CASS
Sentenza 10 febbraio 2023
Sentenza 10 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/02/2023, n. 5742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5742 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da GA AT, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/9/2022 del Tribunale del riesame di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MA Di Nardo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. RA Antonio Laviola, che ha chiesto - anche con memoria - l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12/9/2022, il Tribunale del riesame di Roma rigettava il ricorso proposto ex art. 324 cod. proc. pen. da AT GA, quale terzo interessato, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso 1'8/6/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia con riguardo al delitto di cui all'art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74. Penale Sent. Sez. 3 Num. 5742 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 17/01/2023 2. Propone ricorso per cassazione la GA, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - la violazione dell'art. 1 cod. proc. pen. Il Tribunale avrebbe confermato la misura sul presupposto che il conto corrente e la cassetta di sicurezza in sequestro - intestati alla ricorrente - sarebbero stati nella diretta disponibilità del marito di lei, IV MO, indagato per il reato di cui all'art. 5 citato;
l'ordinanza, tuttavia, non avrebbe considerato, "a monte", che tale supposta intestazione fittizia non sarebbe stata riconosciuta nel provvedimento genetico, ma solo dalla polizia giudiziaria in sede esecutiva, e poi ratificata dal Tribunale del riesame ex post, nel tentativo - non consentito - di sanare un difetto originario della stessa ordinanza del G.i.p. Ne deriverebbe, dunque, la violazione dell'art. 1 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso risulta infondato. 5. Il G.i.p. del Tribunale di Civitavecchia ha disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca di cui all'art. 12-bis, d. Igs. n. 74 del 2000, della somma di 192.865,00 euro - quale profitto del reato di cui all'art. 5 in rubrica provvisoria - da rinvenire sui conti di IV MO (e del coindagato IM RA US) "o comunque nella diretta disponibilità degli indagati". 5.1. In sede esecutiva, la Guardia di Finanza ha apposto il vincolo su un conto corrente e sul contenuto di una cassetta di sicurezza intestati alla GA, moglie dell'indagato ed estranea alla contestazione, perché ritenuti proprio nella diretta disponibilità del MO;
a quest'ultimo, infatti, la GA aveva rilasciato una delega ad operare, priva di limitazioni, e le affermazioni della stessa circa la presenza, sullo stesso conto, di risparmi personali e di voci stipendiali era risultata priva di riscontri documentali, almeno nella presente fase cautelare. 5.2. L'ordinanza in oggetto, dunque, ha correttamente confermato la misura reale, ribadendo il principio - più volte affermato da questa Corte - per il quale in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, la delega ad operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all'indagato, ove non caratterizzata da limitazioni, è sufficiente a dimostrare la disponibilità da parte di quest'ultimo delle somme depositate (tra le altre, Sez. 3, n. 23046 del 9/7/2020, Cavinato, Rv. 279821). 6. Deve essere qui richiamato, peraltro, anche il principio di diritto sostenuto nel ricorso, secondo cui nel caso di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il provvedimento del giudice può limitarsi a determinare il valore del prezzo o del profitto del reato, rimettendo sia l'individuazione specifica dei beni da apprendere e sia la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum #,#) sigliere estensore Il Presidente indicato nel provvedimento alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria, ma non può essere rimessa alla fase esecutiva del sequestro anche l'individuazione dei soggetti ritenuti intestatari fittizi o fiduciari per interposta persona dei beni da sottoporre al vincolo, poiché incombe sul giudice una pregnante valutazione sulla disponibilità effettiva degli stessi (Sez. 6, n. 30030 del 1°/7/2022, D'Acri; Sez. 6, n. 30470 dell'1/10/2020, Di Lernia, entrambe non massima te). 6.1. Questo principio, tuttavia, si riferisce ad un'ipotesi diversa da quella in esame, ossia al caso in cui sia la stessa polizia giudiziaria - di propria iniziativa - a sequestrare un bene altrui, non intestato all'indagato, in assenza di un provvedimento che consenta di apprendere anche somme o beni ritenuti "comunque nella diretta disponibilità" dello stesso, come invece nel caso di specie;
disponibilità che la polizia giudiziaria ha qui ritenuto riscontrata dalla delega, e che il G.i.p. ed il Tribunale hanno confermato con una motivazione che non merita censura. 7. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2023 4.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MA Di Nardo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. RA Antonio Laviola, che ha chiesto - anche con memoria - l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12/9/2022, il Tribunale del riesame di Roma rigettava il ricorso proposto ex art. 324 cod. proc. pen. da AT GA, quale terzo interessato, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso 1'8/6/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia con riguardo al delitto di cui all'art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74. Penale Sent. Sez. 3 Num. 5742 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 17/01/2023 2. Propone ricorso per cassazione la GA, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - la violazione dell'art. 1 cod. proc. pen. Il Tribunale avrebbe confermato la misura sul presupposto che il conto corrente e la cassetta di sicurezza in sequestro - intestati alla ricorrente - sarebbero stati nella diretta disponibilità del marito di lei, IV MO, indagato per il reato di cui all'art. 5 citato;
l'ordinanza, tuttavia, non avrebbe considerato, "a monte", che tale supposta intestazione fittizia non sarebbe stata riconosciuta nel provvedimento genetico, ma solo dalla polizia giudiziaria in sede esecutiva, e poi ratificata dal Tribunale del riesame ex post, nel tentativo - non consentito - di sanare un difetto originario della stessa ordinanza del G.i.p. Ne deriverebbe, dunque, la violazione dell'art. 1 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso risulta infondato. 5. Il G.i.p. del Tribunale di Civitavecchia ha disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca di cui all'art. 12-bis, d. Igs. n. 74 del 2000, della somma di 192.865,00 euro - quale profitto del reato di cui all'art. 5 in rubrica provvisoria - da rinvenire sui conti di IV MO (e del coindagato IM RA US) "o comunque nella diretta disponibilità degli indagati". 5.1. In sede esecutiva, la Guardia di Finanza ha apposto il vincolo su un conto corrente e sul contenuto di una cassetta di sicurezza intestati alla GA, moglie dell'indagato ed estranea alla contestazione, perché ritenuti proprio nella diretta disponibilità del MO;
a quest'ultimo, infatti, la GA aveva rilasciato una delega ad operare, priva di limitazioni, e le affermazioni della stessa circa la presenza, sullo stesso conto, di risparmi personali e di voci stipendiali era risultata priva di riscontri documentali, almeno nella presente fase cautelare. 5.2. L'ordinanza in oggetto, dunque, ha correttamente confermato la misura reale, ribadendo il principio - più volte affermato da questa Corte - per il quale in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, la delega ad operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all'indagato, ove non caratterizzata da limitazioni, è sufficiente a dimostrare la disponibilità da parte di quest'ultimo delle somme depositate (tra le altre, Sez. 3, n. 23046 del 9/7/2020, Cavinato, Rv. 279821). 6. Deve essere qui richiamato, peraltro, anche il principio di diritto sostenuto nel ricorso, secondo cui nel caso di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il provvedimento del giudice può limitarsi a determinare il valore del prezzo o del profitto del reato, rimettendo sia l'individuazione specifica dei beni da apprendere e sia la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum #,#) sigliere estensore Il Presidente indicato nel provvedimento alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria, ma non può essere rimessa alla fase esecutiva del sequestro anche l'individuazione dei soggetti ritenuti intestatari fittizi o fiduciari per interposta persona dei beni da sottoporre al vincolo, poiché incombe sul giudice una pregnante valutazione sulla disponibilità effettiva degli stessi (Sez. 6, n. 30030 del 1°/7/2022, D'Acri; Sez. 6, n. 30470 dell'1/10/2020, Di Lernia, entrambe non massima te). 6.1. Questo principio, tuttavia, si riferisce ad un'ipotesi diversa da quella in esame, ossia al caso in cui sia la stessa polizia giudiziaria - di propria iniziativa - a sequestrare un bene altrui, non intestato all'indagato, in assenza di un provvedimento che consenta di apprendere anche somme o beni ritenuti "comunque nella diretta disponibilità" dello stesso, come invece nel caso di specie;
disponibilità che la polizia giudiziaria ha qui ritenuto riscontrata dalla delega, e che il G.i.p. ed il Tribunale hanno confermato con una motivazione che non merita censura. 7. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2023 4.