Sentenza 26 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/02/2003, n. 2854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2854 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA DEL POPOLO TALI NO02 8 54/ 0 3 LA NE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE OPPOSIZIONE A INGIUNTIVODECRETO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Rafaele CORONA R.G.N. 11065/00 Cron. 6587 MENSITIERI - Rel. Consigliere Dott. Alfredo 807 Dott. Giandonato Consigliere NAPOLETANO - Rep. Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Ud. 27/11/02 SCHERILLO Consigliere Dott. Giovanna ha pronunciato la seguente S E N TENZA. sul ricorso proposto da: IST UNIVERSITARIO SUOR ORSOLA BENINCASA, in persona del Presidente del Consiglio di Amm.ne Prof. FRANCESCO DE SANCTIS, elettivamente domiciliato in ROMA VLEA, ANGELICO 38, presso lo studio dell'avvocato LUIGI NAPOLITANO, che lo difende unitamente all'avvocato GIANPIERO PROFETA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
STI TELEFONI INTERNI SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
J intimato 2002 avverso la sentenza n. 2147/99 del Tribunale di 1539 7 -1- NAPOLI, depositata il 08/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito 1'Avvocato NAPOLITANO Luigi, difensore del ricorrente che ha chiesto l accoglimento pel ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il Generale rigetto del ricorso. х и д -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato 1'11 dicembre 1995 l'Istituto Benincasa, in persona del Presidente Suor Orsola pro-tempore, proponeva opposizione avversO il decreto n.4273/95 con il quale il Giudice di Pace di Napoli gli aveva ingiunto il pagamento della somma di £. 3.022.600, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore della S.T.I.- Sosietà Italiana Telefoni srl, in relazione a due contratti di manutenzione stipulati con la predetta il 25.1.88 e il 9.4.89. Assumeva l'opponente di nulla dovere alla ку controparte in quanto i due contratti erano stati н disdettati il 3.5.94 non essendo esso Istituto più о in possesso delle apparecchiature telefoniche oggetto degli stessi, nel frattempo sostituite con centralina più moderna, tal che una nuova l'obbligazione "de qua" doveva ritenersi estinta ai sensi dell'art. 1463 cc. La S.T.I.,costituitasi, contestava ogni pretesa avversaria chiedendo il rigetto dell'opposizione. Con sentenza del 18.7.96 l'adito giudice, in accoglimento dell'opposizione, dichiarava nullo e privo di effetti il decreto opposto condannando la S.T.I. alle spese. 3 Proposto gravame dalla soccombente il Tribunale di Napoli, con sentenza dell'8 aprile 1999, in parziale accoglimento dell'impugnazione, condannava l'Istituto al pagamento, in favore della S.T.I., della somma di L.
2.000.000 oltre interessi, a titolo di indennità alla predetta dovuta a seguito del recesso unilaterale dell'Istituto medesimo dai contratti di manutenzione ex art. 1671 cc, ponendo a carico del predetto i due terzi delle spese di entrambi i gradi del giudizio, con compensazione del residuo. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per ы н cassazione l'Istituto Suor Orsola sulla base di due а motivi. Non ha spiegato attività difensiva in questa sede l'intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE il ricorso per ingiunzione la S.T.I. aveva Con chiesto ed ottenuto dal giudice di pace di Napoli, in adempimento dei contratti di manutenzione stipulati con 1'Istituto Suor Orsola Benincasa, il pagamento di due fatture per l'importo complessivo di circa tre milioni di lire. Opponendosi, l'Istituto assumeva di aver dato disdetta ai contratti in questione in quanto non più in possesso delle apparecchiature oggetto degli da altre più moderne, donde stessi, sostituite della propria obbligazione ex art. l'estinzione 1463 cc. Il Giudice di pace accoglieva l'opposizione condannando la S.T.I. alle spese. Sull'appello della soccombente società che contestava anche in sede di gravame la ricorrenza nel caso di specie della impossibilità sopravvenuta della prestazione, il Tribunale di Napoli escludeva х а l'applicabilità della norma di cui all'art. 1463 н cc,ma qualificando il rapporto "inter partes" come а apppalto di servizi e la risoluzione dello stesso come effettuata ai sensi dell'art. 1671 CC, riteneva che l'Istituto fosse tenuto all'indennizzo in favore della S.T. I. previsto dalla suindicata norma. Con il ricorso in esame l'Istituto eccepisce la violazione dell'art. 112 cpc non essendo mai stata proposta da controparte una domanda risarcitoria ex art. 1671 cc. La doglianza è fondata in quanto il giudice d'appello non avrebbe potuto introdurre in sede di gravame una questione mai prospettata nelle che si era sempre pregresse fasi dalla S.T. I. 5 limitata a chiedere l'adempimento dei contratti di manutenzione e a contrastare la tesi avversaria secondo cui le relative prestazioni si erano estinte per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 CC. Contrastando, pertanto, con il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato la statuizione del Tribunale fondata sull'applicazione alla fattispecie della norma di cui all'art. 1671 CC in accoglimento del primo motivo di ricorso, e restando assorbito il secondo, la gravata sentenza va cassata senza rinvio mentre ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio d'appello e di quello di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza e compensa le spese del giudizio d'appello e di quello di cassazione. Roma 27 novembre 2002 eritien est. прив M копти DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 FEB. 2003 IL CANCELLIERE AR Di NU nie блого Oggi. IL CANCELLIERE AR Di NU Di