Sentenza 23 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2003, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2003 |
Testo completo
ESENTE DAR AI SENSI DEL D.P.R /1986 N. 131MATERIA ee 0 09 8 8/ 0 REPUBBLICA ITALIANA A N. 5 IN N RIBUTARIA ONE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA composta dai Magistrati: R.G. N. 11587/2000 Dott. Bruno SACCUCCI Presidente 11882/2000 Dott. Enrico PAPA Cons, relatore Dott. Antonio MERONE Consigliere Cron. 2116 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Dott. Paolo GIULIANI Consigliere Rep. Ud. 13.6.2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11587 R.G. 2000, proposto da CASTORAMA ITALIA S.p.a., in persona del legale rappresentante 'pro tempore', rappresentata e difesa, con procura a margine del ricorso, dall'avv. Antonella GIGLIO, dello Studio Aloisio, presso cui elettivamente domicilia in Roma, alla via San Valentino 21;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI CORSICO, in persona del Sindaco in carica - giusta delibera di giunta n. 435 del 21 dicembre 1999 -, rappresentato e difeso, con procura in calce al proprio ricorso, dagli avv.ti Marco LOCATI ed Elio LUDINI, domiciliatario in Roma alla via Sforza Pallavicini 18; 2668
- controricorrente -
ESA.TRI. S.p.a., con sede in Milano, in persona del legate rappresentante in carica;
- intimata - e sul ricorso iscritto al n. 11882 R.G. 2000, proposto da COMUNE DI CORSICO, in persona del Sindaco in carica, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato;
- ricorrente -
contro
CASTORAMA S.p.a., in persona del legale rappresentante 'pro tempore', rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata come sopra;
controricorrente - ESA.TRI. S.p.a.; - intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in data 22 giugno 1999, depositata col n. 246/23/99 il 14 luglio 1999. Uditi, nella pubblica udienza del 13 giugno 2002: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Giglio, per la ricorrente Castorama S.p.a., e l'avv. Ludini, per il ricorrente Comune di Corsico;
2 - il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marco Pivetti, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. Svolgimento del processo -la S.p.a. Castorama Italia Con distinti ricorsi - poi riuniti impugnò davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano sia l'avviso di accertamento riguardante la tassa sul trasporto dei rifiuti solidi urbani, relativa allo stabilimento della Società in Corsico per il 1996, sia la cartella esattoriale riguardante lo stesso anno ed il successivo. Il Comune oppose il difetto di giurisdizione del giudice tributario e, nel merito, l'infondatezza dei ricorsi;
la concessionaria del servizio di riscossione, Esa.Tri. S.p.a., cui era stato notificato il secondo ricorso, affermò la propria estraneità al giudizio. Il giudice di primo grado, superata la questione pregiudiziale, accolse i ricorsi, affermando la nullità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione e ritenendo che dalla parziale detassazione (limitata al locale del gruppo elettrogeno ed all'area di carico e scarico in cui confluivano i rifiuti dell'intero stabilimento), ad opera dello stesso Comune - in dipendenza dello smaltimento a mezzo di ditta privata, direttamente incaricata dalla derivasse l'inidoneità a produrre rifiuti di tutte lecontribuente " aree interessate. L'appello del Comune fu, sulla resistenza della contribuente, parzialmente accolto, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia: disattesa ancora la questione di giurisdizione - per non avere la contribuente contestato 3 l'istituzione del servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti (anche nella zona in cui era ubicato l'immobile della Società) né le tariffe applicate, solo invocando le agevolazioni previste dalla legge (previa verifica in sede di accertamento) -, ritenne infatti che, mancata la verifica circa la superficie imponibile e l'effettiva erogazione del servizio, non essendo contestata la mancata erogazione per gli anni 1996-1997, in applicazione della disciplina dell'art. 59 d.lgs. 507/ 1993, la tassa fosse dovuta - secondo la percentuale di riduzione, equamente individuata - in ragione del 40%. La sentenza è stata autonomamente impugnata, attraverso due mezzi, dal Comune di Corsico, con atto notificato il 1° giugno 2000, in questa sede illustrato da memoria;
e dalla Società Castorama Italia, che ha dedotto tre motivi, con atto notificato il 6 e l'8 giugno: iscritto per primo, questo ricorso è contrassegnato dal n. 11587/00, mentre quello proposto dal Comune reca il n. 11882/2000. Assegnata la causa, in relazione alla questione di giurisdizione riproposta dal Comune, alle Sezioni unite, queste, previa riunione dei ricorsi, hanno, con sentenza 3030/2002, respinto la questione medesima, affermando che sono devolute alla cognizione delle commissioni tributarie le controversie concernenti la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tutte le volte in cui il contribuente abbia a contestare, nell'an' e nel 'quantum', la pretesa impositiva azionata dall'ente territoriale, impugnando, per l'effetto, gli atti impositivi, e così ponendo in discussione la specifica obbligazione tributaria ad essi riferibile (art. 2, comma 1, lett h, d.lgs. 546/1992), 4 senza investire direttamente i cd. atti autoritativi presupposti, e cioè i provvedimenti di carattere generale (regolamento e tariffa), con riferimento ai quali la competenza giurisdizionale spetta, invece, al giudice amministrativo (art. 7, comma 5, d.lgs. 546/1992 citato). Ha, quindi, respinto il primo motivo del ricorso (principale) del Comune, rimettendo a questa sezione l'esame delle restanti censure formulate con lo stesso ricorso e con quello (incidentale) della Società. Motivi della decisione Col secondo motivo del ricorso (principale), il Comune di Corsico denunzia "violazione e falsa applicazione di norme, carente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo;
violazione del regolamento comunale, degli artt. 2 e 3 d.P.R. 915/1982, degli artt. 58, 62 e 63 d.lgs. 507/1993; violazione e travisamento dell'art. 59 d.lgs. cit.; violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c., il tutto in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.". Censura così, per un triplice profilo, la sentenza impugnata: A) mai il Comune ha riconosciuto di non svolgere il servizio di raccolta dei rifiuti, laddove la Società contribuente assume che, nello stabilimento, verrebbero prodotti solo rifiuti speciali, direttamente smaltiti, onde - ferma l'esclusione di talune aree “che non producono, per tale loro intrinseca natura o destinazione, rifiuti urbani o assimilati" - costituisce "affermazione 'ultra petita', illegittima, in contrasto con la legge, contraddetta dagli atti e in contrasto con le prescrizioni e i principi in ordine all'onere della prova" quella per 5 cui il tecnico del Comune non avrebbe riferito sulla effettiva e regolare erogazione del servizio;
B) in particolare, ferma l'istituzione del tributo e lo svolgimento del servizio su tutto il territorio comunale, l'onere di provare "la produzione esclusiva di rifiuti speciali (non assimilati)" incombeva sulla contribuente;
C) non si versa, per contro, in alcuna ipotesi da sussumere nella previsione dell'art. 59 comma 4 del d.lgs. 507/1993, in ordine a cui la Società aveva formulato eccezione di legittimità costituzionale sull'assunto della produzione di rifiuti speciali direttamente smaltiti. La contribuente, a sua volta, deduce avverso la sentenza i motivi di doglianza che seguono. 1) "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, 1° c., nn. 3 e 5 c.p.c.) in relazione agli artt. 62, 3° comma, 58 e 59, 2° e 4° comma, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e succ. modif.. Insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia (art. 360, 1° c., n. 5 c.p.c.). Esclude che, in assenza di prova, incombente sull'Amministrazione comunale, circa l'istituzione del servizio di smaltimento dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani per l'intero territorio, risultasse applicabile la disciplina del comma 4 art. 59 cit., e rileva che, proprio per l'ipotesi della ritenuta applicabilità della stessa, si era formulata l'eccezione di legittimità costituzionale, apparendo - in relazione agli artt. 2, 3 e 53 Cost. - irragionevole l'imposizione di un onere tributario a chi non sia stato posto in grado di avvalersi del corrispondente servizio, 6 finendo anzi per sopportare direttamente un onere ben maggiore dello stesso tributo. Critica pertanto l'impostazione seguita dal giudice 'a quo', che, dopo aver riconosciuto la carenza di motivazione dell'atto impositivo, è pervenuto alla illogica conclusione della riduzione della tassa dovuta, in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 12863/1999, 995/1987). 2) "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, 1° c., nn. 3 e 5 c.p.c.) in relazione agli artt. 112 e 113 c.p.c.: vizio di ultrapetizione. Insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, 1° c., n. 5 c.p.c.)". La violazione dell'art. 112 cit. è ravvisata nell'avere il giudice del merito provveduto (in applicazione del comma 4 art. 59 d.lgs. 507/1993, di cui alla precedente censura) alla riduzione del tributo, in assenza di istanze in tal senso ad opera delle parti;
il vizio (se non, addirittura, l'omissione) deila motivazione è poi ravvisabile nell'operata riduzione nella misura minima prevista, senza alcuna valutazione al riguardo;
ed anzi, con riferimento alla locuzione impiegata ("il collegio ritiene che detta percentuale possa essere 'equamente' contenuta..."), risulta configurabile altresi la violazione dell'art. 113 c.p.c. 3) "Violazione e falsa applicazione di norma di diritto (art. 360, 1° c., n. 3 e 5 c.p.c.) in relazione all'art. 92, 2° comma, c.p.c.": rileva infine che la disposta compensazione delle spese di lite, illegittima in rapporto al superamento di tutti i motivi di gravame, non appare in alcun modo giustificata attraverso la motivazione del provvedimento cui accede. 7 I ricorsi, già riuniti, risultano entrambi infondati. Deve, preliminarmente, rilevarsi l'inammissibilità della censura finale contenuta nel primo mezzo di cassazione formulato in via principale ed illustrata nell'ultima memoria -, di inammissibilità del ricorso introduttivo, attraverso cui la contribuente non avrebbe fatto valere vizi propri dell'atto impositivo. Inammissibile per l'inevitabile derivazione dalla già disattesa questione di giurisdizione, la doglianza non fornisce comunque alcuna ragione di contrasto alla esplicita affermazione di ammissibilità, contenuta nella sentenza impugnata, la quale ha ritenuto l'impugnativa rivolta contro l'atto impositivo, sotto il denunciato profilo della carenza di motivazione. Infondati appaiono, in ordine successivo, il primo motivo del ricorso incidentale e quello restante del principale. Con riguardo al primo, si osserva che la questione circa la mancata istituzione del servizio, da parte del Comune di Corsico, risulta mal posta, come quella che attiene non alla mancata attivazione del servizio di (raccolta e) smaltimento dei rifiuti urbani, ma (solo) alla raccolta dei rifiuti speciali, assimilati agli urbani, per i quali l'utente ha provveduto direttamente. Né giova alla ricorrente Società riproporla nella sua interezza, in questa sede, contrastando il punto in cui la sentenza impugnata ha collegato l'intervenuta istituzione alla stessa denuncia della contribuente (ivi, p. 5): si tratta di un accertamento di merito, congruamente motivato, tanto più se si consideri che dallo stesso ricorso (p. 3) emerge la doglianza iniziale circa la detassazione ·la quale presuppone l'istituzione del servizio - limitata ad alcune - 8 aree, e non estesa a tutte quelle in cui si sarebbero prodotti rifiuti speciali. Per analoghe considerazioni, deve rilevarsi l'infondatezza della censura contrapposta. Essa, in via di principio condivisibile, appare nondimeno superata dalla stessa conclusione, secondo cui "la superficie tassata a carico della ricorrente produce soltanto rifiuti urbani e speciali assimilati a quelli urbani;
dunque le relative superfici sono state legittimamente tassate" (ricorso, p. 12). Difatti, proprio dal rilievo della limitata erogazione del servizio, unitariamente considerato (nella sentenza si dice di erogazione 'mancata', ma non può ignorarsi, da un lato, che si tratta di rifiuti 'assimilati' e, dall'altro, che lo stabilimento produce pur sempre rifiuti 'comuni': Cass. 84/1997), desunta - in maniera logicamente corretta - dalla necessità del diretto intervento della contribuente, il giudice di merito ha tratto il convincimento della effettuazione del servizio in grave violazione delle norme regolamentari, a mente dell'art. 59, comma 4, del d.lgs. 507/1993, operando la riduzione al 40% della tariffa, di cui al richiamato comma 2. Le critiche alla correttezza di tale inquadramento normativo appaiono tutte infondate. a) Non è configurabile la violazione dell'art. 112 c.p.c. - dedotta dalla Società col secondo motivo e prospettata dallo stesso Comune giacché, prescindendo dal rilievo che, nella sentenza'sub' A) " impugnata, la riduzione dell'imposizione viene immediatamente collegata alle deduzioni della contribuente ->>> la quale, per tale 9 evenienza, ha addirittura formulato un'eccezione di legittimità costituzionale -, si versa comunque in tema di individuazione della normativa applicabile alla pretesa impositiva, in relazione alle deduzioni di fatto, riguardanti la regolare erogazione del servizio. b) E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - ribadita dalla Società attraverso il primo motivo -, in quanto il pagamento in misura ridotta, anche in mancanza delle fasi della raccolta ed, almeno in parte - limitatamente, cioè, ai rifiuti urbani assimilati, secondo i rilievi che precedono -, del trasporto dei rifiuti, va ragguagliato a quella dello smaltimento propriamente detto, globalmente a carico del Comune (cfr., in tal senso, la circolare 22 giugno 1994, n. 95, n.p. 5/2806, che si condivide). c) Né si rivelano finalmente producenti le contrapposte doglianze inerenti la ripartizione dell'onere probatorio, poiché il giudice 'a quo', con valutazione di merito immune da vizi logici, è pervenuto alle conclusioni già dette, circa l'istituzione del servizio e la concreta effettuazione di esso, attraverso i dati acquisiti al processo. Pure infondata è la residua censura, formulata dalla Società contribuente col secondo motivo. La riduzione della tassa risulta operata "equamente" dal giudice 'a quo', ma la locuzione dev'essere intesa non come richiamo ad una regola equitativa, sibbene con riferimento alla disposizione applicata ("la tassa è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa"), posto che dalle deduzioni e dalle allegazioni delle parti non emergevano come, del resto, agevolmente si evince dalle persistenti posizioni rispettive - 10 elementi idonei a fissare una diversa quantificazione. Talché ogni ulteriore contrasto al riguardo si risolverebbe nella sollecitazione di un, non più ammissibile, approfondimento di merito. L'ultimo motivo del ricorso della contribuente è, finalmente, inammissibile. Posto che l'impugnativa originaria risulta accolta limitatamente alla riduzione della tassa contestata, e che, d'altronde, la sentenza impugnata ha parzialmente accolto il gravame di controparte, dal provvedimento emergono ancorché non espressi - i- giusti motivi di compensazione delle spese processuali. 1 contrapposti ricorsi vanno, pertanto, rigettati. La soccombenza ripartita costituisce giusto motivo di compensazione delle spese della presente fase.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi riuniti;
dichiara compensate le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2002. Il Cons. estensore Il Presidente Enrico Papa - Bruno Saccucci - Znico IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 GEN. 2003. Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 11