Sentenza breve 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 24/04/2026, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00912/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00664/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 664 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Luca Motta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Prefettura di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia ,
del decreto in data 15 ottobre 2025 – notificato in data 6 marzo 2026 - con cui la Prefettura di -OMISSIS- ha disposto la revoca delle misure di accoglienza nei confronti della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. RE De CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
1. La ricorrente, titolare di protezione internazionale, impugna il provvedimento con cui la Prefettura di -OMISSIS- ha disposto la revoca delle misure di accoglienza a seguito del suo allontanamento dal Centro di Accoglienza Straordinaria, avvenuto in data 9 settembre 2025 senza preventiva autorizzazione e segnalato dall’ente gestore della struttura.
2. Il provvedimento impugnato viene censurato per difetto di istruttoria e di motivazione, non avendo l’Amministrazione adeguatamente valutato le asserite ragioni dell’allontanamento, ossia i gravi motivi familiari dovuti alla necessità di recarsi in Ucraina per assistere il padre gravemente malato e sottoposto a intervento chirurgico. La ricorrente, infatti, afferma di aver previamente informato - sia pure verbalmente - il responsabile della struttura del perché dell’assenza e di aver manifestato l’intenzione di produrre successivamente la documentazione giustificativa. Deduce, inoltre, di aver tentato di depositare tale documentazione al rientro in Italia, senza tuttavia avere la possibilità di chiarire la propria posizione.
3. Il Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio.
4. Alla camera di consiglio del 22 aprile 2026 la causa è quindi passata in decisione, previo avviso in ordine alla possibile decisione della controversia in forma semplificata.
5. Preliminarmente il COlegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ricorrendo tutte le condizioni ivi previste.
6. Il ricorso è manifestamente infondato, per le ragioni di seguito indicate.
7. Ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. a), del d.lgs. 142/2015 il Prefetto può disporre la revoca delle misure di accoglienza, nel caso di “ mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente”.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, tale disposizione non lascia margini di apprezzamento discrezionale all’Amministrazione allorché l’allontanamento si traduca in un comportamento concludente di abbandono della struttura ( ex multis , T.A.R. Toscana, Sez. II, 11 ottobre 2024, n. 1154).
È stato, infatti, chiarito che solo le assenze brevi e giustificate, adeguatamente comunicate e documentate, si sottraggono all’effetto espulsivo previsto dalla norma, mentre l’allontanamento non comunicato e non autorizzato integra una violazione rilevante e sufficiente a giustificare la revoca ( ex multis , T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 11 dicembre 2020, n. 2475).
Ne discende che, in caso di abbandono del centro e mancata indicazione di un recapito idoneo a garantire la reperibilità, incombe sul richiedente l’onere di dimostrare non solo le ragioni dell’allontanamento, ma anche la riconducibilità dello stesso a cause di forza maggiore, caso fortuito o gravi motivi personali. In difetto di tale prova, il comportamento deve qualificarsi come ingiustificato, con conseguente doverosità della misura adottata.
8. Nel caso in esame la ricorrente non ha fornito alcuna prova attendibile né della preventiva comunicazione dell’allontanamento, né della sussistenza di gravi motivi personali idonei a giustificare la condotta, né, infine, della propria reperibilità durante il periodo di assenza.
In particolare la documentazione medica prodotta in atti non appare idonea a dimostrare la sussistenza di gravi motivi personali, risultando incongruente sotto il profilo soggettivo (riferita a soggetto di sesso femminile e non al padre della ricorrente), non coerente temporalmente con la data dell’allontanamento e priva di riscontri circa la durata dell’assenza e il successivo rientro.
9. Ferma restando la legittimità del provvedimento impugnato, va tuttavia richiamato l’art. 23, comma 3, del d.lgs. n. 142/2015, secondo cui “se il richiedente asilo è rintracciato o si presenta volontariamente alle Forze dell’ordine o al centro di assegnazione, il prefetto territorialmente competente dispone, con provvedimento motivato, sulla base degli elementi addotti dal richiedente, l’eventuale ripristino delle misure di accoglienza. Il ripristino è disposto soltanto se la mancata presentazione o l’abbandono sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito o comunque da gravi motivi personali” .
Ne consegue che la ricorrente potrà, ove ne ricorrano i presupposti, ripresentare un’istanza all’Amministrazione competente, allegando idonei elementi atti a comprovare la sussistenza delle condizioni richieste dalla norma ai fini dell’eventuale riammissione al sistema di accoglienza.
10. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso dev’essere respinto.
11. In ragione della manifesta infondatezza del ricorso non può essere confermata l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, deliberata in data 21 aprile 2026 dalla competente Commissione, che quindi dev’essere revocata per carenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 126 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
11. Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Revoca il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
Carlo ID, Presidente
RE De CO, Consigliere, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| RE De CO | Carlo ID |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.