Legge 18 luglio 2025, n. 106

Commentari44

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  • 1pensioni all'estero 2026
    Annamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 1 gennaio 2026

  • 2Sfratti più rapidi e senza giudice
    Annamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 5 novembre 2025

    Legge annuale PMI: part-time incentivato per la pensione anticipata L'articolo 6 della “Legge annuale sulle PMI“, approvata dal Senato in via definitiva il 4 marzo 2026, introduce, tra le altre cose, nuove e importanti misure per favorire il passaggio generazionale e la flessibilità in uscita. Ponte verso la pensione anticipata per i dipendenti delle PMI La normativa introduce una sperimentazione per il biennio 2026-2027, mirata a facilitare la transizione dei lavoratori senior verso il riposo pensionistico. La misura è circoscritta a una platea di 1.000 dipendenti del settore privato, impiegati presso aziende con un organico non superiore a 50 unità. Per accedere a questo regime, i …

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  • 3Circolare Settimanale
    https://www.fiscoetasse.com/

    Tassa vidimazione libri sociali entro il 16.03; Saldo IVA 2025 entro il 16.03, Misure urgenti territori colpiti da eventi calamitosi; Portale ENEA al via INDICE LA SETTIMANA IN BREVE LE SCHEDE INFORMATIVE TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI 2026 ENTRO IL 16 MARZO Entro il 16.03.2026, le società di capitali dovranno effettuare il versamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali per l'anno 2026. La tassa è dovuta in misura fissa. SALDO IVA 2025 ENTRO IL 16 MARZO Entro il 16.03.2026 dovrà essere effettuato il versamento del saldo IVA relativo all'anno 2025 che risulta dalla relativa dichiarazione. In questa scheda riepiloghiamo la disciplina …

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  • 4Rivalutazione pensioni 2026: aumenti dal 1° gennaio
    Annamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 24 dicembre 2025

  • 5Spese di conservazione
    https://www.brocardi.it/

    Consulenza legale Q202646819 (Articolo 49 T.U.I.R. - Redditi di lavoro dipendente) «Innanzitutto, la precisazione - contenuta nel quesito - riguardo al fatto che l'IRA sia " tax deferred " (ovvero un piano a tassazione differita) è molto...» Consulenza legale Q202646643 (Articolo 16 T.U.I.R. - Detrazioni per canoni di locazione) «Valutazione preliminare In primo luogo, occorre richiamare l'art. 16- bis del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 ( Testo unico delle imposte sui redditi ), che disciplina...» Consulenza legale Q202646496 (Articolo 193 Codice crisi d'impresa - Sigilli) «Nel quesito si omette di evidenziare un aspetto di particolare importanza della vicenda, ovvero la circostanza che, …

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Giurisprudenza6

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  • 1Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 29/01/2026, n. 1418
    Provvedimento: Sentenza n. 1418/2026 Depositata il 29/01/2026 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica: NA LE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 12456/2025 depositato il 30/06/2025 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via G. Oberdan 1 80134 Napoli NA elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di: - …
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    • agevolazioni fiscali prima casa under 36·
    • giurisdizione tributaria·
    • art. 2 d.p.c.m. 159/2013·
    • periculum in mora·
    • art. 17 d.lgs. 446/1997·
    • revoca esenzione imposta sostitutiva·
    • annullamento avviso di liquidazione·
    • compensazione spese·
    • ISEE corrente·
    • ISEE ordinario·
    • art. 64 d.l. 73/2021·
    • art. 9 d.p.c.m. 159/2013·
    • circolare MEF 12/E 2021

  • 2Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/11/2025, n. 1199
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Sezione Lavoro La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 267 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025, vertente TRA (avv. Vittoria Sitra) Parte_1 appellante E (avv. Antonello Irtuso) Controparte_1 appellata Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Crotone. Licenziamento per superamento del periodo di comporto. …
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    • Convenzione ONU diritti persone con disabilità·
    • disabilità lavorativa·
    • giurisdizione Corte di giustizia UE·
    • discriminazione indiretta·
    • licenziamento per superamento periodo di comporto·
    • direttiva comunitaria 2000/78/CE·
    • art. 2 direttiva 2000/78/CE·
    • onere di cooperazione lavoratore·
    • art. 5 direttiva 2000/78/CE·
    • accomodamenti ragionevoli

  • 3Trib. Ravenna, sentenza 04/11/2025, n. 409
    Provvedimento: N. R.G. 732/2023 TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE Oggi 4 novembre 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft Teams; il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare; i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in …
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    • periodo di comporto·
    • art. 173 CCNL turismo·
    • art. 2110 c.c.·
    • discriminazione indiretta·
    • giurisprudenza Cassazione·
    • giurisprudenza CGUE·
    • diritto UE·
    • direttiva 2000/78/CE·
    • disabilità·
    • accomodamenti ragionevoli

  • 4Trib. Bari, sentenza 29/10/2025, n. 282
    Provvedimento: N. R.G. 399-2//2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Giuseppe Rana Presidente Dott.ssa Raffaella Simone Giudice Dott. Michele De Palma Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Letto il ricorso della con sede legale ed Parte_1 operativa in Turi (BA) (c.f. ), contenente domanda di accesso P.IVA_1 alla procedura di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (P.R.O.) con riserva e concessione delle misure protettive; Visto il decreto del 28.10.2024 con cui il Tribunale ha assegnato ex art. 44 co. 1 lett. a) alla Società …
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    • stato passivo·
    • nomina curatore·
    • insolvenza·
    • art. 106 CCII·
    • misure protettive·
    • liquidazione giudiziale·
    • art. 358 CCII·
    • art. 2 CCII·
    • domicilio digitale procedura·
    • art. 49 CCII·
    • art. 356 CCII·
    • piano di ristrutturazione

  • 5TAR Parma, sez. I, sentenza 24/12/2025, n. 600
    Provvedimento: Pubblicato il 24/12/2025 N. 00600/2025 REG.PROV.COLL. N. 00512/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA NON DEFINITIVA sul ricorso numero di registro generale 512 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Sgroi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Altavilla, Alberto Pizzoferrato, con domicilio digitale come da PEC da …
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    • conversione rito processuale·
    • carenza di interesse·
    • concorso pubblico·
    • annullamento atto amministrativo·
    • giurisdizione amministrativa·
    • autonomia e indipendenza avvocatura·
    • improcedibilità ricorso·
    • violazione/elusione giudicato·
    • art. 36 CCNL·
    • ottemperanza al giudicato
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Versioni del testo

  • Art. 1. Conservazione del posto di lavoro 1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidita' pari o superiore al 74 per cento, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non puo' svolgere alcun tipo di attivita' lavorativa. Il congedo e' compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefici economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo. Il periodo di congedo non e' computato nell'anzianita' di servizio ne' ai fini previdenziali. Il dipendente puo' comunque procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria dalla normativa vigente. Sono comunque fatte salve le disposizioni piu' favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.
    2. La certificazione delle malattie di cui al comma 1 e' rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore. Ai fini della verifica e del controllo delle condizioni previste, possono essere utilizzati i dati disponibili nel Sistema tessera sanitaria e nel fascicolo sanitario elettronico, secondo le modalita' definite dalla normativa vigente.
    3. Per le malattie di cui al comma 1 la sospensione dell'esecuzione della prestazione dell'attivita' svolta in via continuativa per il committente da parte di un lavoratore autonomo, di cui all' articolo 14, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 , si applica per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare.
    4. Decorso il periodo di congedo di cui al comma 1, il lavoratore dipendente, per lo svolgimento della propria attivita' lavorativa, ha diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalita' di lavoro agile ai sensi del capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81 .
    N O T E
    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni alle quali e' operato il rinvio.
    Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note all'art. 1:
    - Si riporta il testo dell' articolo 14 della legge 22 maggio 2017, n. 81 , recante: «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017:
    «Art.14 (Tutela della gravidanza, malattia e infortunio). - 1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attivita' in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente.
    2. In caso di maternita', previo consenso del committente, e' prevista la possibilita' di sostituzione delle lavoratrici autonome, gia' riconosciuta dall'articolo 4, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali, nonche' dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.
    3. In caso di malattia o infortunio di gravita' tale da impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi e' sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore e' tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.
    4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, valutati in 70.000 euro per l'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.».
    - Il Capo II della citata legge 22 maggio 2017, n. 81 reca: «Lavoro agile».
  • Art. 2. Permessi di lavoro per visite, esami strumentali
    e cure mediche 1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidita' pari o superiore al 74 per cento, previa prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, hanno diritto di fruire, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro, di ulteriori dieci ore annue di permesso, con riconoscimento dell'indennita' di cui al comma 2 e della copertura figurativa, per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonche' cure mediche frequenti. Il diritto di cui al primo periodo e' riconosciuto anche ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidita' pari o superiore al 74 per cento.
    2. Per le ore di permesso aggiuntive di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita e ai lavoratori compete un'indennita' economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia.
    3. Nel settore privato, l'indennita' di cui al comma 2 e' direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all'ente previdenziale.
    4. Nel settore pubblico, le amministrazioni competenti provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonche' del personale per il quale e' prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 1.240.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, che e' incrementato di un corrispondente importo a decorrere dall'anno 2026.
    5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
    6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, valutati in 20.900.000 euro per l'anno 2026, in 21.400.000 euro per l'anno 2027, in 21.800.000 euro per l'anno 2028, in 22.300.000 euro per l'anno 2029, in 22.700.000 euro per l'anno 2030, in 23.200.000 euro per l'anno 2031, in 23.700.000 euro per l'anno 2032, in 24.200.000 euro per l'anno 2033, in 24.700.000 euro per l'anno 2034 e in 25.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2035, e agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, valutati in 1.240.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .
    Note all'art. 2:
    - Si riporta il testo del comma 200, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014:
    «200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».
  • Art. 3. Istituzione di un fondo per l'istituzione e il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca e' istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per l'istituzione e il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti che sono stati affetti da malattie oncologiche, in favore di studenti meritevoli laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche ovvero che hanno conseguito una laurea delle professioni sanitarie.
    2. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i requisiti necessari per il conferimento dei premi di cui al comma 1, i parametri per l'individuazione degli studenti meritevoli e le modalita' di istituzione ed erogazione dei premi stessi da parte delle universita'.
    3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .
    Note all'art. 3:
    - Per i riferimenti al comma 200, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , si vedano le note all'articolo 2.