Sentenza 14 gennaio 2004
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- 1. Sui limiti del sindacato di costituzionalità delle previsioniLuca Varrone · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. La Corte costituzionale conferma la propria giurisprudenza circa i limiti del sindacato di costituzionalità sul trattamento sanzionatorio degli illeciti penali, quando il petitum dei rimettenti tende a rimodulare l'entità del medesimo trattamento. Secondo la Corte, infatti, rientra nella discrezionalità del legislatore sia l'individuazione delle condotte punibili, sia la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni, con la conseguenza che tale discrezionalità può essere oggetto di censura, in sede di scrutinio di costituzionalità, soltanto ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza …
Leggi di più… - 2. Corte Costituzionale, sentenza del 22 gennaio 2007, n. 22.dd del 02 febbraio 2007https://www.asgi.it/ · 2 febbraio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/01/2004, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. ATRIPALDI Umberto - rel. Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
GO NT;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 19032/99 proposto da:
GO NT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO GIUSEPPE MOCCI, che lo difende unitamente all'avvocato GREGORIO LEONE, giusta delega in calce;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
MINISTERO FINANZE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1739/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 16/06/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/03 dal Consigliere Dott. ATRIPALDI Umberto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio che ha concluso per l'estinzione del procedimento per intervenuta rinuncia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Amministrazione delle Finanze ha impugnato, nei confronti di ON AN, con ricorso notificato il 29 luglio 99, la sentenza della Corte di App. di Milano, confermativa di quella di 1^ grado, che aveva accolto l'opposizione del ON all'ingiunzione doganale con la quale gli era stato intimato il pagamento di L. 327.006.060, a titolo di responsabilità sussidiaria, ex art. 41, co. 2 D.P.R. 43/73, per IVA indebitamente sospesa, ex artt.
8-6 DPR 633/72,
inerente ad una serie di importazione di metalli, da lui effettuate, quale spedizioniere doganale, in nome e per conto della ditta importatrice Italyama;
il cui rappresentante legale aveva rilasciato le richieste dichiarazioni d'intento, risultate non veritiere, per avvalersi della facoltà di "acquistare beni"....... "senza pagamento dell'imposta".
Lamenta la ricorrente che, contrariamente allo assunto della Corte di Milano, la revoca della sospensione del pagamento dell'IVA, a seguito della accertata non veridicità della inerente dichiarazione d'intento, costituiva "revisione", ex art. 41 co. 2 D.P.R. 43/73, dell'IVA liquidata alla importazione;
e che la responsabilità della regolarità dei documenti presentati alle autorità doganali dello spedizioniere è comunque a carico dello stesso a titolo di responsabilità professionale;
atteso che l'art. 2 L. 17/81 esclude solo la responsabilità principale/ ma non anche quella sussidiaria. Con atto notificato il 21 ott. 99, ON AN resiste ed, in via incidentale autonoma, chiede l'annullamento dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha disposto, in violazione del principio della soccombenza, la compensazione delle spese;
mentre in via incidentalecondizionata allo accoglimento dell'avverso ricorso, chiede la applicazione delle norme comunitarie che escludono l'operatività dell'art. 41 co. 2 T.U.L.D. nei confronti del rappresentante diretto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione al ricorso principale, in via pregiudiziale, si osserva che il giudizio va dichiarato estinto per rinuncia ex art. 390 c.p.c. da parte della ricorrente Amministrazione.
Ciò comporta l'assorbimento di ogni questione relativa al ricorso incidentale condizionato.
Va, invece, rigettato quello autonomo;
non essendo censurabili in sede di legittimità le valutazioni in fatto del giudice di merito, che, con adeguata motivazione, immune da vizi logici, ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Atteso l'esito della controversia, appare equo dichiarare compensate fra le parti anche le spese del grado.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato. Respinge il ricorso incidentale autonomo.
Compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004