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Sentenza 30 aprile 2026
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2026, n. 15673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15673 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) OB US, nato in [...] il [...] 2) ST EL, nato in [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 10/09/2025 dalla Corte d'Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni del difensore dell'ABUH, avv. Elia De Caro, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso;
letta la memoria di replica del difensore del ST, avv. Serena Brachetti, che ha concluso insistendo per l'annuliamento o la riforma della sentenza impugnata Penale Sent. Sez. 3 Num. 15673 Anno 2026 Presidente: ACETO DO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 06/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10/09/2025, la Corte d'Appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza emessa con rito abbreviato dal Gi.p. del Tribunale di Ferrara, in data 27/11/2024, con la quale OB US e ST EL erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione ai reati di detenzione di sostanze stupefacenti, come meglio rispettivamente specificato ai capi B) e A) della rubrica. In particolare, la Corte di Appello ha applicato al ST l'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73 d.P.R n. 309 del 1990, rideterminando il trattamento sanzionatorio (con applicazione della non menzione) e confermando, nel resto, la sentenza impugnata. 2. Ricorre per cassazione l'OB, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73. Si censura la valutazione del dato ponderale, alla luce della percentuale di principio attivo contenuta negli ovuli (peraltro sconosciuta all'OB), e il mancato apprezzamento di tutti gli elementi della fattispecie concreta, come richiesto dalla costante giurisprudenza (non erano stati rinvenuti elenchi di consumatori, né altre risultanze indicative di una destinazione allo spaccio). 2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla recidiva. Si censura l'automatismo con cui era stata applicata l'aggravante, senza considerare l'assenza di precedenti specifici e la presenza di condanne anche per mere contravvenzioni. 2.3. Vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo. Si censura l'immotivato distacco dal minimo edittale, e la motivazione addotta per negare le attenuanti generiche. 3. Ricorre per cassazione il ST, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'escussione di IN OU, che avrebbe potuto riferire sulla presenza del ricorrente nell'appartamento di via Fabbri 90 e sui suoi rapporti con l'OB. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla conferma della penale responsabilità, desunta sulla sola scorta del dato ponderale dello stupefacente. Si censura la mancata considerazione del fatto che il ST aveva un solo cellulare (contro i tre dell'OB), dell'assenza di indicazioni circa presunti assuntori di sostanza dal ricorrente, nonché della mancanza di controlli presso il domicilio perugino di quest'ultimo. 2 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla "inadeguata ed erronea" valutazione della collaborazione immediata del ST con gli operanti. Si censura il mancato apprezzamento del fatto che l'abitazione dell'OB era stata individuata grazie alla spontanea collaborazione del ricorrente, che deteneva ovuli confezionati con lo stesso tipo di buste trovate nella stanza in uso all'altro imputato, e che non aveva in alcun modo tentato la fuga né opposto resistenza al momento dell'arresto. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle minacce subite dal ricorrente, ad opera dell'OB, affinchè non confermasse le prime dichiarazioni accusatorie rese nell'immediatezza (poi in realtà ribadite con una successiva lettera). 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento 'alla mancata applicazione del comma 5 dell'art. 73. Si censura il riferimento al mero dato ponderale, senza valutazioni circa le modalità dell'azione e la condotta collaborativa. 2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche. Si censura il mancato apprezzamento dell'incensuratezza e delle condizioni di vita e di salute del ricorrente (che al momento del fatto era ancora in attesa del parere per il rinnovo del permesso di soggiorno, poi reso in senso favorevole), nonché del suo ruolo di mero corriere. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di manifesta infondatezza dei ricorsi, attesa l'infondatezza delle censure sollevate. 4. Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore dell'OB insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. 5. Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore del ST replica ai rilievi di inammissibilità formulati dal Procuratore Generale, e richiama i motivi di ricorso, insistendo per il loro accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Prendendo le mosse dall'impugnazione dell'OB, deve osservarsi che le censure proposte risultano reiterative ed attinenti al merito delle valutazioni non illogicamente espresse dalla Corte territoriale, oltre che in parte prive di un adeguato confronto con il percorso argomentativo tracciato dai giudici di merito. In particolare, con riferimento alla esclusione dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, la difesa lamenta la mancata considerazione del fatto che non erano stati rinvenuti elenchi di consumatori, ma evita di confutare 3 adeguatamente la motivazione della Corte d'Appello, che ha valorizzato in senso ostativo non solo la consistente quantità di droga di diversa tipologia nella disponibilità dell'OB, ma anche la disponibilità di una ingente somma di denaro (complessivi Euro 6.600) rimasta del tutto priva di una plausibile giustificazione lecita, e pertanto ritenuta indicativa di "un'attività ben strutturata e tutt'altro che rudimentale" (cfr. pag. 8 dell'ordinanza impugnata). A conclusioni analoghe deve pervenirsi quanto alle residue censure. Per ciò che riguarda la mancata esclusione della recidiva, la Corte d'Appello ha osservato, in termini sintetici ma esaustivi, che i plurimi e variegati precedenti, riportati dall'OB a partire dal 2015, giustificavano l'applicazione della recidiva perché indicativi di assoluta assenza di efficacia deterrente da parte delle precedenti condanne, e di un'accresciuta pericolosità culminata nell'"inserimento organico" nel narcotraffico (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione immune da profili di contraddittorietà o illogicità manifesta deducibili in questa sede. In relazione, infine, al trattamento sanzionatorio, la Corte d'Appello ha escluso la sussistenza di elementi favorevolmente valutabili, neppure allegati dalla difesa, in grado di superare le valutazioni espresse dal primo giudice, che aveva tra l'altro non illogicamente giustificato lo scostamento dal minimo edittale (peraltro di soli sei mesi) con il quantitativo di stupefacente trovato all'OB (cfr. la penultima pagina della sentenza di primo grado, priva di numerazione). Anche in questo caso, si è dinanzi ad una censura attinente al merito degli apprezzamenti espressi dalla Corte territoriale, che appare perciò inidonea a superare lo scrutinio di ammissibilità. 3. Anche il ricorso del ST è inammissibile. 3.1. Per ciò che riguarda il primo motivo, risulta preliminare ed assorbente la necessità di fare applicazione del consolidato principio secondo cui «è preclusa all'imputato che, dopo il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, abbia optato per il rito abbreviato 'secco', la possibilità di contestazione successiva della legittimità del provvedimento di rigetto, in quanto la sua opzione per il procedimento senza integrazione probatoria è equiparata al mancato rinnovo in limine litis, ai sensi dell'art. 438, comma 6, cod. proc. pen., della richiesta di accesso al rito subordinata all'assunzione di prove integrative» (Sez. 2, n. 13368 del 27/02/2020, Ruggiero, Rv. 278826 - 01). 3.2. Prive di consistenza appaiono poi le censure concernenti l'affermazione della penale responsabilità, alla luce di quanto esposto dalla Corte territoriale non solo in ordine ai 58 ovuli detenuti al momento del controllo (cocaina ed eroina per un totale, nei due reperti, a complessivi gr. 237 e 416 di eroina e cocaina), ma anche alle sostanziali ammissioni del ST, il quale aveva nell'immediatezza riferito agli operanti di aver prelevato la droga da un connazionale, indicandone l'appartamento (dove poi era stato rinvenuto l'ulteriore stupefacente riferibile all'OB). Tali dichiarazioni auto ed etero-accusatorie, pur se in un primo momento ritrattate, hanno indotto la Corte d'Appello a riformare la sentenza di primo grado, riconoscendo l'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73. D'altra parte, la difesa non ha chiarito le ragioni per cui tali elementi di intrinseca quanto inequivoca consistenza dovrebbero ritenersi vulnerati dal fatto che il ST aveva un cellulare contro i tre dell'OB, ovvero dalla mancanza di accertamenti presso il domicilio perugino del ricorrente. 3.3. Non del tutto chiare appaiono le doglianze prospettate in relazione al mancato apprezzamento della collaborazione offerta dal ST, proprio perché la valutazione positiva di tale apporto ha trovato il più inequivocabile riconoscimento e riscontro, nonostante la temporanea ritrattazione, nel riconoscimento della predetta attenuante speciale. 3.4. Manifestamente inammissibili risultano le censure relative a quanto prospettato in ordine a condotte improprie o aggressive asseritamente subite dal ricorrente da parte dell'OB, che potranno evidentemente essere rappresentate in altre sedi, ma che risultano del tutto inconferenti ai fini che qui specificamente interessano. 3.5. Ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve pervenirsi quanto alla censura relativa al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve. Si è dinanzi ad una valutazione immune da vizi deducibili in questa sede, che ha escluso l'ipotesi della lieve entità alla luce del dato ponderale della droga di diversa tipologia e delle concrete circostanze del fatto (cfr. pag. 12 seg. della sentenza impugnata). 3.6. Il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato dalla Corte territoriale con l'insussistenza di elementi positivamente valutabili, attesa l'irrilevanza dello stato di incensuratezza in sé considerato, la già avvenuta valutazione della condotta collaborativa per l'applicazione dell'attenuante di cui al comma 7, nonchè la scarsa significatività della situazione clinica del ST, che non aveva peraltro avuto alcun effetto dissuasivo sul ricorrente. Si tratta, anche in questo caso, di un percorso argomentativo compiuto e privo di evidenti illogicità. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. I <-; Il Presidente
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6 marzo 2026
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni del difensore dell'ABUH, avv. Elia De Caro, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso;
letta la memoria di replica del difensore del ST, avv. Serena Brachetti, che ha concluso insistendo per l'annuliamento o la riforma della sentenza impugnata Penale Sent. Sez. 3 Num. 15673 Anno 2026 Presidente: ACETO DO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 06/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10/09/2025, la Corte d'Appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza emessa con rito abbreviato dal Gi.p. del Tribunale di Ferrara, in data 27/11/2024, con la quale OB US e ST EL erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione ai reati di detenzione di sostanze stupefacenti, come meglio rispettivamente specificato ai capi B) e A) della rubrica. In particolare, la Corte di Appello ha applicato al ST l'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73 d.P.R n. 309 del 1990, rideterminando il trattamento sanzionatorio (con applicazione della non menzione) e confermando, nel resto, la sentenza impugnata. 2. Ricorre per cassazione l'OB, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73. Si censura la valutazione del dato ponderale, alla luce della percentuale di principio attivo contenuta negli ovuli (peraltro sconosciuta all'OB), e il mancato apprezzamento di tutti gli elementi della fattispecie concreta, come richiesto dalla costante giurisprudenza (non erano stati rinvenuti elenchi di consumatori, né altre risultanze indicative di una destinazione allo spaccio). 2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla recidiva. Si censura l'automatismo con cui era stata applicata l'aggravante, senza considerare l'assenza di precedenti specifici e la presenza di condanne anche per mere contravvenzioni. 2.3. Vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo. Si censura l'immotivato distacco dal minimo edittale, e la motivazione addotta per negare le attenuanti generiche. 3. Ricorre per cassazione il ST, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'escussione di IN OU, che avrebbe potuto riferire sulla presenza del ricorrente nell'appartamento di via Fabbri 90 e sui suoi rapporti con l'OB. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla conferma della penale responsabilità, desunta sulla sola scorta del dato ponderale dello stupefacente. Si censura la mancata considerazione del fatto che il ST aveva un solo cellulare (contro i tre dell'OB), dell'assenza di indicazioni circa presunti assuntori di sostanza dal ricorrente, nonché della mancanza di controlli presso il domicilio perugino di quest'ultimo. 2 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla "inadeguata ed erronea" valutazione della collaborazione immediata del ST con gli operanti. Si censura il mancato apprezzamento del fatto che l'abitazione dell'OB era stata individuata grazie alla spontanea collaborazione del ricorrente, che deteneva ovuli confezionati con lo stesso tipo di buste trovate nella stanza in uso all'altro imputato, e che non aveva in alcun modo tentato la fuga né opposto resistenza al momento dell'arresto. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle minacce subite dal ricorrente, ad opera dell'OB, affinchè non confermasse le prime dichiarazioni accusatorie rese nell'immediatezza (poi in realtà ribadite con una successiva lettera). 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento 'alla mancata applicazione del comma 5 dell'art. 73. Si censura il riferimento al mero dato ponderale, senza valutazioni circa le modalità dell'azione e la condotta collaborativa. 2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche. Si censura il mancato apprezzamento dell'incensuratezza e delle condizioni di vita e di salute del ricorrente (che al momento del fatto era ancora in attesa del parere per il rinnovo del permesso di soggiorno, poi reso in senso favorevole), nonché del suo ruolo di mero corriere. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di manifesta infondatezza dei ricorsi, attesa l'infondatezza delle censure sollevate. 4. Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore dell'OB insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. 5. Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore del ST replica ai rilievi di inammissibilità formulati dal Procuratore Generale, e richiama i motivi di ricorso, insistendo per il loro accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Prendendo le mosse dall'impugnazione dell'OB, deve osservarsi che le censure proposte risultano reiterative ed attinenti al merito delle valutazioni non illogicamente espresse dalla Corte territoriale, oltre che in parte prive di un adeguato confronto con il percorso argomentativo tracciato dai giudici di merito. In particolare, con riferimento alla esclusione dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, la difesa lamenta la mancata considerazione del fatto che non erano stati rinvenuti elenchi di consumatori, ma evita di confutare 3 adeguatamente la motivazione della Corte d'Appello, che ha valorizzato in senso ostativo non solo la consistente quantità di droga di diversa tipologia nella disponibilità dell'OB, ma anche la disponibilità di una ingente somma di denaro (complessivi Euro 6.600) rimasta del tutto priva di una plausibile giustificazione lecita, e pertanto ritenuta indicativa di "un'attività ben strutturata e tutt'altro che rudimentale" (cfr. pag. 8 dell'ordinanza impugnata). A conclusioni analoghe deve pervenirsi quanto alle residue censure. Per ciò che riguarda la mancata esclusione della recidiva, la Corte d'Appello ha osservato, in termini sintetici ma esaustivi, che i plurimi e variegati precedenti, riportati dall'OB a partire dal 2015, giustificavano l'applicazione della recidiva perché indicativi di assoluta assenza di efficacia deterrente da parte delle precedenti condanne, e di un'accresciuta pericolosità culminata nell'"inserimento organico" nel narcotraffico (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione immune da profili di contraddittorietà o illogicità manifesta deducibili in questa sede. In relazione, infine, al trattamento sanzionatorio, la Corte d'Appello ha escluso la sussistenza di elementi favorevolmente valutabili, neppure allegati dalla difesa, in grado di superare le valutazioni espresse dal primo giudice, che aveva tra l'altro non illogicamente giustificato lo scostamento dal minimo edittale (peraltro di soli sei mesi) con il quantitativo di stupefacente trovato all'OB (cfr. la penultima pagina della sentenza di primo grado, priva di numerazione). Anche in questo caso, si è dinanzi ad una censura attinente al merito degli apprezzamenti espressi dalla Corte territoriale, che appare perciò inidonea a superare lo scrutinio di ammissibilità. 3. Anche il ricorso del ST è inammissibile. 3.1. Per ciò che riguarda il primo motivo, risulta preliminare ed assorbente la necessità di fare applicazione del consolidato principio secondo cui «è preclusa all'imputato che, dopo il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, abbia optato per il rito abbreviato 'secco', la possibilità di contestazione successiva della legittimità del provvedimento di rigetto, in quanto la sua opzione per il procedimento senza integrazione probatoria è equiparata al mancato rinnovo in limine litis, ai sensi dell'art. 438, comma 6, cod. proc. pen., della richiesta di accesso al rito subordinata all'assunzione di prove integrative» (Sez. 2, n. 13368 del 27/02/2020, Ruggiero, Rv. 278826 - 01). 3.2. Prive di consistenza appaiono poi le censure concernenti l'affermazione della penale responsabilità, alla luce di quanto esposto dalla Corte territoriale non solo in ordine ai 58 ovuli detenuti al momento del controllo (cocaina ed eroina per un totale, nei due reperti, a complessivi gr. 237 e 416 di eroina e cocaina), ma anche alle sostanziali ammissioni del ST, il quale aveva nell'immediatezza riferito agli operanti di aver prelevato la droga da un connazionale, indicandone l'appartamento (dove poi era stato rinvenuto l'ulteriore stupefacente riferibile all'OB). Tali dichiarazioni auto ed etero-accusatorie, pur se in un primo momento ritrattate, hanno indotto la Corte d'Appello a riformare la sentenza di primo grado, riconoscendo l'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73. D'altra parte, la difesa non ha chiarito le ragioni per cui tali elementi di intrinseca quanto inequivoca consistenza dovrebbero ritenersi vulnerati dal fatto che il ST aveva un cellulare contro i tre dell'OB, ovvero dalla mancanza di accertamenti presso il domicilio perugino del ricorrente. 3.3. Non del tutto chiare appaiono le doglianze prospettate in relazione al mancato apprezzamento della collaborazione offerta dal ST, proprio perché la valutazione positiva di tale apporto ha trovato il più inequivocabile riconoscimento e riscontro, nonostante la temporanea ritrattazione, nel riconoscimento della predetta attenuante speciale. 3.4. Manifestamente inammissibili risultano le censure relative a quanto prospettato in ordine a condotte improprie o aggressive asseritamente subite dal ricorrente da parte dell'OB, che potranno evidentemente essere rappresentate in altre sedi, ma che risultano del tutto inconferenti ai fini che qui specificamente interessano. 3.5. Ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve pervenirsi quanto alla censura relativa al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve. Si è dinanzi ad una valutazione immune da vizi deducibili in questa sede, che ha escluso l'ipotesi della lieve entità alla luce del dato ponderale della droga di diversa tipologia e delle concrete circostanze del fatto (cfr. pag. 12 seg. della sentenza impugnata). 3.6. Il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato dalla Corte territoriale con l'insussistenza di elementi positivamente valutabili, attesa l'irrilevanza dello stato di incensuratezza in sé considerato, la già avvenuta valutazione della condotta collaborativa per l'applicazione dell'attenuante di cui al comma 7, nonchè la scarsa significatività della situazione clinica del ST, che non aveva peraltro avuto alcun effetto dissuasivo sul ricorrente. Si tratta, anche in questo caso, di un percorso argomentativo compiuto e privo di evidenti illogicità. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. I <-; Il Presidente
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6 marzo 2026