Sentenza 31 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 31/07/2002, n. 11373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11373 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2002 |
Testo completo
4 1373/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA I Oggetto Rocedinngito Sivile- olize Composta dag i Ill i Sigg.ri Magistrati: rapporto - Presidente Dott. Vincenzo CARBONE - R.G. N. 5985/99 Cron. 28981 Dott. Ugo FAVARA Consigliere Rep. 2971 - Rel. Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Dott. Bruno DURANTE Consigliere Ud.24/04/02 - Consigliere Dott. Alberto TALEVI ha pronunciato la seguente SEN TENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio DE EN CC, elettivamente domiciliato in ROMA VLE IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti € 155 --- ANGELICO 92, presso lo studio dell'avvocato CARLO || 31 LUG 2002 IL CANCELLIERESILVETTI, difeso dall'avvocato EN CALABRETTA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PO ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA presso lo studio dell'avvocato LIUZZO DORA 2, GABRIELE che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 1373/98 del Tribunale di 2002 COSENZA, Sezione I Civile, emessa il 09/12/98 e 983 -1- depositata il 14/12/98 (R.G. 639/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito 1'Avvocato Ernesto GARENNA (per delega Avv. Renza CALABRETTA); udito 1'Avvocato Michele COSTA (per delega Avv. Gabriele LIUZZO); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo OC De EN conveniva in giudizio AN RC e con la 1. citazione a comparire davanti al pretore di Cosenza, notificata il 16.10.1995, proponeva in suo confronto una domanda di condanna al pagamento della somma di L. 5.203.875, aumentata di rivalutazione ed interessi. Esponeva i seguenti fatti. Nella sua qualità di titolare di una ditta di rappresentanze termotecniche aveva fornito al convenuto merce prodotta dalla RL Termosanitari. Ciò era avvenuto a seguito della commissione sottoscritta dal convenuto il 19.3.1993, nella quale erano indicati gli apparecchi ordinati, il prezzo ed il luogo di consegna;
questa era stata poi eseguita il 24.5.1993 al domicilio del convenuto, come risultava dalla bolla di accompagnamento da lui sottoscritta.
2. AN RC si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda. Eccepiva, in primo luogo, che il contratto era stato concluso con la RL, che aveva provveduto ad inviargli direttamente la merce, mentre il De EN era solo un rappresentante di zona.
3. La domanda veniva rigettata dal pretore e la decisione di primo grado è stata confermata dal tribunale, con sentenza del 14.12.1998. 4. OC De EN ha proposto ricorso per cassazione. AN RC ha resistito con controricorso. Ha poi depositato una memoria. Motivi della decisione 1. Il tribunale, nella decisione, ha svolto questi argomenti. La proposta di commissione sottoscritta da AN RC il 19.3.1993 era rivolta alla RL Termosanitari ed era soggetta all'approvazione della casa;
peraltro, l'attore aveva dichiarato che all'epoca era un rappresentante della RL ed aveva con ciò ammesso d'avere agito in nome e per conto della RL. A tale proposta era seguita la diretta consegna della merce da parte della RL che aveva così implicitamente accettato la proposta. L'attore, producendo una lettera indirizzatagli dalla RL aveva inteso dimostrare d'aver lui pagato la merce consegnata al convenuto, ma si trattava di un documento irrilevante perché era successivo sia alla proposta sia alla consegna della merce e quindi alla conclusione del contratto. Perciò, l'attore era privo di legittimazione a domandare il pagamento del prezzo;
avrebbe se mai dovuto agire in via surrogatoria o di regresso ovvero di indebito arricchimento. - Il ricorso contiene due motivi. 2. 2.1. Il primo denunzia vizi di nullità per violazione di norme 4 e 5,sul procedimento e di difetto di motivazione (art. 360 nn. cod. proc. civ., in relazione all'art. 111 Cost. ed agli artt. 81, 100 e 132 n. 4 dello stesso codice). Il ricorrente vi svolge questa tesi. Egli aveva proposto una domanda intesa il pagamento di merci da lui direttamente fornite al convenuto non aveva cioè agito 4 per l'adempimento di un'obbligazione del convenuto che fosse scaturita dal contratto sorto a seguito della proposta 19.3.1993. la bolla di accompagnamentoDai documenti depositati consegna, la fattura e la quietanza liberatoria - risultava il la confermacontrario di quanto ritenuto nella sentenza: dell'ordine era avvenuta nei suoi confronti e non in confronto del convenuto ed era stato lui ad acquistare e pagare la merce alla RL indicando che la merce fosse consegnata al convenuto e la ragione di ciò era stata che, dopo aver ricevuto la proposta di il suo rapporto di rappresentanza con la RL eracommissione, cessato. Hi 2.2. - Il secondo motivo deduce vizi di violazione di norme di 3 e 5 cod. proc. diritto e di difetto di motivazione (art. 360 nn. civ., in relazione all'art. 21 n. 4 del D. P.R. 26 ottobre 1972, n. 633). Vi sono riprese le considerazioni già svolte nel primo motivo, ma qui con particolare riferimento al contenuto della bolla di accompagnamento e delle dichiarazioni rese dalle parti davanti al pretore. 3. - I due motivi sono sostanzialmente fondati e ciò per le ragioni di seguito svolte. 4. - Il tribunale è partito da un accertamento di fatto non contestato - la proposta era stata solo raccolta dall'attore, ma era stata rivolta alla RL, che produceva le apparecchiature e per la quale De EN operava evidentemente come agente. 5 A questa proposta ha ricollegato il successivo svolgimento dei fatti e nella consegna della merce ha visto insieme l'accettazione dell'ordine e la sua esecuzione. A ciò è pervenuto considerando ininfluente, perché successiva alla consegna, tutta la documentazione esibita da De EN. Ma questo accertamento non può essere considerato motivato in modo sufficiente, giacché è vero che la fattura per il pagamento della merce emessa dalla RL a nome Di EN è successiva alla consegna, ma la dichiarazione proveniente dalla RL la mette in relazione alla bolla di consegna e questa risulta intestata al Di EN come primo destinatario e a RC come destinatario a seguito di variazione. Il tribunale non mostra d'aver valutato questo elemento. Il quale d'altro canto avrebbe potuto assumere rilievo decisivo in un contesto in cui il convenuto, già prima del giudizio, aveva opposto di non aver pagato perché la RL non glielo aveva mai chiesto. Diverso problema è quello se l'attore avesse agito per far 4.1. - valere un diritto nascente dal fatto in sé della consegna, che allora il diritto avrebbe pouto essere riconosciuto in base e nei limiti di un indebito arricchimento ○ se abbia agito per far valere un diritto al pagamento del prezzo, che sarebbe sorto da un contratto da lui stipulato direttamente con il convenuto, per essersi accordato con quello nel senso di sostituirsi alla RL nella vendita e consegna della merce. I giudici di merito hanno optato per questa seconda ipotesi e l'interpretazione data alla domanda non si espone a critica. Ciò non toglie l'interesse del ricorrente ad impugnare la decisione. Invero, se dovesse accertarsi che è stato De EN a comprare la merce dalla RL e а disporre che fosse consegnata al convenuto, resterebbe da valutare la rilevanza di questo fatto in funzione della prova del suo assunto d'essersi poi accordato sull'affare direttamente con l'altra parte. E quand' anche dovesse escludersi che vi sia stata la conclusione di un contratto tra le parti di questa causa, resterebbe salva la possibilità di De EN di agire in diverso giudizio per l'arricchimento. La sentenza impugnata invece ha precluso a De EN sia la prima sia la seconda possibilità, per il fatto d'essere stata sull'accertamento che la consegna era avvenuta per fondata della RL, che in tal modo aveva accettato la iniziativa proposta ed eseguito il contratto. 5. - Il ricorso è accolto. La sentenza è cassata e le parti sono rimesse davanti al giudice di rinvio, che si indica nella corte d'appello di Catanzaro;
il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese alla corte d'appello di Catanzaro. 7 Così deciso consiglio della cassazione. Il relatore реті il giorno 24 aprile 2002 in Roma, nella camera di terza sezione civile della Corte suprema di ed estensore Il Pre dente ' ERECT IL CAN viaria Aiello 31.07.42 100 129,11 20,66 TOT. 149,77 AGENZIA DELS ENTRATE RC 178 DLC.2007 54807 1.9.77 well ( k 8