la fattispecie come illecito amministrativo e non come reato, in quanto i diritti di confine evasi erano inferiori alla soglia di euro 3.996,96. 6. Contro la sentenza della CTR il contribuente presenta ricorso affidato ad un unico motivo, che illustra con memoria ex art.378 cod. proc. civ., cui resiste l’Agenzia con controricorso. La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con un unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., si censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatto storico decisivo - e in una certa misura omessa pronuncia - circa la rilevante questione riguardante l’avvenuta defini- zione del contenzioso tributario insorto tra le parti ai sensi degli artt.16 4 e 17 del d.lgs. n.472/1997. Nella memoria illustrativa parte contri- buente ripropone le questioni fattuali alla base della controversia, se- condo cui il pagamento dell’importo di euro 2.284,86 a titolo di defini- zione agevolata da parte del ricorrente avrebbe prodotto l'estinzione del rapporto obbligatorio sorto tra le parti in lite. 2. Va anche dato atto che l’Agenzia controricorrente eccepisce in via preliminare l’inammissibilità della censura, profilo scrutinabile unita- mente alla delibazione della questione. 2.1 La doglianza, che deduce un vizio motivazionale, è affetta da con- correnti profili di inammissibilità e di infondatezza. Innanzitutto, con riferimento alla parte del motivo in cui si denuncia un’omessa pronuncia, il mezzo non individua il pertinente paradigma impugnatorio, costituito dal n.4 dell’art.360 primo comma cod. proc. civ. e, comunque, il profilo di doglianza non può trovare ingresso. In- fatti, la CTR a pag.2 della sentenza individua esattamente la questione decisiva («il ricorrente si avvaleva della definizione agevolata pagando la somma di euro 2.276,11 pari ad un terzo della sanzione irrogata con l’atto n.30076/RU sostenendo che la definizione agevolata impedisce l’irrogazione delle sanzioni accessorie quali la confisca») ed esprime una ratio decidendi che chiaramente ritiene che la confisca sopravviva alla definizione agevolata intrapresa. 3. Il fatto, inoltre, è stato valutato dal giudice nei termini suddetti e, conseguentemente, trova applicazione la preclusione della “doppia conforme”, con riferimento al paradigma del prospettato vizio motiva- zionale alla luce del doppio rigetto della prospettazione di parte contri- buente sia in primo sia secondo grado. Infatti, l’abrogazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021 at- tuata per quanto qui interessa dal d.lgs. n.149/2022, ha comportato il collocamento all’interno dell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, 5 con il connesso adeguamento dei richiami, il quale ripropone la dispo- sizione dei commi quarto e quinto dell’articolo abrogato e prevede l’inammissibilità del ricorso per cassazione per il motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360 citato, ossia per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente non ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’ap- pello sono state tra loro diverse. 4. Il motivo, in disparte dei profili di inammissibilità sopra esposti, è inoltre anche infondato, sia pure con correzione della motivazione ex art.384 u.c. cod. proc. civ., nei termini che seguono. 4.1. Il Collegio rammenta che è recentemente intervenuta la Corte a Sezioni Unite (nn. 18284 e 18286 del 2024) a chiarire la perdurante vigenza dell’art. 301, LD (oggi sostituito dall’art. 94 Allegato 1) al d.lgs. 26.9.2024, n. 141), nonostante la depenalizzazione operata dall’art. 1, comma 1, d.lgs. 8/2016. In materia di pagamento dei diritti di confine il legislatore ha infatti previsto una ipotesi speciale di confisca con l'art. 301 LD e le Sezioni Unite nelle sentenze da ultimo citate hanno chiarito che «la confisca ex art. 301 LD ha natura di misura di sicurezza, con una finalità special- preventiva finalizzata, tramite l’ablazione del bene, da un lato a neu- tralizzare l’attrattiva alla realizzazione dell’illecito ove lo stesso fosse lasciato nella disponibilità del contravventore e, dall’altro, a recuperare all’erario, nella misura più celere e massima, il tributo dovuto». 5. Rispetto alla confisca penale ex art. 240 c.p., infatti, la norma di- spone che la confisca è obbligatoria anche per le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, estendendo così la presunzione di pericolosità anche nei confronti di esse, nonché di quelle che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto ed il profitto. 6 6. Ancor più incisivo è il raffronto con la confisca-sanzione amministra- tiva di cui all'art. 20, terzo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689, a norma del quale le autorità stesse possono disporre la confisca am- ministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle per- sone cui è ingiunto il pagamento, di cui va rimarcata la mera facoltati- vità del provvedimento e il più limitato ambito delle cose (“prodotto”) suscettibili di ablazione. 7. Le Sezioni unite hanno anche chiarito che «La maggiore afflittività della confisca doganale si giustifica per la necessità di una tutela rigo- rosa ed efficace in ragione della delicatezza degli interessi protetti, già individuati “nella lesione di primari interessi finanziari dello Stato … per il passaggio clandestino o fraudolento, attraverso la linea doganale, delle merci soggette a diritto di confine” (Corte cost., sentenza n. 5 del 1977) ed ora, ancor più, di beni giuridici di rilevanza unionale poiché i dazi costituiscono un’entrata propria (e di rilievo significativo) dell’Unione, che esercita una competenza esclusiva» (Sez. Un. ult. cit.), da cui l’esigenza di predisporre un adeguato apparato sanziona- torio (CGUE, 29 aprile 2010, C-230/08, Dansk Transport o.g. Logistik). 8. Inoltre, l'istituto della confisca doganale deve essere coordinato, per quanto riguarda i dazi, con le regole del codice doganale, poiché la confisca costituisce una causa di estinzione dell'obbligazione doganale ferma la persistenza delle sanzioni. Va al proposito rimarcato che l'art. 337 del r.d. 13 febbraio 1896, n. 65, tuttora vigente, consente di riscattare il bene confiscato, attri- buendo all'autorità doganale la facoltà di restituire al contravventore le cose confiscate quando questi, oltre ai diritti, alle multe e alle spese, ne paghi subito il valore proprio. 7 L'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 472/1997 stabilisce che le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di de- naro, e le sanzioni accessorie, indicate nell’art. 21, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti, e tra esse non è com- presa la confisca. 9. Pertanto, il richiamo dell'art. 16, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 472/1997 alle sanzioni accessorie previste dall'art. 21 del medesimo d.lgs. n. 472/1997 non può ritenersi esteso alla confisca, che non è contemplata dalla norma richiamata (v. Cass. n. 6614 del 2025). Sulla base di tali considerazioni deve dichiararsi anche l’infondatezza del motivo laddove comprende la confisca tra le sanzioni amministra- tive accessorie in senso proprio. Di conseguenza, sia pure con la diversa motivazione sopra esposta, la decisione impugnata merita conferma laddove ritiene non definibile la lite riferita alla confisca dei beni disposta ai sensi dell’art. 301 LD. 10. In conclusione il ricorso è rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.100 per compensi, oltre spese prenotate a de- bito. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto. 8 Roma, così deciso nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026 Il Relatore est. La Presidente AO Gori NI HM