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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 30/01/2026, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1127/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
CR FR RI, Relatore
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4333/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Terzigno - Via Gionti, 16 80040 Terzigno NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Geset Italia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3879/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
20 e pubblicata il 03/03/2025 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4822 TARI 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 441/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Richieste delle parti
Per l'appellante: riformare l'impugnata sentenza, dichiarando l'illegittimità della pretesa tributaria contenuta nell'opposto avviso di pagamento, con vittoria di spese.
Per l'appellata: rigettare l'appello, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, Ricorrente_1 impugnava, innanzi alla CGT di Napoli, contro il Comune di Terzigno e la GE.SE.T Italia S.p.a., l'avviso di accertamento n. 4822 TARI 2024.
Chiedeva la disapplicazione, per violazione di leggi e regolamenti, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del D.L. gsvo 546/92, della delibera del Consiglio Comunale di Terzigno n. 23/22, nonché dei provvedimenti successivi (determine dei Responsabili dei settori). Chiedeva di annullare, per illegittimità derivata,
l'avviso di pagamento impugnato, con vittoria di spese.
Il ricorrente deduceva che, per poter procedere alla esternalizzazione dei servizi, è necessario che la scelta produca “economie di gestione”, consistenti in risparmio dei costi del servizio prodotto al proprio interno, superiore al corrispettivo da versare per l'espletamento del servizio stesso da parte di terzi.
Eccepiva inoltre che l'art. 6, comma 2, del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie del Comune di
Terzigno richiede che le valutazioni della scelta del modello di gestione delle entrate tributarie risultino da un'apposita documentata relazione, redatta dal Responsabile del Servizio Tributi e vistata dal
Responsabile del Servizio Finanziario, che non è riscontrabile nel caso in esame.
La Resistente_1 si costituiva in giudizio, deducendo la propria legittimazione a effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate di Province e Comuni. Chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Osservava la Corte che la eccezione di disapplicazione degli atti, che rappresentano il presupposto dell'avviso di pagamento impugnato, va respinta. Il Giudice, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del D.L.gsvo
546/92, ha infatti il potere di disapplicare gli atti limitatamente ai regolamenti o agli atti amministrativi generali che contribuiscano a integrare il contenuto della pretesa impositiva.
Nel caso in esame, il ricorrente deduce vizi della proposta sindacale di esternalizzazione dei servizi e presunti vizi della stessa procedura, il cui vaglio è escluso in sede di giurisdizione tributaria. Il Giudice tributario può infatti disapplicare gli atti amministrativi presupposto dell'imposizione, ma tale valutazione non può riguardare le valutazioni di merito su cui si fonda il provvedimento, non potendo il giudice tributario sostituirsi alla pubblica amministrazione negli accertamenti e negli apprezzamenti di merito di sua competenza. La discrezionalità politico-amministrativa degli atti regolamentari dei Comuni è infatti insindacabile in sede giudiziaria.
La richiesta di disapplicazione non può quindi essere accolta, e il ricorso viene pertanto rigettato, con compensazione delle spese di giudizio.
Con atto ritualmente notificato, il contribuente appellava detta sentenza, sulla base dei seguenti motivi.
La sentenza sarebbe errata, in quanto viziata da error in iudicando, emessa in violazione dell'art. 7, comma 5 D.L.gsvo 546/92, affetta da difetto di motivazione e omessa pronuncia.
Il Giudice ha erroneamente ritenuto che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27/7/2022, con cui l'Ente locale ha deciso di esternalizzare il servizio di gestione ordinario e coattivo delle imposte IMU,
TARI e Canone Unico Patrimoniale, non sia un “atto generale”, in quanto, secondo l'erronea rappresentazione fornita, esso sarebbe frutto di attività discrezionale di “orientamento politico amministrativo”, e sarebbe quindi precluso al Giudice Tributario di sostituirsi alla Pubblica
Amministrazione nelle “valutazioni di merito” su cui si fonda il provvedimento.
Nel ricorso introduttivo, però, non è stata avanzata alcuna contestazione riguardo alle valutazioni di merito ovvero di opportunità amministrativa, essendo stati evidenziati esclusivamente vizi di legittimità.
La delibera contestata rientra pienamente, diversamente da quanto asserito dal Giudice di prime cure, negli atti “amministrativi generali”, dal momento che la natura “generale” dell'atto è determinata dalla moltitudine dei suoi destinatari, essendo del tutto irrilevante la sua natura di atto discrezionale o vincolato.
L'atto generale, infatti, esplica i suoi effetti nei confronti di un complesso di individui indeterminabili al momento della sua adozione. Sulla base della sentenza appellata, invece, si arriverebbe al paradosso per cui potrebbe essere considerato di natura generale un atto emesso, a seguito di un'attività amministrativa vincolata, nei confronti di un solo destinatario.
Il Giudice sbaglia nel ritenere che il ricorso di primo grado avesse come obiettivo l'attività amministrativa discrezionale svolta dal Comune, dal momento che le contestazioni avanzate vertevano esclusivamente su motivi di legittimità.
Come già esposto nel ricorso di primo grado, la deliberazione contestata appare presa in aperta violazione di diversi articoli legislativi e regolamentari, segnatamente: art. 34, comma 20 D.L.gsvo
170/2012 (conv. in L. 221/2012); art. 6, comma 3 del Regolamento Generale delle Entrate del Comune di
Terzigno, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 1/3/2007; art. 3 L. 241/90; art. 107 D. L.gsvo 267/2000. Essa, inoltre, è in violazione del principio di ragionevolezza, ed è privo di motivazione.
La deliberazione n. 23 del Consiglio Comunale di Terzigno, del 27/7/2022, ha stabilito di esternalizzare, mediante affidamento in appalto, le attività relative alla gestione ordinaria e straordinaria, comprese quelle connesse e propedeutiche alla riscossione ordinaria e coattiva dei tributi IMU, TARI e Canone
Unico Patrimoniale.
Tale possibilità è concessa ai Comuni sulla base dell'art. 29, comma 1, L. 448/2001, e dall'art. 6 bis, comma 2, D.L.gsvo 165/2001.
Dette disposizioni legislative, tuttavia, pongono quale condizione imprescindibile che il ricorso al libero mercato debba ottenere le “conseguenti economie di gestione”. E il rispetto di tale requisito deve essere dimostrato sulla base di un'apposita documentata relazione, redatta dal Responsabile del Servizio Tributi
e vistata dal Responsabile del Servizio Finanziario, contenente un dettagliato piano economico, atto a dimostrare la convenienza dell'affidamento.
Tali requisiti non sono in alcun modo stati rispettati dalla delibera in questione.
Essa è illegittima anche perché radicata su una proposta sindacale affetta da molteplici vizi.
Il Sindaco di Terzigno, con una nota senza numero di protocollo, datata 15/7/2022, proponeva al
Consiglio Comunale di esternalizzare il servizio di riscossione ordinaria e straordinaria nonché coattiva dei tributi comunali, previa gara tra i concessionari iscritti all'Albo Nazionale di cui all'art. 53 del D.L.gsvo n. 446/1992.
A supporto di tale richiesta, l'amministratore si limitava ad affermare che essa era motivata esclusivamente dall'esigenza di contrastare l'evasione tributaria, scopo irraggiungibile, a suo dire, con la gestione diretta da parte del Comune, stante la carenza di personale.
L'incapacità degli Uffici Comunali a svolgere tale servizio era affermata in modo generico e apodittico, senza alcun conforto documentale. Essa appare quindi arbitraria, irragionevole e illegittima, priva del richiesto parere del Dirigente dell'Area Economica e del tutto priva di motivazione.
Da questa illegittimità deriva l'illegittimità dei seguenti atti emessi dal Comune di Terzigno: avviso di accertamento n. 4822 TARI 2024; determina DSG n. 642 del 10/8/2022; determina DSG n. 763 del
28/9/2022; determina n. 844 del 2/11/2022; determina DSG n. 1110 del 14/12/2022; determina DSG n. 9 del 10/1/2023; contratto rep. N. 2 del 1/3/2023 tra il Comune e la GE.SE.T Italia;
lista di carico TARI predisposta dalla GE.SE.T Italia S.p.a,: determina DSG n. 482 del 20/5/2024.
Chiedeva quindi di riformare l'impugnata sentenza, dichiarando l'illegittimità della pretesa tributaria contenuta nell'opposto avviso di pagamento, con vittoria di spese.
La Resistente_1 appellata si costituiva in giudizio, riservandosi di produrre successive memorie illustrative.
Nelle successive memorie, chiedeva il rigetto del ricorso, per i seguenti motivi.
Gli artt. 52 e 53 del D.L.gsvo 446/97 hanno espressamente attribuito ai Comuni la facoltà di affidare in concessione, ai soggetti iscritti negli appositi Albi, il servizio di accertamento, riscossione e liquidazione dei tributo locali.
Sulla base di ciò, il Comune di Terzigno ha legittimamente attribuito alla GE.SE.T le attività di riscossione.
La società è regolarmente iscritta all'Albo, ed è pienamente abilitata a svolgere tale compito.
Le medesime doglianze avanzate in questo giudizio sono state già espresse, in primo e secondo grado, in altri giudizi, nei quali la società è sempre risultata soccombente.
Chiedeva quindi di rigettare l'appello, con vittoria di spese.
L'appellante presentava ulteriori memorie del 5/1/26, nelle quali ribadiva le proprie ragioni, ribadendo l'illegittimità della delibera del Comune di Terzigno n. 23 del 27/7/2022.
Faceva presente che l'affidamento dei servizi pubblici, ai sensi dell'art. 34 del D.L. 179/2012, conv. in L.
221/2012, prevede che l'affidamento dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica debba essere effettuato sulla base di un'apposita relazione che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta. Tale relazione, assente nel caso di specie, ha natura obbligatoria. Il mancato adeguamento all'ordinamento comunitario determina la gestione del rapporto di affidamento.
Ribadiva quindi le già formulate richieste.
All'esito dell'udienza del 22/1/2026, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Motivi della decisione
Osserva la Corte che l'appello è infondato, e va rigettato.
La sentenza di primo grado è infatti correttamente formulata e motivata, e l'appellante non solleva alcuna specifica censura alla stessa, limitandosi a riproporre le doglianze già espresse in primo grado.
L'appellante ripropone, inoltre, le medesime doglianze avanzate, in primo e secondo grado, in altri giudizi, nei quali è sempre risultato soccombente.
L'appellante non solleva nessuna contestazione riguardo alla opposta pretesa tributaria, ma insiste unicamente sulla mancata legittimazione della concessionaria Resistente_1 a effettuare il proprio servizio di riscossione per conto del Comune di Terzigno, eccependo l'illegittimità della delibera del Consiglio
Comunale di Terzigno n. 23/22, nonché dei provvedimenti successivi (determine dei Responsabili dei settori). Chiedeva di annullare, per illegittimità derivata, l'avviso di pagamento impugnato, con vittoria di spese.
Correttamente il Giudice di prime cure ha osservato che non è nel suo potere disapplicare gli atti prodotti da un ente locale nel regolare esercizio della sua attività amministrativa.
Nel caso di specie, poi, non si rinviene alcun motivo per chiedere tale disapplicazione, essendo la delibera stata presa in modo del tutto legittimo e trasparente.
È nel pieno potere degli Enti locali esternalizzare i servizi di riscossione tributaria e, com'è noto, è una prassi diffusissima, nettamente prevalente rispetto alla riscossione diretta da parte degli Enti.
Nel caso di specie, l'affidamento è stato effettuato nel pieno rispetto delle norme di legge, a seguito di una richiesta pienamente legittima e motivata del Sindaco
La discrezionalità politico-amministrativa degli atti regolamentari dei Comuni è infatti insindacabile in sede giudiziaria.
L'appellante insiste nell'asserire che la sua contestazione non farebbe riferimento al merito della delibera, ma solo alla sua legittimità.
Ma l'illegittimità dell'atto non viene dimostrata in alcun modo.
Le dissertazioni del contribuente riguardo alla differenza tra “atti generali” e “atti di orientamento politico amministrativo”, come anche tra “atti discrezionali” o “vincolati” sono speciose e pretestuose. La delibera contestata è un atto amministrativo discrezionale, del tutto legittimo e pienamente motivato.
Né alcun vizio è dato riscontrare nella presupposta proposta sindacale, che risulta del tutto ragionevole e legittima, nonché esaurientemente motivata.
Data la piena legittimità dell'affidamento della riscossione alla concessionaria, anche l'opposto avviso di accertamento TARI risulta pienamente legittimo. E si ribadisce che, contro il suo fondamento, il contribuente non ha sollevato alcuna obiezione, neanche in via subordinata.
Non risulta violata neanche alcuna norma dell'ordinamento sovranazionale.
L'appello è quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
RIGETTA L'APPELLO . CONDANNA L' APPELLANTE ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE DEL GRADO DI
GIUDIZIO CHE LIQUIDA IN EURO 200,00 OLTRE ONERI ACCESSORI SE DOVUTI.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
CR FR RI, Relatore
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4333/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Terzigno - Via Gionti, 16 80040 Terzigno NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Geset Italia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3879/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
20 e pubblicata il 03/03/2025 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4822 TARI 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 441/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Richieste delle parti
Per l'appellante: riformare l'impugnata sentenza, dichiarando l'illegittimità della pretesa tributaria contenuta nell'opposto avviso di pagamento, con vittoria di spese.
Per l'appellata: rigettare l'appello, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, Ricorrente_1 impugnava, innanzi alla CGT di Napoli, contro il Comune di Terzigno e la GE.SE.T Italia S.p.a., l'avviso di accertamento n. 4822 TARI 2024.
Chiedeva la disapplicazione, per violazione di leggi e regolamenti, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del D.L. gsvo 546/92, della delibera del Consiglio Comunale di Terzigno n. 23/22, nonché dei provvedimenti successivi (determine dei Responsabili dei settori). Chiedeva di annullare, per illegittimità derivata,
l'avviso di pagamento impugnato, con vittoria di spese.
Il ricorrente deduceva che, per poter procedere alla esternalizzazione dei servizi, è necessario che la scelta produca “economie di gestione”, consistenti in risparmio dei costi del servizio prodotto al proprio interno, superiore al corrispettivo da versare per l'espletamento del servizio stesso da parte di terzi.
Eccepiva inoltre che l'art. 6, comma 2, del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie del Comune di
Terzigno richiede che le valutazioni della scelta del modello di gestione delle entrate tributarie risultino da un'apposita documentata relazione, redatta dal Responsabile del Servizio Tributi e vistata dal
Responsabile del Servizio Finanziario, che non è riscontrabile nel caso in esame.
La Resistente_1 si costituiva in giudizio, deducendo la propria legittimazione a effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate di Province e Comuni. Chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Osservava la Corte che la eccezione di disapplicazione degli atti, che rappresentano il presupposto dell'avviso di pagamento impugnato, va respinta. Il Giudice, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del D.L.gsvo
546/92, ha infatti il potere di disapplicare gli atti limitatamente ai regolamenti o agli atti amministrativi generali che contribuiscano a integrare il contenuto della pretesa impositiva.
Nel caso in esame, il ricorrente deduce vizi della proposta sindacale di esternalizzazione dei servizi e presunti vizi della stessa procedura, il cui vaglio è escluso in sede di giurisdizione tributaria. Il Giudice tributario può infatti disapplicare gli atti amministrativi presupposto dell'imposizione, ma tale valutazione non può riguardare le valutazioni di merito su cui si fonda il provvedimento, non potendo il giudice tributario sostituirsi alla pubblica amministrazione negli accertamenti e negli apprezzamenti di merito di sua competenza. La discrezionalità politico-amministrativa degli atti regolamentari dei Comuni è infatti insindacabile in sede giudiziaria.
La richiesta di disapplicazione non può quindi essere accolta, e il ricorso viene pertanto rigettato, con compensazione delle spese di giudizio.
Con atto ritualmente notificato, il contribuente appellava detta sentenza, sulla base dei seguenti motivi.
La sentenza sarebbe errata, in quanto viziata da error in iudicando, emessa in violazione dell'art. 7, comma 5 D.L.gsvo 546/92, affetta da difetto di motivazione e omessa pronuncia.
Il Giudice ha erroneamente ritenuto che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27/7/2022, con cui l'Ente locale ha deciso di esternalizzare il servizio di gestione ordinario e coattivo delle imposte IMU,
TARI e Canone Unico Patrimoniale, non sia un “atto generale”, in quanto, secondo l'erronea rappresentazione fornita, esso sarebbe frutto di attività discrezionale di “orientamento politico amministrativo”, e sarebbe quindi precluso al Giudice Tributario di sostituirsi alla Pubblica
Amministrazione nelle “valutazioni di merito” su cui si fonda il provvedimento.
Nel ricorso introduttivo, però, non è stata avanzata alcuna contestazione riguardo alle valutazioni di merito ovvero di opportunità amministrativa, essendo stati evidenziati esclusivamente vizi di legittimità.
La delibera contestata rientra pienamente, diversamente da quanto asserito dal Giudice di prime cure, negli atti “amministrativi generali”, dal momento che la natura “generale” dell'atto è determinata dalla moltitudine dei suoi destinatari, essendo del tutto irrilevante la sua natura di atto discrezionale o vincolato.
L'atto generale, infatti, esplica i suoi effetti nei confronti di un complesso di individui indeterminabili al momento della sua adozione. Sulla base della sentenza appellata, invece, si arriverebbe al paradosso per cui potrebbe essere considerato di natura generale un atto emesso, a seguito di un'attività amministrativa vincolata, nei confronti di un solo destinatario.
Il Giudice sbaglia nel ritenere che il ricorso di primo grado avesse come obiettivo l'attività amministrativa discrezionale svolta dal Comune, dal momento che le contestazioni avanzate vertevano esclusivamente su motivi di legittimità.
Come già esposto nel ricorso di primo grado, la deliberazione contestata appare presa in aperta violazione di diversi articoli legislativi e regolamentari, segnatamente: art. 34, comma 20 D.L.gsvo
170/2012 (conv. in L. 221/2012); art. 6, comma 3 del Regolamento Generale delle Entrate del Comune di
Terzigno, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 1/3/2007; art. 3 L. 241/90; art. 107 D. L.gsvo 267/2000. Essa, inoltre, è in violazione del principio di ragionevolezza, ed è privo di motivazione.
La deliberazione n. 23 del Consiglio Comunale di Terzigno, del 27/7/2022, ha stabilito di esternalizzare, mediante affidamento in appalto, le attività relative alla gestione ordinaria e straordinaria, comprese quelle connesse e propedeutiche alla riscossione ordinaria e coattiva dei tributi IMU, TARI e Canone
Unico Patrimoniale.
Tale possibilità è concessa ai Comuni sulla base dell'art. 29, comma 1, L. 448/2001, e dall'art. 6 bis, comma 2, D.L.gsvo 165/2001.
Dette disposizioni legislative, tuttavia, pongono quale condizione imprescindibile che il ricorso al libero mercato debba ottenere le “conseguenti economie di gestione”. E il rispetto di tale requisito deve essere dimostrato sulla base di un'apposita documentata relazione, redatta dal Responsabile del Servizio Tributi
e vistata dal Responsabile del Servizio Finanziario, contenente un dettagliato piano economico, atto a dimostrare la convenienza dell'affidamento.
Tali requisiti non sono in alcun modo stati rispettati dalla delibera in questione.
Essa è illegittima anche perché radicata su una proposta sindacale affetta da molteplici vizi.
Il Sindaco di Terzigno, con una nota senza numero di protocollo, datata 15/7/2022, proponeva al
Consiglio Comunale di esternalizzare il servizio di riscossione ordinaria e straordinaria nonché coattiva dei tributi comunali, previa gara tra i concessionari iscritti all'Albo Nazionale di cui all'art. 53 del D.L.gsvo n. 446/1992.
A supporto di tale richiesta, l'amministratore si limitava ad affermare che essa era motivata esclusivamente dall'esigenza di contrastare l'evasione tributaria, scopo irraggiungibile, a suo dire, con la gestione diretta da parte del Comune, stante la carenza di personale.
L'incapacità degli Uffici Comunali a svolgere tale servizio era affermata in modo generico e apodittico, senza alcun conforto documentale. Essa appare quindi arbitraria, irragionevole e illegittima, priva del richiesto parere del Dirigente dell'Area Economica e del tutto priva di motivazione.
Da questa illegittimità deriva l'illegittimità dei seguenti atti emessi dal Comune di Terzigno: avviso di accertamento n. 4822 TARI 2024; determina DSG n. 642 del 10/8/2022; determina DSG n. 763 del
28/9/2022; determina n. 844 del 2/11/2022; determina DSG n. 1110 del 14/12/2022; determina DSG n. 9 del 10/1/2023; contratto rep. N. 2 del 1/3/2023 tra il Comune e la GE.SE.T Italia;
lista di carico TARI predisposta dalla GE.SE.T Italia S.p.a,: determina DSG n. 482 del 20/5/2024.
Chiedeva quindi di riformare l'impugnata sentenza, dichiarando l'illegittimità della pretesa tributaria contenuta nell'opposto avviso di pagamento, con vittoria di spese.
La Resistente_1 appellata si costituiva in giudizio, riservandosi di produrre successive memorie illustrative.
Nelle successive memorie, chiedeva il rigetto del ricorso, per i seguenti motivi.
Gli artt. 52 e 53 del D.L.gsvo 446/97 hanno espressamente attribuito ai Comuni la facoltà di affidare in concessione, ai soggetti iscritti negli appositi Albi, il servizio di accertamento, riscossione e liquidazione dei tributo locali.
Sulla base di ciò, il Comune di Terzigno ha legittimamente attribuito alla GE.SE.T le attività di riscossione.
La società è regolarmente iscritta all'Albo, ed è pienamente abilitata a svolgere tale compito.
Le medesime doglianze avanzate in questo giudizio sono state già espresse, in primo e secondo grado, in altri giudizi, nei quali la società è sempre risultata soccombente.
Chiedeva quindi di rigettare l'appello, con vittoria di spese.
L'appellante presentava ulteriori memorie del 5/1/26, nelle quali ribadiva le proprie ragioni, ribadendo l'illegittimità della delibera del Comune di Terzigno n. 23 del 27/7/2022.
Faceva presente che l'affidamento dei servizi pubblici, ai sensi dell'art. 34 del D.L. 179/2012, conv. in L.
221/2012, prevede che l'affidamento dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica debba essere effettuato sulla base di un'apposita relazione che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta. Tale relazione, assente nel caso di specie, ha natura obbligatoria. Il mancato adeguamento all'ordinamento comunitario determina la gestione del rapporto di affidamento.
Ribadiva quindi le già formulate richieste.
All'esito dell'udienza del 22/1/2026, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Motivi della decisione
Osserva la Corte che l'appello è infondato, e va rigettato.
La sentenza di primo grado è infatti correttamente formulata e motivata, e l'appellante non solleva alcuna specifica censura alla stessa, limitandosi a riproporre le doglianze già espresse in primo grado.
L'appellante ripropone, inoltre, le medesime doglianze avanzate, in primo e secondo grado, in altri giudizi, nei quali è sempre risultato soccombente.
L'appellante non solleva nessuna contestazione riguardo alla opposta pretesa tributaria, ma insiste unicamente sulla mancata legittimazione della concessionaria Resistente_1 a effettuare il proprio servizio di riscossione per conto del Comune di Terzigno, eccependo l'illegittimità della delibera del Consiglio
Comunale di Terzigno n. 23/22, nonché dei provvedimenti successivi (determine dei Responsabili dei settori). Chiedeva di annullare, per illegittimità derivata, l'avviso di pagamento impugnato, con vittoria di spese.
Correttamente il Giudice di prime cure ha osservato che non è nel suo potere disapplicare gli atti prodotti da un ente locale nel regolare esercizio della sua attività amministrativa.
Nel caso di specie, poi, non si rinviene alcun motivo per chiedere tale disapplicazione, essendo la delibera stata presa in modo del tutto legittimo e trasparente.
È nel pieno potere degli Enti locali esternalizzare i servizi di riscossione tributaria e, com'è noto, è una prassi diffusissima, nettamente prevalente rispetto alla riscossione diretta da parte degli Enti.
Nel caso di specie, l'affidamento è stato effettuato nel pieno rispetto delle norme di legge, a seguito di una richiesta pienamente legittima e motivata del Sindaco
La discrezionalità politico-amministrativa degli atti regolamentari dei Comuni è infatti insindacabile in sede giudiziaria.
L'appellante insiste nell'asserire che la sua contestazione non farebbe riferimento al merito della delibera, ma solo alla sua legittimità.
Ma l'illegittimità dell'atto non viene dimostrata in alcun modo.
Le dissertazioni del contribuente riguardo alla differenza tra “atti generali” e “atti di orientamento politico amministrativo”, come anche tra “atti discrezionali” o “vincolati” sono speciose e pretestuose. La delibera contestata è un atto amministrativo discrezionale, del tutto legittimo e pienamente motivato.
Né alcun vizio è dato riscontrare nella presupposta proposta sindacale, che risulta del tutto ragionevole e legittima, nonché esaurientemente motivata.
Data la piena legittimità dell'affidamento della riscossione alla concessionaria, anche l'opposto avviso di accertamento TARI risulta pienamente legittimo. E si ribadisce che, contro il suo fondamento, il contribuente non ha sollevato alcuna obiezione, neanche in via subordinata.
Non risulta violata neanche alcuna norma dell'ordinamento sovranazionale.
L'appello è quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
RIGETTA L'APPELLO . CONDANNA L' APPELLANTE ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE DEL GRADO DI
GIUDIZIO CHE LIQUIDA IN EURO 200,00 OLTRE ONERI ACCESSORI SE DOVUTI.