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Sentenza 14 aprile 2021
Sentenza 14 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/2021, n. 14005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14005 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AN US, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/06/2019 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le richieste del difensore, avv. Antonio Russo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza del 14 marzo 2017 del Tribunale di Milano, che ha affermato la penale responsabilità di UN AN e US AN per i delitti di bancarotta fraudolenta impropria e bancarotta semplice documentale, unificati in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravato ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942, e, concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti, quanto a US AN, e prevalenti, quanto a UN AN, alla suddetta aggravante, li ha Penale Sent. Sez. 5 Num. 14005 Anno 2021 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 08/03/2021 condannati alla pena di giustizia oltre che al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile curatela fallimentare della Panedil s.r.1, in favore della quale è stata anche assegnata una provvisionale. Entrambi sono stati condannati alle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, r.d. n. 267 del 1942, la cui durata è stata fissata in anni dieci, ed il solo US AN anche alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. A UN AN, amministratore di diritto della Panedil s.r.I., dichiarata fallita il 22 novembre 2013, e a US AN, amministratore di fatto di detta società, per quanto di interesse in questa sede, si contesta di avere aggravato il dissesto della società per effetto di operazioni dolose, in particolare omettendo il pagamento di debiti previdenziali e tributari per complessivi euro 187.279,89; inoltre, gli stessi sono stati condannati per il delitto di bancarotta semplice documentale, così riqualificato il fatto originariamente contestato come bancarotta fraudolenta documentale. La Corte di appello ha ridotto ad anni sei la durata delle pene accessorie fallimentari, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso US AN, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi a due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., della violazione degli artt. 171, comma 1, lett. d), e 157, comma 1, cod. proc. pen. in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ed all'art. 24 Cost.. Deduce il ricorrente che con memoria del 6 maggio 2019 il suo difensore ha eccepito l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto che aveva disposto il giudizio. Nella memoria si evidenziava che tali atti erano stati notificati al difensore di ufficio ed alla madre ed alla sorella dell'imputato, con lui non conviventi;
la notifica era stata effettuata in Casorate Primo, via delle Querce 19, mentre US AN era residente a [...], p. 2. La omessa notifica di tali atti aveva determinato la nullità assoluta degli atti successivi, non avendo l'imputato potuto esercitare il suo diritto di difendersi. Il Tribunale aveva rigettato l'eccezione rilevando che tali atti risultavano notificati a persone indicate come conviventi con l'imputato e che pertanto le notifiche risultavano regolari, non rilevando che l'imputato risultasse anagraficamente residente altrove. La motivazione, aveva evidenziato il difensore nella sua memoria, era errata, atteso che anche la sorella dell'imputato risultava anagraficamente 2 residente a[...]; la stessa non poteva, quindi, essere considerata convivente dell'imputato. La notifica era stata, pertanto, eseguita in modo difforme rispetto a quanto previsto dall'art. 157 cod. proc. pen.. La Corte di appello ha rigettato l'eccezione osservando che la stessa era stata sollevata con una memoria e non con l'atto di appello e comunque limitandosi a richiamare la motivazione con la quale la stessa eccezione era già stata rigettata dal Tribunale. La motivazione della Corte di appello risulta, pertanto, apparente;
in ogni caso, poi, la motivazione del Tribunale non è condivisibile, poiché poggia su un rapporto di convivenza non dimostrato. La relata di notifica, pur dimostrando che la persona che aveva ricevuto l'atto si era dichiarata convivente dell'imputato, non dimostrava la veridicità di detta dichiarazione, che era peraltro smentita dal certificato di residenza dell'imputato, che provava fino a querela di falso quale fosse il luogo di residenza del AN. Il ricorrente chiede, quindi, a questa Corte di cassazione di accertare se risulti provato il rapporto di convivenza, se la decisone del giudice di merito sia stata adeguatamente motivata sul punto e se siano state osservate le disposizioni in materia di notificazione all'imputato. Nemmeno la notifica era stata preceduta da un tentativo eseguito presso il luogo di residenza anagrafica dell'imputato e comunque la notifica mediante consegna a persona convivente era stata effettuata senza che risultasse l'impossibilità di consegnare l'atto direttamente all'imputato presso la sua residenza anagrafica. Risultavano violate anche le disposizioni relative alla persona alla quale consegnare l'atto, cosicché la notifica risultava affetta da nullità. Neppure era corretta la motivazione della Corte di appello laddove affermava che l'eccezione non poteva essere sollevata con una memoria, atteso che il deposito di memorie difensive è riconosciuto in ogni stato e grado del procedimento e che l'omesso esame del contenuto della memoria determina nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.. Inoltre, la nullità dedotta ha carattere assoluto e può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce di avere contestato con l'atto di appello la qualifica, a lui attribuita nella sentenza di primo grado, di amministratore di fatto della fallita nonché la riconducibilità allo stesso delle condotte integranti i reati per i quali è stato condannato. I motivi di appello vengono riportati nel corpo del ricorso per cassazione. La Corte di appello ha omesso di valutare le specifiche deduzioni contenute nell'atto di appello reiterando la motivazione della sentenza di primo grado. 3 Peraltro, nonostante la specificità dei motivi di appello, la motivazione della sentenza di secondo grado appare generica. 3. Il difensore ha fatto pervenire una memoria difensiva con la quale ha dedotto che il vizio di omessa notifica da lui dedotto si riferisce non solo all'avviso di conclusione delle indagini preliminari, come erroneamente ritenuto dal Procuratore generale, ma anche all'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e al decreto di citazione a giudizio innanzi al Tribunale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve preliminarmente osservarsi che il ricorrente ha dedotto solo con la memoria difensiva prodotta nel presente giudizio di legittimità l'omessa notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen.. In ogni caso, in ordine a detta nullità, nulla è stato dedotto dal AN neppure con l'atto di appello. Solo con la memoria difensiva prodotta nel corso del giudizio di appello egli ha lamentato l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto di citazione per il giudizio di primo grado. Orbene, mentre l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto di citazione per il giudizio di primo grado danno luogo a nullità assolte, come tali rilevabili in ogni stato e grado del giudizio, l'omessa notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. dà luogo ad una nullità generale a regime intermedio. Questa Corte ha affermato che la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, poiché implica una lesione del diritto di difesa, è inquadrabile tra le nullità generali a regime intermedio e può essere pertanto eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 46763 del 27/09/2018, Esposito, Rv. 274475) Nel caso di specie, l'eccezione di nullità, non essendo stata dedotta neppure con l'atto di appello, deve senz'altro ritenersi tardiva e come tale inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Questa Corte di cassazione ha più volte affermato, in tema di notificazioni all'imputato, che l'attestazione, compiuta dall'ufficiale giudiziario, che la notifica è avvenuta a mani di persona convivente con il destinatario prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche, e l'eccezione di nullità fondata sull'inesistenza dei rapporto di convivenza deve essere rigorosamente provata dall'imputato che la invoca, non essendo 4 sufficiente a tal fine l'allegazione di un certificato anagrafico di residenza in un luogo diverso da quello in cui è avvenuta la notifica, tanto più se vi sia uno stretto vincolo familiare tra questi ed il prenditore dell'atto (Sez. 3, n. 229 del 28/06/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272092, relativa a fattispecie in cui l'avviso di fissazione di nuova udienza preliminare era stato notificato alla madre convivente dell'imputato; Sez. 5, n. 38578 del 04/06/2014, Salvatore, Rv. 262222; Sez. 5, n. 7399 del 06/11/2009, Capano, dep. 2010, Rv. 246092). Nel caso di specie, l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare ed il decreto che dispone il giudizio sono stati notificati al medesimo indirizzo ove in un'occasione la madre ed in un'altra occasione la sorella dell'imputato hanno ricevuto l'atto dichiarandosi conviventi del destinatario. L'odierno ricorrente non ha fornito prova dell'inesistenza del rapporto di convivenza con coloro che hanno ricevuto l'atto limitandosi a produrre un certificato anagrafico di residenza in cui si attesta che egli risiede in altra località. In applicazione del principio sopra esposto, l'eccezione risulta manifestamente infondata. 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. In tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, Filippi, Rv. 275853). Nel caso di specie, il ricorrente ha richiamato l'intero contenuto dell'atto di appello, lamentando l'omessa valutazione dei motivi con i quali si era dedotto: 1) che l'imputato non aveva assunto il ruolo di amministratore di fatto;
2) che egli non aveva cagionato il dissesto societario;
3) che le somme versate sul conto corrente della società erano superiori a quelle da lui prelevate;
4) che le somme prelevate dal conto corrente della società erano state utilizzate per il pagamento dei creditori sociali. Relativamente al punto 1), la motivazione fornita dalla Corte di appello risulta adeguata e completa, indicando le ragioni che l'hanno indotta a ritenere, conformemente a quanto già deciso dal Tribunale, che US AN avesse assunto il ruolo di amministratore della società, in tal modo rigettando le argomentazioni poste a base dell'impugnazione. Quanto al punto 2), la contestazione risulta generica, in quanto non attacca 5 Il Consigliere estensore Il in modo specifico le argomentazioni poste a base della decisione di primo grado, secondo la quale i due imputati, omettendo cili provvedere al pagamento degli oneri tributari e previdenziali hanno aggravato il dissesto della società. Ne deriva l'inammissibilità, in relazione a tali punti, del motivo di ricorso. In tema di impugnazioni, ogni vizio di motivazione in ordine al rigetto di motivi di appello inammissibili, perché non specifici (o per altra causa), non può condurre all'annullamento della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio dovrebbe pronunciarsi sempre su quegli stessi motivi (di appello) insuscettibili di esame (e di accoglimento) per la loro inammissibilità (Sez. 4, n. 17 del 09/11/1988 - dep. 1989, Vita, Rv. 18007001). Nel caso di specie i motivi di appello in relazione ai quali il ricorrente lamenta l'omessa pronuncia o l'omessa motivazione erano inammissibili per la loro estrema genericità, cosicché anche il ricorso, in applicazione del principio sopra esposto, risulta destinato ad essere dichiarato inammissibile. Relativamente ai punti 3) e 4), i motivi di appello sono manifestamente infondati, atteso che l'odierno ricorrente non è stato condannato per bancarotta fraudolenta per distrazione, unico delitto per il quale le circostanze dedotte avrebbero potuto assumere rilevanza. In tema d'impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ill ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/03/2021.
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le richieste del difensore, avv. Antonio Russo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza del 14 marzo 2017 del Tribunale di Milano, che ha affermato la penale responsabilità di UN AN e US AN per i delitti di bancarotta fraudolenta impropria e bancarotta semplice documentale, unificati in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravato ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942, e, concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti, quanto a US AN, e prevalenti, quanto a UN AN, alla suddetta aggravante, li ha Penale Sent. Sez. 5 Num. 14005 Anno 2021 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 08/03/2021 condannati alla pena di giustizia oltre che al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile curatela fallimentare della Panedil s.r.1, in favore della quale è stata anche assegnata una provvisionale. Entrambi sono stati condannati alle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, r.d. n. 267 del 1942, la cui durata è stata fissata in anni dieci, ed il solo US AN anche alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. A UN AN, amministratore di diritto della Panedil s.r.I., dichiarata fallita il 22 novembre 2013, e a US AN, amministratore di fatto di detta società, per quanto di interesse in questa sede, si contesta di avere aggravato il dissesto della società per effetto di operazioni dolose, in particolare omettendo il pagamento di debiti previdenziali e tributari per complessivi euro 187.279,89; inoltre, gli stessi sono stati condannati per il delitto di bancarotta semplice documentale, così riqualificato il fatto originariamente contestato come bancarotta fraudolenta documentale. La Corte di appello ha ridotto ad anni sei la durata delle pene accessorie fallimentari, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso US AN, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi a due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., della violazione degli artt. 171, comma 1, lett. d), e 157, comma 1, cod. proc. pen. in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ed all'art. 24 Cost.. Deduce il ricorrente che con memoria del 6 maggio 2019 il suo difensore ha eccepito l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto che aveva disposto il giudizio. Nella memoria si evidenziava che tali atti erano stati notificati al difensore di ufficio ed alla madre ed alla sorella dell'imputato, con lui non conviventi;
la notifica era stata effettuata in Casorate Primo, via delle Querce 19, mentre US AN era residente a [...], p. 2. La omessa notifica di tali atti aveva determinato la nullità assoluta degli atti successivi, non avendo l'imputato potuto esercitare il suo diritto di difendersi. Il Tribunale aveva rigettato l'eccezione rilevando che tali atti risultavano notificati a persone indicate come conviventi con l'imputato e che pertanto le notifiche risultavano regolari, non rilevando che l'imputato risultasse anagraficamente residente altrove. La motivazione, aveva evidenziato il difensore nella sua memoria, era errata, atteso che anche la sorella dell'imputato risultava anagraficamente 2 residente a[...]; la stessa non poteva, quindi, essere considerata convivente dell'imputato. La notifica era stata, pertanto, eseguita in modo difforme rispetto a quanto previsto dall'art. 157 cod. proc. pen.. La Corte di appello ha rigettato l'eccezione osservando che la stessa era stata sollevata con una memoria e non con l'atto di appello e comunque limitandosi a richiamare la motivazione con la quale la stessa eccezione era già stata rigettata dal Tribunale. La motivazione della Corte di appello risulta, pertanto, apparente;
in ogni caso, poi, la motivazione del Tribunale non è condivisibile, poiché poggia su un rapporto di convivenza non dimostrato. La relata di notifica, pur dimostrando che la persona che aveva ricevuto l'atto si era dichiarata convivente dell'imputato, non dimostrava la veridicità di detta dichiarazione, che era peraltro smentita dal certificato di residenza dell'imputato, che provava fino a querela di falso quale fosse il luogo di residenza del AN. Il ricorrente chiede, quindi, a questa Corte di cassazione di accertare se risulti provato il rapporto di convivenza, se la decisone del giudice di merito sia stata adeguatamente motivata sul punto e se siano state osservate le disposizioni in materia di notificazione all'imputato. Nemmeno la notifica era stata preceduta da un tentativo eseguito presso il luogo di residenza anagrafica dell'imputato e comunque la notifica mediante consegna a persona convivente era stata effettuata senza che risultasse l'impossibilità di consegnare l'atto direttamente all'imputato presso la sua residenza anagrafica. Risultavano violate anche le disposizioni relative alla persona alla quale consegnare l'atto, cosicché la notifica risultava affetta da nullità. Neppure era corretta la motivazione della Corte di appello laddove affermava che l'eccezione non poteva essere sollevata con una memoria, atteso che il deposito di memorie difensive è riconosciuto in ogni stato e grado del procedimento e che l'omesso esame del contenuto della memoria determina nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.. Inoltre, la nullità dedotta ha carattere assoluto e può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce di avere contestato con l'atto di appello la qualifica, a lui attribuita nella sentenza di primo grado, di amministratore di fatto della fallita nonché la riconducibilità allo stesso delle condotte integranti i reati per i quali è stato condannato. I motivi di appello vengono riportati nel corpo del ricorso per cassazione. La Corte di appello ha omesso di valutare le specifiche deduzioni contenute nell'atto di appello reiterando la motivazione della sentenza di primo grado. 3 Peraltro, nonostante la specificità dei motivi di appello, la motivazione della sentenza di secondo grado appare generica. 3. Il difensore ha fatto pervenire una memoria difensiva con la quale ha dedotto che il vizio di omessa notifica da lui dedotto si riferisce non solo all'avviso di conclusione delle indagini preliminari, come erroneamente ritenuto dal Procuratore generale, ma anche all'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e al decreto di citazione a giudizio innanzi al Tribunale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve preliminarmente osservarsi che il ricorrente ha dedotto solo con la memoria difensiva prodotta nel presente giudizio di legittimità l'omessa notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen.. In ogni caso, in ordine a detta nullità, nulla è stato dedotto dal AN neppure con l'atto di appello. Solo con la memoria difensiva prodotta nel corso del giudizio di appello egli ha lamentato l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto di citazione per il giudizio di primo grado. Orbene, mentre l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto di citazione per il giudizio di primo grado danno luogo a nullità assolte, come tali rilevabili in ogni stato e grado del giudizio, l'omessa notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. dà luogo ad una nullità generale a regime intermedio. Questa Corte ha affermato che la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, poiché implica una lesione del diritto di difesa, è inquadrabile tra le nullità generali a regime intermedio e può essere pertanto eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 46763 del 27/09/2018, Esposito, Rv. 274475) Nel caso di specie, l'eccezione di nullità, non essendo stata dedotta neppure con l'atto di appello, deve senz'altro ritenersi tardiva e come tale inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Questa Corte di cassazione ha più volte affermato, in tema di notificazioni all'imputato, che l'attestazione, compiuta dall'ufficiale giudiziario, che la notifica è avvenuta a mani di persona convivente con il destinatario prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche, e l'eccezione di nullità fondata sull'inesistenza dei rapporto di convivenza deve essere rigorosamente provata dall'imputato che la invoca, non essendo 4 sufficiente a tal fine l'allegazione di un certificato anagrafico di residenza in un luogo diverso da quello in cui è avvenuta la notifica, tanto più se vi sia uno stretto vincolo familiare tra questi ed il prenditore dell'atto (Sez. 3, n. 229 del 28/06/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272092, relativa a fattispecie in cui l'avviso di fissazione di nuova udienza preliminare era stato notificato alla madre convivente dell'imputato; Sez. 5, n. 38578 del 04/06/2014, Salvatore, Rv. 262222; Sez. 5, n. 7399 del 06/11/2009, Capano, dep. 2010, Rv. 246092). Nel caso di specie, l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare ed il decreto che dispone il giudizio sono stati notificati al medesimo indirizzo ove in un'occasione la madre ed in un'altra occasione la sorella dell'imputato hanno ricevuto l'atto dichiarandosi conviventi del destinatario. L'odierno ricorrente non ha fornito prova dell'inesistenza del rapporto di convivenza con coloro che hanno ricevuto l'atto limitandosi a produrre un certificato anagrafico di residenza in cui si attesta che egli risiede in altra località. In applicazione del principio sopra esposto, l'eccezione risulta manifestamente infondata. 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. In tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, Filippi, Rv. 275853). Nel caso di specie, il ricorrente ha richiamato l'intero contenuto dell'atto di appello, lamentando l'omessa valutazione dei motivi con i quali si era dedotto: 1) che l'imputato non aveva assunto il ruolo di amministratore di fatto;
2) che egli non aveva cagionato il dissesto societario;
3) che le somme versate sul conto corrente della società erano superiori a quelle da lui prelevate;
4) che le somme prelevate dal conto corrente della società erano state utilizzate per il pagamento dei creditori sociali. Relativamente al punto 1), la motivazione fornita dalla Corte di appello risulta adeguata e completa, indicando le ragioni che l'hanno indotta a ritenere, conformemente a quanto già deciso dal Tribunale, che US AN avesse assunto il ruolo di amministratore della società, in tal modo rigettando le argomentazioni poste a base dell'impugnazione. Quanto al punto 2), la contestazione risulta generica, in quanto non attacca 5 Il Consigliere estensore Il in modo specifico le argomentazioni poste a base della decisione di primo grado, secondo la quale i due imputati, omettendo cili provvedere al pagamento degli oneri tributari e previdenziali hanno aggravato il dissesto della società. Ne deriva l'inammissibilità, in relazione a tali punti, del motivo di ricorso. In tema di impugnazioni, ogni vizio di motivazione in ordine al rigetto di motivi di appello inammissibili, perché non specifici (o per altra causa), non può condurre all'annullamento della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio dovrebbe pronunciarsi sempre su quegli stessi motivi (di appello) insuscettibili di esame (e di accoglimento) per la loro inammissibilità (Sez. 4, n. 17 del 09/11/1988 - dep. 1989, Vita, Rv. 18007001). Nel caso di specie i motivi di appello in relazione ai quali il ricorrente lamenta l'omessa pronuncia o l'omessa motivazione erano inammissibili per la loro estrema genericità, cosicché anche il ricorso, in applicazione del principio sopra esposto, risulta destinato ad essere dichiarato inammissibile. Relativamente ai punti 3) e 4), i motivi di appello sono manifestamente infondati, atteso che l'odierno ricorrente non è stato condannato per bancarotta fraudolenta per distrazione, unico delitto per il quale le circostanze dedotte avrebbero potuto assumere rilevanza. In tema d'impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ill ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/03/2021.