Sentenza 7 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2001, n. 3288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3288 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
2 7 - O 0 L 1 0328.8 /0 1 - L 6 2 O REPUBBLICA ITALIANA L B E I D D 2 4 6 IN NOME DEL PO A . T R . S P . O D P FORTE SUPREM B M Oggetto I D ESPROPRIAZIO . A b D a SEZIONE PRIMA CIVILE t E NE 2 T 2 . N t r E a Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: S E R.G.N. 8525/99 Dott. Giovanni OLLA Presidente Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cron. 6838 Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere Rep. 1072 Ud. 22/11/2000 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studi dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti 13.000 COMUNE DI AVELLINO, in persona del Sindaco pro tempore, IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA VIA ADDA 111, presso l'avvocato PORPORA RAFFAELE, rappresentato e difeso 155 1.3000 CANCELLERIA dall'avvocato PERROTTA ALESSANDRO, giusta mandato a margine del ricorso;
D0678734 ricorrente
contro
NE IDA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. ORESTANO 21, presso l'avvocato GIRARDELLO D., rappresentata e difesa dall'avvocato MATTEIS PASQUALE, 2000 giusta procura a margine del controricorso;
2163 controricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio dal Sig. PORPORA IMPRESA GIUDICI & CASALI COSTRUZIONI SpA che ha per diritti L. 8000 30 MAG. 2001 incorporato la ILCE Srl, in persona del legale IL CANCELLIERE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MARCOCCHIA 77, presso 10 studio FREDA, LIRE 10000 CANCELLE rappresentato e PIETROdifeso dall'avvocato PEDICINO, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente AS431823 avversO la sentenza n. 649/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 24/03/98; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE udita la relazione della causa svolta nella pubblica UFFICIO COPIE Richiesta copia studio udienza del 22/11/2000 dal Consigliere Dott. Mario dal Sig. GIRARDELLO 3000 per diritti L. ADAMO;
1-7 GIU 2001 udito per il ricorrente, l'Avvocato Porpora, con IL CANCELLIERE delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore CANCELLE! Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo per quanto di ragione, rigetto del secondo motivo, rigetto nel resto 06453895 del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 10.7.1995 DA NA esponeva che il 16.6.1995 le era stato notificato decreto di esproprio di un terreno di sua proprietà, distinto al catasto di Avellino al fg. 26, 2 part. 533, 695, e 702 della complessiva estensione di 386 e che l'indennità di espropriazione era stata mq. determinata in £ 5.034.570. Precisava l'attrice che in precedenza, in data 12.6.1995, le era stato notificato altro decreto del Sindaco di Avellino con il quale era stata disposta l'espropriazione di altro terreno di mq. 1116, distinto al catasto di Avellino al fg. 26, partita 6995, part. 330 e che l'indennità di espropriazione era stata de- terminata in questo secondo caso in £.
6.138.000. Rilevava che entrambe le indennità, come su deter- minate, erano manifestamente inadeguate al valore dei terreni e concludeva pertanto convenendo avanti alla Corte di appello di Napoli il Comune di Avellino, per sentir determinare, ai sensi dell'art. 19 L.n 895/71, la giusta indennità di espropriazione. Costituitosi in giudizio il Comune di Avellino, contestava le pretese dell'attrice e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la s.r.l. I.L.C.E., ap- paltatrice dei lavori da eseguire sui terreni espro- priati, per essere manlevato da tale società, in ordine alle somme che fosse stato condannato a pagare. Costituitasi in giudizio la s.r.l. I.L.C.E. conte- stava sia la domanda attrice che la domanda contenuta nella chiamata in causa. 3 Nel corso del giudizio fra l'attrice ed il Comune di Avellino interveniva una transazione, in base alla quale la NA cedeva volontariamente il terreno di cui al punto b) dell'atto di citazione. Con sentenza in data 24.3.1998 la Corte di appello di Napoli dichiarava cessata la materia del contendere in ordine al terreno sub b) dell'atto di citazione;
di- chiarava la propria incompetenza per materia in ordine alla domanda di manleva proposta nei confronti della s. r.
1. I.L.C.E.; determinava in £ 29.332.140 lo ammon- tare dell'indennità di espropriazione dovuta per il terreno sub a) dell'atto di citazione ed in complessive £ 11.203.223 l'indennità di occupazione legittima del terreno stesso. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazio- fondato su due motivi il Comune di Avellino. ne, Resiste con controricorso DA IA. Deposita "ricorso ad adiuvandum con contestuale me- moria di costituzione" la s.r.l. I.L.C.E. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso il Comune di Avelli- no censura l'impugnata sentenza per violazione di legge ed omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 nn 3 e 5 c.p.c. Assume che erroneamente la Corte territoriale ha 4 a mq. di- posto a fondamento della decisione un valore verso da quello richiesto dalle parti, che avevano fat- to riferimento all'atto di transazione. La Corte di appello inoltre ha liquidato separata- l'indennità di occupazione legittima, mentre il mente valore del terreno concordato dalle parti conteneva an- che quanto dovuto a titolo di indennità di occupazione legittima. Con il secondo motivo l'Amministrazione lamenta mo- tivazione erronea e nullità del procedimento, in rela- zione all'art. 360 nn 4 e 5 c.p.c. Rileva che la Corte territoriale ha condannato il Comune anche al pagamento degli interessi, da intender- si anch'essi assorbiti nel prezzo unitario concordato ai fini della transazione, condannando quindi 1 Ammini- strazione a somme maggiori di quanto richiesto," con ulteriore vizio di ultrapetizione ed error in proceden- do. Preliminarmente va dichiarato inammissibile "il ri- corso ad adiuvandum" proposto dalla s.r.l. I.L.C.E., da qualificarsi come controricorso, in quanto tardivamente notificato, oltre quaranta giorni dopo la notifica del ricorso che, fra l'altro, non contiene censure avversO la parte della sentenza della Corte territoriale che riguarda la s.r.l. I.L.C.E. 5 Infondati vanno invece dichiarati i due motivi di ricorso che possono essere esaminati congiuntamente. Al riguardo si osserva che con tali motivi l'Ammi- nistrazione ricorrente lamenta errori di valutazione, per avere la Corte territoriale posto a fondamento del- la decisione dati non ritenuti esatti dalla ricorrente, erroneamente valutando il contenuto dell'atto di tran- sazione intervenuto fra le parti. Trattasi, come appare evidente, di valutazioni di fatto, che non possono essere dedotte nel giudizio di legittimità, non essendo consentito in questa sede pro- cedere ad una rivalutazione della interpretazione data dal giudice di merito alla domanda proposta dalle par- ti, se non sotto il profilo dei vizi logici della moti- vazione, profilo questo non dedotto in giudizio, essen- dosi il Comune di Avellino limitato a prospettare solo un preteso vizio di interpretazione nel quale sarebbe incorso il giudice di merito, in quanto contraria al- ritenuta esatta dall'Amministrazione l'interpretazione ricorrente. Il ricorso va quindi respinto. Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese 6 del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 22. novembre.2000 Il Consigliere estensore Il Presidente Mario Adamo Giovanni Olla Mazio Adany the DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE - 7 MAR 2001 Maria Di Nuzzo Oggi, IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo OFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dat 1 APR 2001 4. 17565 vorsate £. 250.000 al n. DUECENTOCINQUANTAMILA (lire p. Servizi (D.ssa Chazia DYFILIPPO) Il Responsabile Servizio At udiziari (Dr. M. RACCICHINI) 7