Sentenza 14 maggio 2001
Massime • 1
Dal principio secondo il quale la conoscenza della legge straniera non fa parte della scienza ufficiale del giudice italiano consegue che, in sede di legittimità, la censura di mancata applicazione, da parte della sentenza impugnata, di detta legge, non può risolversi nella mera deduzione di diversità della stessa rispetto a quella italiana applicata dal giudice "a quo", ma postula l'allegazione del contenuto delle norme (o quanto meno l'indicazione degli estremi di esse) che asserisce applicabili al rapporto dedotto in giudizio; soltanto dopo l'adempimento di siffatto onere, da parte del ricorrente, sorge il potere - dovere della Corte di esaminare - previa, occorrendo, acquisizione del testo ufficiale delle norme in questione - la censura di violazione o falsa applicazione delle stesse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/05/2001, n. 6646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6646 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - rel. Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PU EL, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio n. 91, presso l'avv. Nicola Lagozino, difesa dall'avv. Agostino Majo, di Gorizia, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
PU IN, elettivamente domiciliata in Roma, via Oslavia n. 8, presso l'avv. Francesco Mancuso, che la difende insieme con l'avv. Lorenzo Santoro, di Trieste, come da procura in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste n. 34 del 19 gennaio 1999;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 marzo 2001 dal Consigliere Dott. Carlo Cioffi;
uditi gli avv.ti Agostino Majo e Francesco Mancuso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Trieste ha rigettato l'appello proposto da EL ER contro la sentenza del Tribunale della stessa città che, accogliendo la domanda proposta da sua sorella IN, aveva annullato le disposizioni testamentarie del loro padre KA, contenute in due schede olografe pubblicate dal notaio Giuliano Chersi.
La Corte territoriale ha in particolare affermato che la prima di tali schede non è qualificabile come testamento, perché "da essa non si evince volontà alcuna (di KA ER) di disporre delle proprie sostanze per e dopo l'evento morte, ma piuttosto una delega alla gestione di affari anche legali con promessa di andare prima possibile a rilasciare procura"; e che la seconda è invalida, perché redatta in epoca (accertata a mezzo di consulenza tecnica grafologica) in cui il testatore era incapace di intendere e di volere, giusta quanto risultava dalla perizia medico legale in virtù della quale egli era stato dichiarato interdetto.
EL ER ha chiesto la cassazione di tale sentenza per cinque motivi, che ha poi illustrato con memoria.
IN ER ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso EL ER censura la motivazione della sentenza impugnata e sostiene che essa è "assolutamente insufficiente, perché si risolve in un acritico richiamo alla sentenza di primo grado o alla consulenza tecnica di ufficio grafologica", e ed ignora la consulenza tecnica di parte (che sostiene essere autorevole e motivata) e altri "fatti di per sè rilevantissimi, come la comparizione consapevole del de cuius avanti ad un giudice".
La censura è inammissibile.
Nel giudizio di legittimità la denuncia di un vizio della motivazione della sentenza impugnata consistente nella acritica adesione alla consulenza tecnica di ufficio, pur in presenza di elementi richiedenti specifico esame, non può limitarsi alla generica espressione della doglianza di motivazione inadeguata, essendo invece onere della parte, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso e del carattere limitato del mezzo di impugnazione, di indicare quali sono le circostanze e gli elementi rispetto ai quali si invoca il controllo di logicità; ed a tal fine non basta fare menzione, senza alcuna indicazione, sia pure sintetica e riassuntiva delle relative osservazioni critiche, di una relazione tecnica di parte, come documento non considerato dal giudice del merito, poiché, in tal modo, quand'anche si dia per certo il contenuto critico del documento, non è dato apprezzarne la rilevanza nel senso suesposto, atteso che la contestazione dell'esattezza delle conclusioni dell'espletata consulenza mediante la pura e semplice contrapposizione ad esse delle diverse valutazioni espresse dal consulente tecnico di parte non serve, di per sè, ad evidenziare alcun errore delle prime - con conseguente insufficienza della motivazione della sentenza che ad esse si sia limitata a riferirsi - ma solo la diversità dei giudizi formulati dagli esperti (vedi Cassazione civile, sez. lav., 12 agosto 1994, n. 7392). Con il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso EL ER afferma che le norme applicabili nella specie sono quelle della Repubblica Slovena, per quanto disposto dagli art. 23 e 26 delle preleggi (nella formulazione al tempo vigente), ed in considerazione del fatto che KA ER era cittadino di tale repubblica;
denunzia in particolare violazione delle anzidette norme, e dell'art. 63 della legge sulle successioni della Repubblica Slovena.
La censura è inammissibile.
Dal principio secondo il quale la conoscenza della legge straniera non fa parte della scienza ufficiale del giudice italiano, consegue che, in sede di legittimità, la censura di mancata applicazione, da parte della sentenza impugnata, di detta legge, non può risolversi nella mera deduzione di diversità della stessa rispetto a quella italiana applicata dal giudice "a quo", ma postula l'allegazione del contenuto delle norme (o quanto meno l'indicazione degli estremi di esse) che asserisce applicabili al rapporto dedotto in giudizio;
soltanto dopo l'adempimento di siffatto onere, da parte del ricorrente, sorge il potere-dovere della Corte di Cassazione di esaminare - previa, occorrendo, acquisizione del testo ufficiale delle norme in questione - la censura di violazione o falsa applicazione delle stesse (vedi le sentenze di questa Corte, sez. I, 9 maggio 1985 n. 2879; e sez. II, 19 aprile 1991 n. 4240). Il ricorrente ha allegato, come si è innanzi accennato, la violazione del solo art. 63 della legge sulle successioni della Repubblica Slovena, e di tale norma ha specificato il contenuto, evidenziando che essa stabilisce quali sono i requisiti formali di validità dei testamenti olografi.
Tale norma è però del tutto irrilevante nel caso di specie, dal momento che la Corte d'appello di Trieste, dopo aver rilevato che la prima delle due schede olografe, di cui si è detto in narrativa, non contiene disposizioni testamentarie (statuizione questa che non è stata specificamente censurata dalla ricorrente), ha dichiarato l'invalidità della seconda perché ha accertato che KA ER, quando la compilò, era incapace di intendere e di volere, non anche per vizi di forma.
Nessun pregio ha quindi l'affermazione del ricorrente, il quale ha affermato che la "capacità di decidere", sufficiente per validamente testare nell'ordinamento Sloveno, ha un contenuto meno ampio della italiana "capacità naturale", dal momento che a questa Corte non è stato consentita, per l'inadempimento dell'onere di allegazione cui innanzi si è fatto cenno, di verificare l'esattezza di tale affermazione.
Con il quinto motivo del suo ricorso EL ER censura la sentenza impugnata sostenendo che, a termini dell'art. 591 n. 3 cod. civ., norma di cui denunzia la violazione, l'incapacità naturale del testatore sussiste quando il soggetto è privo in modo assoluto, nel momento in cui redige il testamento, della coscienza dei propri atti oppure della capacità di autodeterminarsi.
La censura è inammissibile perché si limita ad affermare un principio, e a denunziarne la violazione, senza esaminare e sottoporre a vaglio critico le ragioni per cui la Corte territoriale, che a quel principio si è anch'essa ispirata nel rendere la sua decisione, ha ritenuto e affermato che nel caso di specie KA ER, nel momento in cui redasse la scheda testamentaria in discorso era incapace di intendere e di volere per le sue condizioni mentali.
Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso, e condanna EL ER a rifondere a IN ER le spese del giudizio di legittimità, che liquida in L. 215.800, oltre lire 4.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2001