Cass. civ., sez. I, sentenza 11/06/2002, n. 8330
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Sentenza 11 giugno 2002

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La pubblicazione della stima dell'indennità di espropriazione, effettuata dall'apposita commissione provinciale presso l'ufficio tecnico erariale, costituendo l'atto finale di un procedimento amministrativo incidente sulla determinazione dei beni espropriati e dei corrispettivi indennitari relativi ad essi, deve contenere l'esatta indicazione dei proprietari e delle aree espropriate, necessaria per l'individuazione dei soggetti interessati; in mancanza, essa è affetta da nullità per inesistenza dell'oggetto, con la conseguenza che, in tali ipotesi, non comincia a decorrere il termine di decadenza per proporre opposizione alla stima.

Nella valutazione della natura edificabile del terreno secondo diritto ai fini espropriativi, non è sufficiente fare riferimento al piano di fabbricazione nella sua originaria formulazione (nel quale il terreno in questione sia eventualmente collocato in zona ortofrutticola), ma occorre tenere presente la destinazione che quel terreno abbia assunto nel piano di edilizia economica e popolare, che del piano di fabbricazione costituisce variante, ed in base ad esso riconoscerne la natura edificatoria e valutarne le caratteristiche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 11/06/2002, n. 8330
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8330
    Data del deposito : 11 giugno 2002

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