Sentenza 6 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/10/2003, n. 14866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14866 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2003 |
Testo completo
ee 67308 ESENTI DA LISTRAZIONE ALL B N. 5 AI S MATERIA TRIBUTARIA 14866% REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POOLO D.P. 26/41986 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA ţia Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO R.G.N. 23886/99 Presidente Cron. 30050 Dott. Vittorio Glauco EBNER Rel. Consigliere Rep. Dott. Nino FICO Consigliere Ud. 22/11/02 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SEN TENZA sul ricorso proposto da: N. 67308 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 presso F rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
RISTORANTE SERGENTE DI AG IL & C SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA VIALE REGINA elettivamente 2002 MARGHERITA 294, presso lo studio dell'avvocato ANGELO 4243 VALLEFUOCO, che la difende unitamente all'avvocato -1- MARCO SANTARLASCI, giusta delega in calce;
controricorrente - - nonchè
contro
AG IL & C SNC;
- intimato -
avversO la sentenza n. 45/99 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 08/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/02 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo 66L'Ufficio Iva di Firenze notificava alla snc Ristorante Sergente",di NI LV & C., cinque avvisi di irrogazione di sanzioni relativi agli anni 1988, 1989 e 1990: tali atti venivano impugnati,con altrettanti ricorsi presentati il 31.5.1995 innanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Firenze. Successivamente, la contribuente chiedeva la definizione delle anzidette pendenze ai sensi dell'art.9 bis DPR 79/1997, convertito, con modificazioni, in L. 140/1997 e provvedeva ad effettuare i dovuti versamenti. Con sentenza n. 265/16/97 la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze che, nel frattempo,con ordinanza in data 15.1.1997, aveva rigettato l'istanza di sospensione degli atti impugnati - riteneva che le controversie non potessero definirsi ai sensi della normativa suindicata,in quanto, attesa la tardività dei ricorsi avverso tali atti impositivi, era da escludere che alla data - dell'1.4.1996,data di insediamento delle nuove Commissioni Tributarie esistesse una lite fiscale pendente, presupposto - necessario per la operatività della anzidetta sanatoria. L'appello della società avverso tale sentenza veniva accolto dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana con sentenza n.45/07/99,depositata l'8.7.1999, sul rilievo che una controversia è da ritenersi pendente e, quindi, sanabile, a prescindere dalla eventuale inammissibilità del ricorso che l'ha introdotta. I Giudici di appello dichiaravano quindi la estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere. Ricorre per cassazione il Ministero delle Finanze,con due mezzi di gravame. Si è costituita e resiste con controricorso la snc Ristorante Il Sergente di GO LV & C. Motivi della decisione Con un primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cpc e 9 bis DL 79/1997, convertito con modificazioni in L. 140/1997. del co тепбеrе unche Si duole che sia stata dichiarata cessata la materia relativamente all'avviso di irrogazione sanzioni n.200172/91( concernente l'omesso rilascio e l'incompleta compilazione di ricevute fiscali per il 1990), in relazione al quale la contribuente non aveva presentato istanza di definizione ai sensi dell'art.9 bis citato. -1- La censura è inammissibile,posto che, nonostante la formale deduzione di violazione di legge, introduce una questione di fatto nuova. In proposito, va osservato che dalla impugnata sentenza non è dato ricavare che il problema ora posto dalla A.F. circa la mancata - richiesta di definizione da parte della società del contesto di cui all'avviso n.200172/91,relativo al mancato rilascio ed alla incompleta compilazione di ricevute fiscali per il 1990 fosse - stato oggetto di rilievo in giudizio da parte dell'Ufficio. D'altro canto, la questione non è affatto pacifica( come sostiene I'A.F.),assumendo la società,nel controricorso, di avere invece condonato anche tale contenzioso. Pertanto,occorreva che la ricorrente Amministrazione specificasse nell'atto introduttivo di questo giudizio - quando ed in qual - modo avesse sottoposto ai Giudici di appello siffatto thema decidendi che si assume prospettato già in primo grado. Invece, sul punto il ricorso difetta della indispensabile autosufficienza, e pertanto non è dato a questa Corte di sindacare la rilevanza stessa del dedotto vizio di ultrapetizione in cui gli stessi Giudici sarebbero incorsi con il dichiarare estinto il giudizio anche in relazione al prima indicato avviso di irrogazione di sanzioni. Con un secondo motivo il ricorrente deduce ancora,ma sotto un diverso profilo,violazione del menzionato art.9 bis;
inoltre,violazione dell'art.5 DPR 636/1972 e dell'art.88 cpc;
infine,omessa pronuncia o omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia. I Giudici di appello erroneamente avrebbero ritenuto esservi pendenza di lite,non avendo considerato che i ricorsi erano stati notificati ad oltre tre anni di distanza dalla notifica degli atti impositivi,sicchè questi erano divenuti definitivi per mancata tempestiva impugnazione;
inoltre,che la estensione della sanatoria anche ai ricorsi inammissibili necessita di apposita previsione normativa, mancante, invece, nell'art.9 bis citato;
infine,che come documentato dall'Ufficio in sede di trattazione della istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati – la tardiva presentazione dei ricorsi era di per se stessa - indicativa dell'intento della contribuente di simulare la lite, al fine immediato di beneficiare della definizione agevolata delle irregolarità formali di cui all'art. 19 bis DL 41/1995,convertito con modificazioni in L. 85/1995. -2- La censura è priva di fondamento. L'art.9 bis del DL n.79/1997, convertito con modificazioni in L. 140/1997 contenente misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica ),prevede,per quanto in questa sede interessa,al comma 6,che “le liti fiscali,pendenti alla data del 1° aprile 1996 દ innanzi alle Commissioni tributarie in ogni stato e grado di giudizio,possono essere definite,mediante oblazione,a domanda del ricorrente....."; al comma 9 è poi specificato che “ai fini dei commi 6 e 7 si intende: a) per lite fiscale, la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato...". ove raffrontata con leAd avviso dell'A.F. tale formulazione previsioni normative di cui agli artt.3 quater DL 16/1993, conv.in L. 75/1993, e 2 quinquies DL 564/1994 conv.in L.656/1994( e in particolare con tale ultima disposizione, sostanzialmente riprodotta nella normativa ora in esame) che esplicitamente considerano pendente la lite anche nel caso che il ricorso presentato sia dichiarato o sia ritenuto inammissibile dall'Ufficio renderebbe chiaro l'intento del legislatore di escludere dalla possibilità di definizione ex art.9 bis citato le liti nascenti da ricorsi inammissibili. La soluzione prospettata non è condivisibile,alla stregua dell'inequivoco tenore letterale e logico della norma in esame,con la quale il legislatore con intento tipicamente deflativo del contenzioso in essere ha introdotto una autonoma e peculiare forma di definizione delle liti pendenti ( di valore fino a 30 milioni di lire) mediante "oblazione", in concomitanza con l'insediamento delle nuove Commissioni Tributarie. Pertanto,appare privo di decisorietà il richiamo fatto dall'Amministrazione ad altre analoghe disposizioni agevolative per i contribuenti,considerato per un verso che dall'art.9 bis citato non è dato ricavare alcun divieto di oblazione per le liti introdotte con ricorsi da considerarsi inammissibili e,per altro verso, che neppure nel testo originario del DL 79/1997 era contenuta alcuna disposizione che escludesse la definizione per liti siffatte : del resto è appena il caso di osservare che l'art.9 bis è stato aggiunto, in sede di conversione,dall'art. 10 della L.140/1997. -3- Tanto premesso - e considerato altresì che la soluzione del caso nel senso della possibilità di oblare comunque le liti( nei limiti di valore su richiamati),purchè pendenti, rende priva di concreta rilevanza la questione, sollevata dal ricorrente Ministero,circa il mancato esame, da parte della CTR,della dedotta simulazione della lite fiscale il ricorso deve essere rigettato. - Quanto alle spese del presente giudizio,si ravvisano giusti motivi di compensazione delle stesse.
PQM
La Corte,rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 novembre 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente C alle Orth IL CANCELLIERE dott jalg f DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 6 PTT 2009 IL CANCELLIERE C1 oggi, dott Luigi Riitano -4-