Sentenza 22 novembre 2013
Massime • 2
In tema di mandato di arresto europeo, per soddisfare la condizione della doppia punibilità prevista dall'art. 7 comma primo della legge del 22 aprile 2005 n. 69, non rileva l'eventuale diversità del trattamento sanzionatorio, salva l'ipotesi di una macroscopica esorbitanza dello stesso rispetto a quello previsto nell'ordinamento interno.
In tema di mandato di arresto europeo, non comporta alcuna nullità la pubblicazione della sentenza che decide sulla consegna effettuata mediante deposito in cancelleria anzichè mediante lettura al termine dell'udienza camerale, come prescritto dall'art. 17, comma sesto, Legge 22 aprile 2005, n. 69.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/11/2013, n. 47012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47012 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 22/11/2013
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1798
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere - N. 46189/1013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH LE N. IL 19/03/1980;
avverso la sentenza n. 66/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del 11/10/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
sentite le conclusioni del PG Dott. SELVAGGI Eugenio che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 11.10.2013 la Corte di appello di Torino ha disposto non farsi luogo alla consegna di CH VA all'Autorità Giudiziaria rumena richiedente con i mandati di arresto:
- n. 27 del 19.6.2013 emesso dal Tribunale di primo grado di Bacau per l'esecuzione della pena di anni quattro di reclusione per il reato di istigazione al furto qualificato commesso in data 18/19.10.2010 in danno di AL Marita;
- n. 30 del 22.10.2011 emesso dal Tribunale di primo grado di Bacau per l'esecuzione della pena di anni uno di reclusione per il reato di guida senza patente commesso in data 26.6.2010.
Ha disposto che entrambe le pene inflitte siano scontate dal CH in Italia.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione CH LE deducendo:
2.1. Violazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) per violazione del principio di uguaglianza e di doppia punibilità con riguardo al reato di guida senza patente punito in Romania con pena elevatissima rispetto alla natura contravvenzionale che la stessa condotta ha in Italia;
nonché con riguardo al reato di furto ed alla elevatissima pena inflitta.
2.2. inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità per non essere stata la sentenza immediatamente pronunciata all'esito della camera di consiglio in violazione della L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 6.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto in tema di mandato di arresto europeo, per soddisfare la condizione della doppia punibilità prevista dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 7, comma 1, non rileva l'eventuale diversità del trattamento sanzionatorio (Sez. 6, Sentenza n. 19406 del 17/05/2012 Rv. 252723 Imputato: Ferrari), salva una sua macroscopica esorbitanza rispetto a quello previsto nell'ordinamento interno, nella specie insussistente.
5. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto costituisce "jus receptum" in materia che non comporta alcuna nullità la pubblicazione della sentenza che decide sulla consegna - come nella specie - mediante deposito in cancelleria, anziché mediante lettura al termine dell'udienza camerale, come prescrive la L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 17, comma 6, (Sez. 6, Sentenza n. 25183 del 18/06/2008 Rv. 239945 Imputato: Staiti).
6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinate in Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
7. Devono disporsi gli adempimenti di cancelleria di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2013