Sentenza 13 giugno 2002
Massime • 1
L'obbligo di costituire il rapporto di lavoro tra le parti, assunto contrattualmente, non è suscettibile di esecuzione in forma specifica quando non risultino indicati gli elementi essenziali del contratto da stipulare, non potendo il giudice sostituirsi alle parti nel determinarne il contenuto. (Nella specie, la scrittura privata intercorsa tra il dirigente e la società prevedeva un generico "obbligo di reinserimento", privo di specifico contenuto circa il concreto atteggiarsi del nuovo rapporto di lavoro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/06/2002, n. 8489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8489 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. MICHELE DE LUCA - rel. Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAMMONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR OB, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. BOCCHERINI 3, presso lo studio dell'avvocato FERNANDO MANCINI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCELLO MARCUCCIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE FALLIMENTARE DELLA SOCIETA, BELLELI SPA e AMMINISTRAZIONE FALLIMENTARE BELLELI HOLDING INDUSTRIALE SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 130/98 del Tribunale di TARANTO, depositata il 31/08/98 - R.G.N.36/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica del 12/03/02 dal Consigliere Dott. Michele DE udienza LUCA;
udito l'Avvocato MARCUCCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovarmi GIACAIONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Taranto - in parziale riforma della sentenza del Pretore della stessa sede in data 23 dicembre 1995 - condannava la Belleli S.p.a. al pagamento di un maggiore importo (lire 170.000.000, anziché lire 120.000.000, oltre accessori e rifusione delle spese di entrambi i gradi) in favore di OB MA - "a titolo di risarcimento del danno derivante dal mancato adempimento dell'impegno di reinserimento, assunto dalla Belleli Industrie meccaniche S.r.l. il 25 gennaio 1993, in caso di scioglimento - poi verificatosi - dell'associazione 'Taranto 2000' cui il MA, all'epoca dirigente della Belleli, era stato concordemente preposto" - mentre confermava il rigetto della domanda dello stesso MA, volta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo della società di concludere il contratto di lavoro (ai sensi dell'art. 2932 c.c.). Osservava, infatti, il giudice d'appello:
- pur sussistendo un inadempimento colpevole della società all'obbligazione di "reinserimento" del MA - non può esserne accolta, tuttavia, la domanda volta ad ottenere la costituzione del rapporto di lavoro tra le parti (ai sensi dell'art. 2932 c.c.);
- è ben vero, infatti, che - con l'invocata scrittura del 25 gennaio 1993 - la società sì è impegnata, in caso di scioglimento dell'associazione "Taranto 2000", a "reinserire" il MA nella società stessa, "senza alcun esplicito riferimento alla qualifica, alle mansioni, alla retribuzione ed agli altri elementi caratterizzanti il futuro ed eventuale rapporto, ne' vi sono ragioni che possono far ritenere richiamati implicitamente gli elementi che avevano caratterizzato il rapporto pregresso";
- "in altri termini, l'obbligo di "reinserimento" è privo di ogni specifico contenuto circa il concreto atteggiarsi del nuovo rapporto di lavoro, come tale, detto impegno non è suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. per le stesse ragioni ripetutamente evidenziate dalla Suprema Corte di cassazione in relazione all'ipotesi di avviamento al lavoro, quanto al risarcimento del danno per l'inadempimento, esso non può essere commisurato alle retribuzioni non percette, in quanto, da un lato, non risulta stipulata alcuna pattuizione sull'importo della retribuzione in caso di "reinserimento", e, dall'altro, il difetto di stabilità del rapporto di lavoro dirigenziale non consente di prevederne la durata;
bene ha fatto, quindi, il primo giudice a liquidare equitativamente il danno, (ex art. 1226 c.c.), assumendo quale parametro l'indennità supplementare dovuta al dirigente in caso di licenziamento ingiustificato;
tuttavia il risarcimento va commisurato al maggiore importo dell'indennità supplementare (lire 174.000.000), ma ne va detratto l'aliunde perceptum (lire 22.000.000), a titolo di compenso per consulenze, che il MA ha ammesso di avere riscosso nel corso dell'anno 1996.
Avverso la sentenza d'appello, OB MA propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Le intimate non si sono costituite nel giudizio di cassazione. Il ricorrente ha presentato note d'udienza (ai sensi dell'art. 379, 4^ comma, C.P.C.). Motivi della decisione.
1. Con il primo motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art.2932 c.c.), nonché vizio di motivazione (art.360, n.3 e 5, c.p.c.) - OB MA censura la sentenza impugnata per avere confermato il rigetto della propria domanda, volta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di ricostituire il rapporto di lavoro fra le parti, sebbene tra le medesime parti fosse intervenuta una "convenzione", in forza della quale l'attuale ricorrente "sarebbe stato reintegrato nel posto di lavoro, una volta esaurito il nuovo compito affidatogli nell'ambito dell'associazione 'Taranto 2000' (...) ne' si sarebbe trattato di un nuovo rapporto di lavoro, ma di un nuovo rapporto con l'obbligo di ricostituzione alle medesime condizioni". Con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art.1223, 1453 c.c.), nonché vizio di motivazione (art.360, n.3 e 5, c.p.c.) - il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere, bene, riconosciuto l'inadempimento della società Belleli, ma di averne commisurato il risarcimento, tuttavia, non già alle retribuzioni non percette, ma all'indennità dovuta al dirigente nell'ipotesi, affatto diversa, del licenziamento ingiustificato, decurtata peraltro di alcune componenti. Il ricorso non e fondato.
2.1. È ben vero, infatti, che l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto (ai sensi dell'art.2932 c.c.) è possibile in linea generale - attesa la fungibilità della sentenza costitutiva al consenso delle parti obbligate a stipularlo e non essendo d'ostacolo l'eventuale infungibilità delle prestazioni dedotte nel contratto da stipulare (come nel caso di contratto individuale di lavoro: vedi Cass. 9125, 46/90, 118/88, che ne ricavano la insuscettibilità di esecuzione in forma specifica dell'ordine di reintegrazione ex art. 18 dello statuto dei lavoratori) - ma in ogni caso è necessario tuttavia - secondo la giurisprudenza di questa Corte(vedi, per tutte, Cass. n. 9129/97, 10563/93) - che il contratto preliminare (od altra fonte, anche legale, dell'obbligo di assumere) contenga gli elementi essenziali del contratto da stipulare, non potendosi il giudice sostituire alle parti nel determinarne il contenuto (vedi, per tutte, Cass. n. 4953/98, 4436/95). La sentenza impugnata, tuttavia, non si discosta dal principio di diritto enunciato.
2.2. Invero non è controverso che la società Belleli ha effettivamente assunto il dedotto "obbligo di reinserimento" dell'attuale ricorrente.
Tuttavia la sentenza impugnata - come è stato ricordato in narrativa - ha accertato che "l'obbligo di 'reinserimento' è privo di ogni specifico contenuto circa il concreto atteggiarsi del nuovo rapporto di lavoro".
Lungi dal censurare la prospettata interpretazione del giudice di merito - sotto i profili della violazione di canoni legali di ermeneutica (art. 1362 e ss.c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.) o del vizio di motivazione (art.360, n.5, c. p.c.), essendone investito un contratto inter partes - il ricorrente ne propone, inammissibilmente, una interpretazione diversa.
Pertanto il dedotto "obbligo di reinserimento" dell'attuale ricorrente non è suscettibile di esecuzione in forma specifica (ai sensi dell'art. 2932 c.c.) in quanto - secondo il prospettato accertamento di fatto incensurabile della sentenza impugnata - non risultano pattuiti gli elementi essenziali del contratto da stipulare e, per quanto si è detto, il giudice non si può sostituire alle parti nel determinarne il contenuto.
Pertanto va rigettato il primo motivo di ricorso.
Parimenti infondato, tuttavia, è il secondo motivo. 3.1. È ben vero, infatti, che il danno subito dal lavoratore per l'inadempimento dell'obbligazione di assumerlo, a carico di un altro soggetto, va commisurato - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 11141/2001, 11527/92, 2353/87) - alle retribuzioni non percepite in dipendenza di quell'inadempimento. Tuttavia la sentenza impugnata - che ha liquidato, equitativamente (ai sensi dell'art.1226 c.c.), il danno per inadempimento del dedotto "obbligo di reinserimento" - non si discosta dal principio di diritto enunciato.
3.2. Infatti la sentenza impugnata - come è stato ricordato in narrativa - ha accertato che il risarcimento del danno per l'inadempimento non può essere commisurato alle retribuzioni non percette, in quanto non risulta stipulata, per il caso di "reinserimento", alcuna pattuizione ne' sull'importo della retribuzione, ne' sulla durata del costituendo rapporto di lavoro. Lungi dal censurare la prospettata interpretazione del giudice di merito - come è già stato evidenziato - il ricorrente propone, inammissibilmente, una interpretazione diversa del contratto inter partes.
Ne risulta, quindi, pienamente giustificato (ai sensi dell'art. 1226 c.c.) - sulla base del prospettato accertamento di fatto incensurabile della sentenza impugnata - il ricorso alla liquidazione equitativa del danno, rimessa al prudente criterio valutativo del giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità - per quanto riguarda sia l'ammissibilità, sia il risultato della liquidazione equitativa - sempre che non sia inficiata da errori logici o giuridici (vedi, per tutte, Cass. n. 6414 del 2000). Anche il secondo motivo va, quindi, rigettato.
4. Pertanto il ricorso dev'essere integralmente rigettato. Non va provveduto, tuttavia, al regolamento delle spese processuali, in quanto gli intimati non si sono costituiti nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Nulla per spese.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2002