CGARS, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 240
CGARS
Sentenza 13 aprile 2026

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  • Accolto
    Vizio di procedura e violazione principi partecipativi

    Il Tar ha ritenuto illegittimo il procedimento seguito dal Comune, in quanto la mera presa d'atto delle prescrizioni del parere VAS non era sufficiente, richiedendo un nuovo procedimento di approvazione. Le modifiche apportate non erano automatiche e necessitavano di una procedura aggravata, violando i principi di pubblicità, partecipazione e imparzialità.

  • Rigettato
    Danno economico attuale e concreto

    Il Tar ha respinto la domanda risarcitoria subordinata, non rilevando in capo al ricorrente un danno economico attuale e concreto derivante dall'atto lesivo, ormai annullato.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza per difetto di istruttoria e violazione principi partecipativi

    Il Collegio ha ritenuto che, nonostante l'erroneità del Tar nel riferire la presentazione di una inesistente osservazione, la classificazione del fondo come interamente agricolo abbia inciso negativamente sulla sua potenziale edificatoria, rendendo ammissibile l'impugnazione. Inoltre, le modifiche apportate al piano a seguito del parere VAS, pur non essendo obbligatorie, hanno costituito una rielaborazione che non può dirsi di dettaglio, incidendo sull'impianto complessivo del piano e richiedendo il riavvio del procedimento.

  • Improcedibile
    Reiezione appello principale e accoglimento appello incidentale

    L'appello incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la domanda risarcitoria era stata respinta in primo grado e non censurata nell'appello incidentale, e la domanda di annullamento è stata confermata in appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 240
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 240
    Data del deposito : 13 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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