Sentenza 9 aprile 2003
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la decisione del giudice di merito il quale, in relazione a quanto previsto dall'art. 52 comma nono del contratto collettivo 90/92, e dell'art. 4, comma quattordicesimo, del contratto collettivo 94/95 per i dipendenti delle FFSS aveva ritenuto che il dipendente collocato in quiescenza all'esito di un procedimento di prepensionamento avesse comunque diritto alla indennità sostitutiva delle ferie non godute prevista dal contratto collettivo in misura pari all'intero periodo annuale di ferie non potendo ritenersi che la domanda di prepensionamento rendesse di per sè imputabile ai lavoratori il mancato godimento delle ferie in quanto la Corte, è solo l'irragionevole rifiuto del lavoratore di accettare ogni soluzione offerta dal datore di lavoro in grado di contemperare il suo diritto alle ferie retribuite con le esigenze di funzionalità aziendale l'elemento estintivo dello stesso diritto alle ferie e delle consequenziali pretese risarcitorie in senso specifico o per equivalente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2003, n. 5515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5515 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - rel. Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., (già FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TI LV, ON PA, PP OR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CESARE FEDERICI 2, presso lo studio dell'avvocato MARIA CONCETTA ALESSANDRINI, rappresentati e difesi dall'avvocato NINO LO PRESTI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 139/00 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 05/12/00 R.G.N. 370/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/02 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato ROMEI per delega MARESCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 30.3.1999 il Pretore di Palermo accoglieva la domanda di RE VA, PA RM e RI AR, già dipendenti della s.p.a. Ferrovie dello Stato, collocati in quiescenza nel maggio 1995, in esito a procedimento di prepensionamento, ai sensi della legge 7.6.1990, n. 141. condannando la medesima società convenuta al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, sulla base di quanto previsto dagli artt. 52, c.9 del contratto collettivo 90/92 e 4, c. 14 del contratto collettivo 94/95.
Proponeva appello la società convenuta sostenendo l'inapplicabilità della previsione collettiva al caso presente di prepensionamento, e, in subordine, deduceva che il diritto al periodo completo annuale di ferie - previsto dal citato art. 52 - poteva essere riconosciuto solo a condizione che il medesimo periodo potesse essere goduto integralmente prima della risoluzione del rapporto (mentre tra la domanda di prepensionamento e la risoluzione del rapporto non vi era stato intervallo sufficiente per una tale integrale fruizione).
Sosteneva la società appellante che il pagamento dell'indennità sostitutiva era ammesso nei soli casi eccezionali in cui il mancato godimento fosse dovuto a cause indipendenti dalla volontà dei lavoratori (mentre la risoluzione del rapporto era dovuta alla domanda di prepensionamento e, quindi, all'iniziativa degli stessi lavoratori).
L'appello veniva respinto, con sentenza del 5.10.2000, dalla Corte di appello di Palermo la quale osservava che la materiale impossibilità di fruizione delle ferie da parte dei ricorrenti era dipesa non tanto dalla domanda di prepensionamento in sè, quanto proprio dai tempi di attuazione dello stesso riferibili solo ed esclusivamente a comportamento della società appellante. Avverso detta sentenza la Società di Trasporti e Servizi, succeduta alle FFSS, ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo. Gli intimati hanno resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente censura l'erronea interpretazione dell'art. 14, c. 14 del ccnl ferrovieri del 1993/95 compiuta dalla sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che detta norma contrattuale aveva modificato radicalmente la disciplina precedente contenuta nell'art. 52, c.9 del ccnl 1990/93. Secondo la società il citato art. 4, c. 14 ha disposto soltanto l'erogazione dell'indennità nella misura ridotta di 1/26 delle competenze fisse mensili nell'ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, salvo che la mancata fruizione delle giornate di ferie non dipenda dalla volontà del lavoratore stesso.
Nel caso di specie - prosegue la società - poiché i lavoratori hanno liberamente deciso di godere dei benefici del prepensionamento di cui alla legge n. 141 del 1990, non era dovuta nemmeno l'indennità sostitutiva nella indicata misura, la quale spetta al dipendente nei casi di risoluzione allorché la mancata fruizione dipenda da motivi indipendenti dalla sua volontà. Nè vale dire che la società poteva in alcun modo procrastinare la data di cessazione dei rapporti onde consentire il completa fruizione delle ferie: i tempi delle procedure di prepensionamento non dipendono da una scelta del datore di lavoro, ma sono fissati direttamente dalla legge.
Il motivo non è fondato.
Giova premettere che la disciplina collettiva tenuta presente dalla Corte di appello di Palermo così articolata.
L'art. 52, c.9 del ccnl 90/92 dispone che "il dipendente ha diritto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro o di sospensione dello stesso per aspettativa per motivi privati, al periodo completo annuale di ferie, sempre che le stesse possano essere godute prima della data di risoluzione o della sospensione".
L'art. 4, c. 14 del ccnl 93/95 aggiunge che "il diritto alle ferie è irrinunziabile, ne deve essere assicurato il godimento e non è ammessa la sostituzione delle stesse con compenso alcuno salvo nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro: in tale evenienza, per la mancata fruizione delle giornate di ferie per motivi non dipendenti dalla volontà del lavoratore verrà corrisposto l/26mo delle competenze fisse mensili.
A fronte di entrambe tali previsioni, la Corte di appello ha rilevato che il citato art. 52, nell'attribuire un vero e proprio diritto alle ferie per l'intero anno, anche laddove la risoluzione anticipata del rapporto non consenta l'espletamento di un corrispondente servizio esclude, implicitamente, la possibilità di fruire della corrispondente indennità, in coerenza, peraltro, con il dettato del 5^ comma dello stesso articolo che sancisce che "il diritto alle ferie è irrinunziabile, ne deve essere assicurato il godimento e non è ammessa sostituzione alle stesse con compenso alcuno....".
Lo stesso Giudice ha aggiunto che tale principio è stato però modificato dal ccnl 1993/95 il cui art. 4, c. 14, dopo aver ribadito il principio che il godimento delle ferie dev'essere effettivo e non è ammessa la sostituzione delle stesse con compenso alcuno, ne prevede la deroga in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, qualora la mancata fruizione delle ferie si ricolleghi a motivi non dipendenti dalla volontà del lavoratore. Ne consegue che, fermo restando il principio che un periodo di ferie riferito all'intero anno, ancorché la risoluzione sia intervenuta nel corso dell'anno e non abbia, quindi, consentito lo svolgimento del servizio per l'intero anno, deve ritenersi che "la possibilità di fruizione dell'indennità corrispondente sia ora legata alla dipendenza o meno da fatto o comportamento del lavoratore della mancata fruizione delle ferie, spettando la stessa esclusivamente nell'ipotesi in cui l'omesso godimento non sia riconducibile a volontà del lavoratore". Correttamente il Giudice di appello ha rilevato che interpretare l'innovazione nel senso che essa abbia riguardato solo la possibilità di fruire dell'indennità sostitutiva ma limitatamente al periodo di servizio effettivamente prestato, svuoterebbe di contenuto la norma del ccnl 1993/95, poiché in base ai principi la mancata fruizione delle suddette ferie per fatto non imputabile al lavoratore non gli avrebbe prodotto la perdita della corrispondente indennità.
Sicché, se un senso si vuole dare all'innovazione, è proprio quello di estendere il diritto all'indennità sostitutiva (per l'intero periodo annuale) a tutti i casi in cui la mancata effettiva fruizione delle ferie non fosse imputabile al lavoratore. Rimane da verificare se - come si ventila nelle difese della società ricorrente - una tale eccezione non ricorra anche nell'ipotesi presente con la scelta dei lavoratori di domandare il prepensionamento.
In proposito questa Corte ha avuto già occasione di affermare che la disciplina di cui all'art. 1 della legge 7.6.1990, n. 141 attribuiva alla facoltà dell'ente Ferrovie dello Stato l'adozione di un programma quinquennale per ridurre le eccedenze mediante pensionamenti anticipati e, se è vero che per favorire l'esodo (con evidenti benefici di bilancio per l'ente) venivano riconosciuti ai lavoratori che ne avessero fatto domanda (irrevocabile, ancora nell'interesse dell'ente, esonerato, sia pure in parte, da successive assunzioni obbligatorie) consistenti vantaggi pensionistici - e anche l'attribuzione dell'intero periodo annuale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro (e l'allora recente normativa sul prepensionamento dei ferrovieri ne costituiva l'ipotesi più rilevante) in corso di anno, ben avrebbe dovuto essere vagliata sotto l'aspetto premiale e incentivante della disciplina collettiva - non può ritenersi che la domanda di prepensionamento renda di per sè imputabile ai lavoratori il mancato godimento delle ferie il quale è invece determinato da una serie di condizioni connesse all'iter dei relativi procedimenti dai quali in sostanza dipende il momento in cui il rapporto viene a cessare, e, con esso, la prestazione lavorativa (così, Cass., 11.12.2001, n. 15627). Trova conferma quindi, l'indirizzo giurisprudenziale - già espresso da questa Corte - secondo cui è solo l'irragionevole rifiuto del lavoratore di accettare ogni soluzione offerta dal datore di lavoro - in grado di contemperare il suo diritto al non lavoro retribuito con le esigenze di funzionalità aziendale - l'elemento estintivo dello stesso diritto alle ferie e delle consequenziali pretese risarcitorie in senso specifico o per equivalente (Cass., 19.10.2000, n. 13860;
Cass., 3.8.2001, n. 10759; Cass., 21.5.2002, n. 7451). Al di fuori di tale ipotesi, deve dunque concludersi che, in virtù delle menzionate disposizioni collettive, ove le ferie - pari all'intero periodo annuale - sarebbero in astratto fruibili, ma non lo sono state di fatto, il lavoratore ha comunque diritto all'indennità sostitutiva, senza che occorra neppure indagare sulla esistenza di una eventuale colpa del datore di lavoro in relazione alla oggettiva mancata fruizione delle stesse ferie. Da quanto precede, il ricorso non merita accoglimento, mentre la società ricorrente va condannata alle spese del presente giudizio, da attribuirsi, nei termini di cui al dispositivo, all'avv. Lo Presti dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Spese a carico della società ricorrente pari ad Euro 13,00, oltre ad Euro 1.000,00 (mille) per onorari attribuiti all'avv. Lo Presti antistatario. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2003