Sentenza 6 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/04/2002, n. 4943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4943 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2002 |
Testo completo
0494 3 / 02 ee 67523 と CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 88+2682/00; ud. 10/1/02; oggetto: irpef, ritenute, rimborso;
Richiesta copia studio dal Sig. Sol per dirits € 155 REPUBBLICA ITALIANA 12.04.0 il 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA Con 1262 composta dai magistrati CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE presidente Michele Cantillo Richiesta copia studio consigliere dal Sig. IPSOA. rel. Giulio Graziadei per diritti €1.55 66 Antonio Merone il 12.0402 Vittorio Ragonesi ** IL CANCELLIERE 66 Achille Meloncelli CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 67523 sul ricorso principale proposto dalla 0,77 1.150 Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro, per legge difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12; ricorrente
contro
S.p.a. IT-Società Italiana Sali AL, in persona del legale € 0,77* L.150 CANCELLERIA rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma via Principessa 1 Clotilde n. 7, presso il prof. avv. Pietro Adonnino, dal medesimo e dal prof. avv. Romano Vaccarella difesa per procure speciali in atti;
resistente e sul ricorso incidentale proposto dalla S.p.a. IT-Società Italiana Sali AL, in persona del legale rappresentante, come sopra domiciliata e difesa;
ricorrente
contro
Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro;
intimata per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 95/13 del 10 giugno-23 luglio 1999; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Criscuoli, per l'Amministrazione, e gli avv.ti Adonnino e Vaccarella, per la Società; il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Vincenzo Nardi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità del ricorso incidentale. La Corte, considerato: -che la S.p.a. IT-Società Italiana Sali AL ha chiesto in via amministrativa il rimborso di lire 62.624.000, per ritenute d'acconto effettuate e versate su pagamenti a propri dipendenti, M 2 sostenendo che tali pagamenti si sottraevano a tassazione in quanto rivolti a coprire spese, e poi, impugnando il silenzio- rifiuto, ha rinnovato l'istanza in sede giudiziale;
-che la domanda è stata accolta dalla Commissione tributaria di primo grado di Palermo, la quale ha osservato che dette erogazioni erano "nella massima parte indennità chilometriche", ossia spese vive, non rilevanti ai fini fiscali;
-che l'Ufficio delle imposte dirette di Palermo ha proposto appello, deducendo il difetto di motivazione della sentenza di primo grado, e comunque la contraddittorietà fra la motivazione stessa ed il dispositivo, perché il dibattito processuale investival anche pagamenti diversi dalle predette indennità; -che la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con la sentenza dinanzi indicata, ha dichiarato inammissibile l'appello, per carenza di specifici motivi d'impugnazione, ha aggiunto che la pronuncia appellata aveva correttamente qualificato gli esborsi in questione come “restituzione di spese vive sostenute dai dipendenti", ed ha compensato le spese del giudizio;
-che l'Amministrazione delle finanze, con ricorso notificato il 17 dicembre 1999, ha chiesto la cassazione della sentenza della Commissione regionale, addebitandole, rispettivamente con due motivi, di aver erroneamente negato l'ammissibilità dell'appello, trascurando che il relativo atto contestava detta qualificazione dei pagamenti ai dipendenti e denunciava comunque l'omissione d'indagine sulla parte dei pagamenti medesimi non imputabile ad 3 indennità chilometriche, di modo che formulava adeguati motivi d'impugnazione, e di aver inoltre espresso adesione nel merito alla decisione di primo grado con mere enunciazioni, senza il doveroso esame della natura di ciascuno dei versamenti ai dipendenti (esame che ne avrebbe evidenziato la consistenza di emolumenti retributivi); -che la IT ha replicato con controricorso, ed ha contestualmente proposto ricorso incidentale, criticando la compensazione delle spese;
-che la Società ha depositato memoria;
-che i ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.; -che l'appello dell'Ufficio davanti alla Commissione regionale, soggetto ratione temporis alle disposizioni dell'art. 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, mentre manca dei "motivi dell'impugnazione" sulla questione delle indennità chilometriche, limitandosi ad enunciare la doverosità delle ritenute senza alcuna censura contro l'accertamento della sentenza appellata in ordine alla riferibilità di dette indennità a spese vive sostenute dai dipendenti, contiene, con riguardo agli altri versamenti, una puntuale doglianza di omissione di pronuncia, correlata alla pacifica estensione del dibattito anche ad erogazioni distinte dalle indennità chilometriche;
-che, su tale ulteriore deduzione, è dunque erronea la declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione, tenendosi conto A 4 che la denuncia in fase di gravame del vizio d'omissione di pronuncia altro non richiede, al fine di soddisfare il predetto requisito di contenuto dell'appello, che l'identificazione delle questioni in tesi non esaminate, con la sollecitazione di una statuizione in proposito del giudice di secondo grado;
-che il primo motivo del ricorso principale va quindi accolto, nei limiti sopra specificati, con la cassazione della sentenza impugnata e la prosecuzione del giudizio in sede di rinvio per l'esame dell'appello dell'Ufficio nella parte attinente alle ritenute sui pagamenti diversi dalle indennità chilometriche;
-che il secondo motivo del ricorso è inammissibile, investendo argomentazioni della Commissione regionale ultronee, non integranti un'autonoma e concorrente ratio decidendi (in quanto estranee alla pronuncia d'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio); -che il ricorso incidentale rimane assorbito, dato che la pronuncia sulle spese del giudizio di merito resta travolta dall'annullamento (sia pure parziale) della sentenza impugnata;
-che al Giudice di rinvio, da designarsi in altra Sezione della medesima Commissione regionale, si affida anche la decisione sulle spese di questa fase processuale;
p.q.m.
-riunisce i ricorsi, accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo del ricorso principale, dichiara inammissibile il secondo M 5 motivo della stesso ricorso, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia la causa,anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia. Roma, 10 gennaio 2002. Il presidenter Il consigliere rel. est. Arhiv DEPOSITAT INGA" IL CANCELLIERE C1 6. APR. 2002 Osvaldo Ascanio Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 6