Art. 2.
Per gli atti di compravendita e di concessione in enfiteusi e per gli altri contratti, di cui all'ultimo comma dell' art. 1 del decreto, legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 , aventi i requisiti indicati nel decreto legislativo predetto, che sono stati stipulati tra il 20 marzo 1952 e la data di pubblicazione della presente legge, gli uffici finanziari, nel termine di mesi quattro dall'entrata in vigore della presente legge, provvederanno, su istanza degli interessati, alla revisione della tassazione e agli eventuali rimborsi.
L'istanza dovra' essere corredata della attestazione e delle dichiarazioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 , riferite alla data di stipulazione dell'atto.
Per gli atti di compravendita e di concessione in enfiteusi e per gli altri contratti, di cui all'ultimo comma dell' art. 1 del decreto, legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 , aventi i requisiti indicati nel decreto legislativo predetto, che sono stati stipulati tra il 20 marzo 1952 e la data di pubblicazione della presente legge, gli uffici finanziari, nel termine di mesi quattro dall'entrata in vigore della presente legge, provvederanno, su istanza degli interessati, alla revisione della tassazione e agli eventuali rimborsi.
L'istanza dovra' essere corredata della attestazione e delle dichiarazioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 , riferite alla data di stipulazione dell'atto.