Sentenza 5 marzo 2002
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Svolgimento del processo R.G.G. impugnò il licenziamento irrogatogli dalla Zucchetti Centro Sistemi srl (ora Zucchetti Centro Sistemi spa) per giustificato motivo oggettivo determinato dalla "necessità di contenere i costi a fronte della crisi del settore con forte decremento del fatturato aziendale e per la esigenza di sopprimere i posti di lavoro dei lavoratori che svolgono attività commerciale diretta". Nel corso del giudizio di primo grado venne integrato il contraddittorio nei confronti della Immobiliare La Torre srl, cui era stato ceduto il patrimonio immobiliare della Società convenuta. Il primo Giudice respinse la domanda e la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 10 - …
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1. La vicenda oggetto della pronuncia della Corte di Cassazione La Corte di Cassazione, con l'ordinanza oggetto del presente commento, torna a pronunciarsi sulla inammissibilità del riesame delle risultanze probatorie nell'ambito del giudizio di legittimità. La vicenda posta al vaglio della Corte di Cassazione riguarda un lavoratore il quale, svolgendo contemporaneamente le due funzioni di “ispettorato” e di “ufficio estero”, ricoprendo quindi sia la figura di controllato sia quella di controllore, effettuava operazioni finanziarie sui cambi con pregiudizio del datore di lavoro, in violazione dell'obbligo di diligenza e fedeltà, previsti ai sensi degli artt. 2104 e 2105 c.c. . Il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2002, n. 3163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3163 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITA3 1 63/ 02 IN NOME DEL POPOLO ITAL ANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G. N. 21431/99 . 7281 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron Dott. Luciano VIGOLO Rel. Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Consigliere Ud. 19/12/01 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: RI IU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BERTOLONI 27, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO CIOCIOLA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO GIORDANO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
FFSS S.P.A. FERROVIE DELLO STATO SOCIETA'DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso 10 studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che 10 rappresenta e 2001 difende unitamente agli avvocati RAFFAELE DE LUCA 5240 -1- TAMAJO, SALVATORE TRIFIRO', giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 6490/98 del Tribunale di TORINO, depositata il 30/11/98 R.G.N. 517/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato CIOCIOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per dichiarazione di inammissibilità e in subordine il rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza in data 14 dicembre 1994, il Pretore di Torino accoglieva la domanda proposta dal sig. GI SS nei confronti della Società Ferrovie dello Stato, dalla quale dipendeva con la qualifica di manovratore, chiedendone la condanna a corrispondergli quanto dovuto per premio di percorrenza e per indennità per manovre effettuate come unico agente di condotta, come previsto dagli artt.4 e 5 dell'allegato 7 al c.c.n.l. 1990-1992, spettanze dovute indipendentemente dall'appartenenza degli addetti al personale di macchina. Accogliendo l'appello della Ferrovie dello Stato s.p.a., il Tribunale della stessa sede rigettava la domanda del lavoratore e compensava le spese di entrambi i gradi. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il SS con unico motivo. Resiste la Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE. Con l'unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione art.4, punto 4, e art.5 c.c.n.l. 90/92 con riferimento agli artt.1362 e segg. c.p.c. in relazione all'art. 360, punti 3 e 5 c.p.c. e sostiene che le indennità rivendicate gli sarebbero spettate in quanto svolgeva, come riconosciuto anche da controparte, le attività previste dall'art. 4, punto 4 e 5 del citato c.c.n.l.; era irrilevante che le stesse indennità fossero previste per il personale di macchina, anche perché quelle 2143199.doc mansioni erano ormai affidate solo a personale diverso da quello di macchina, sicché è illogica, contraddittoria e contraria agli artt. 1360 (recte:1962) l'esclusione di quest'ultimo dal godimento di quelle competenze accessorie, che, così, in pratica, non spetterebbero più ad alcun dipendente, come se le relative previsioni non più sussistessero. Ha altresì evidenziato il ricorrente che, con l'entrata in vigore del c.c.n.l. 1990/1992, è venuta meno la distinzione sostanziale (pur rimanendo quella formale) tra personale appartenente ad un settore piuttosto che ad altro;
inoltre, piuttosto che alla appartenenza a uno o a altro profilo professionale della medesima area II.a (nella specie manovratore o Macchinista T.M.), avrebbe dovuto aversi riguardo alla specifica attività prevista dalla contrattazione collettiva e svolta in concreto, ai fini della statuizione sulla spettanza delle indennità di cui si discute. Il motivo è infondato. Ha ritenuto il giudice di secondo grado che le competenze accessorie rivendicate dal dipendente sono previste dagli artt.4 e 5 dell'Allegato 7 al citato c.c.n.l. solo per il personale di macchina, infatti tali disposizioni sono contenute nel Capo I concernente il detto personale e dunque non anche i manovratori, che appartengono al settore tecnico di tutti i servizi. Più in generale dall'esame del complesso degli articoli compresi nel capo I emergeva evidentemente che essi con i termini condotta e personale (o agente) di condotta, si riferivano esclusivamente alle mansioni e alla figura professionale dei macchinisti. L'art. 22, secondo comma, del citato c.c.n.l. consente l'adibizione allo svolgimento di qualunque mansione dell'area di inquadramento, ma pur sempre 2143199.doc nel proprio settore di appartenenza. Doveva comunque tenersi conto della necessità eventuale del possesso di particolari abilitazioni. Pertanto i manovratori, appartenenti al settore tecnico, non sono destinabili alle mansioni specifiche del personale di macchina, mentre per le attività che eventualmente possono egualmente ricorrere in queste figure professionali distinte e separate, non sarebbe invocabile un principio di parità di trattamento non previsto dall'ordinamento. Deve anche considerarsi che le competenze sono correlate alla specificità delle varie situazioni, sicché spetta proprio alla contrattazione collettiva commisurare i compensi a parametri di adeguatezza alle diverse posizioni professionali, salvo il limite costituzionale della giusta retribuzione. Nella specie, avendo l'autonomia collettiva (accordo sindacale del 22 febbraio 1991) riconosciuto al manovratore capo (transitato in area III come primo tecnico della manovra) soltanto, la competenza accessoria di cui al punto 2 dell'allegato 7 al c.c.n.l. 1990-1992, risultava confermata l'intenzione delle parti collettive di derogare solo in tali limiti all'esclusione del personale non appartenente al settore macchina dalle erogazioni previste dagli artt.4 e 5 dello stesso allegato. Siffatte argomentazioni del giudice di merito sfuggono alle censure contenute nel motivo. Sotto il dedotto profilo di violazione di legge, deve essere ribadito il principio costantemente affermato da questa Corte secondo cui l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito, essendo il sindacato di legittimità limitato alla sola verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 e segg. 2143199.doc h5 S c.civ., nonché della coerenza e logicità della motivazione;
in particolare, ove la doglianza attenga alla violazione dei citati canoni interpretativi, deve essere precisato ni qual modo il ragionamento del giudice abbia deviato da essi, non essendo ammissibile un generico richiamo ai criteri astrattamente intesi e neppure una critica della ricostruzione della volontà dei contraenti non riferibile a tale violazione, ma consistente nella prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza impugnata;
oe poi la censura riguardi anche il vizio di motivazione, nel quale il giudice sarebbe incorso a prescindere dal rispetto dei citati canoni ermeneutici, essa deve investire l'obiettiva deficienza o la contraddizione del ragionamento su cui si fonda l'interpretazione accolta, potendo il sindacato di legittimità riguardare unicamente la coerenza formale della motivazione, ovvero l'equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa (Cass. 29 dicembre 1998, n.12877; 18 marzo 1997, n.2354; 11 giugno 1999, n.5767; 3 aprile 1999, n.3249; 24 dicembre 199, n.14551; 11 febbraio 2000, n.1541; 12 febbraio 2000, n.1583; 14 aprile 2001, n.5596; 13 agosto 2001, n.11069). Nel caso in esame, il ricorrente mira, appunto, inammissibilmente (oltretutto senza una specifica indicazione delle norme ermeneutiche delle quali assume l'avvenuta violazione da parte del giudice di appello), a una interpretazione delle norme contrattuali nel senso che le indennità richieste spetterebbero in ragione delle mansioni concretamente espletate e non, come ritenuto dal Tribunale, in ragione anche della qualifica rivestita in concreto e dall'inquadramento dal dipendente. Peraltro, l'interpretazione operata dal Tribunale appare plausibile in quanto non sprovvista di una sua logica: l'attribuzione di determinate spettanze 2143199.doc per specifiche mansioni ben può seguire il criterio di considerare non solo la natura in sé di queste ultime, ma anche l'assetto retributivo di ciascuna qualifica o categoria o figura professionale, cui possono essere affidate, in relazione al complesso delle mansioni proprie della stessa, sicché in tale quadro complessivo, diverso da qualifica a qualifica, l'espletamento, in concreto, di un determinato servizio ben può assumere diversa rilevanza dal punto di vista retributivo a seconda della qualifica rivestita dal lavoratore. Dal che deriva anche la non pertinenza del richiamo ad un principio di parità di trattamento che, del resto, non vige nel rapporto di lavoro privato (Cass. S.u. 17 maggio 1996, n.4570). La scelta imprenditoriale, cui si riferisce il ricorrente, di non affidare più al personale di macchina, cui sicuramente le speciali indennità in questione sarebbero spettate, i servizi in relazione ai quali il ricorrente le reclama, appare del tutto ininfluente ai fini dell'interpretazione delle norme contrattuali collettive. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato. La condanna del ricorrente nelle spese è conforme al disposto dell'art.385 c.p.c.. P. T. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare a controparte le spese in €. 18,37 , oltre €.1500,00# per onorario. Così deciso in Roma, addì 19 dicembre 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE. IL CAND Papraltal fill 2143199.doc