Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/06/2002, n. 8489
CASS
Sentenza 13 giugno 2002

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L'obbligo di costituire il rapporto di lavoro tra le parti, assunto contrattualmente, non è suscettibile di esecuzione in forma specifica quando non risultino indicati gli elementi essenziali del contratto da stipulare, non potendo il giudice sostituirsi alle parti nel determinarne il contenuto. (Nella specie, la scrittura privata intercorsa tra il dirigente e la società prevedeva un generico "obbligo di reinserimento", privo di specifico contenuto circa il concreto atteggiarsi del nuovo rapporto di lavoro).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/06/2002, n. 8489
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8489
    Data del deposito : 13 giugno 2002

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