Sentenza 28 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/08/2003, n. 12615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12615 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2003 |
Testo completo
1 26 15 /03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: Presidente R.G. 3039/00 dott. Vincenzo CARBONE Consigliere Rep. 3349 dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere rel. Cron 26497 dott. Michele LO PIANO dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Ud. 25.3.2003 Consiglieredott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MU.NA.MI. S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresen- tante pro tempore UR LL, elettivamente domiciliata in Ro- ma, Via Caio Mario n. 13, presso lo studio dell'avv. Mario Cappel- leri, che la difende giusta delega in atti. ricorrente
contro
IMI Lease S.p.A., già SPEI Leasing S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Ombrone n. 14, presso lo studio dell'avv. Paolo Papanti Pelletier, che la difende, giusta delega in atti. controricorrente 744/2003 Oggetto: Pagamento somme avverso la sentenza n. 2636/99 della Corte d'appello di Roma, emes- sa il 3 marzo 1999 e depositata il 16 settembre 1999 (R.G. 1880/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 marzo 2003 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito l'avv. Mario Cappelleri;
udito l'avv. Paolo Papanti Pelletier;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Santi Consolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 1. Su istanza della MU.NA.MI. S.r.l., il Tribunale di Roma emise decreto ingiuntivo, nei confronti della Spei Leasing S.p.A., per il pagamento della somma di lire 101.877.090. 2. Contro il decreto ingiuntivo la Spei Leasing propose oppo- sizione eccependo l'avvenuto pagamento del dovuto a mezzo asse- gno regolarmente incassato. гие 3. La società opposta negò l'assunto avversario, deducendo che la fattura originaria era stata emessa dalla diversa e distinta so- cietà MU.NA.MI. ITALIA e che l'assegno era stato in realtà incassa- to da tale Mura ER socio della (MU.NA.MI. al 50% e fondato- re della MU.NA.MI. ITALIA S.r.l.
4. Il Tribunale di Roma, chiamato in causa il Mura, accolse l'opposizione e revocò il decreto ingiuntivo opposto. Il Tribunale ritenne che: era provato che la fornitura della merce era stata effettuata dalla MU.NA.MI. S.r.l. e non dalla MU.NA.MI. Italia S.r.l.; 2 - che l'assegno emesso della Spei Leasing S.p.A., per il paga- mento della fornitura, era stato incassato dal rappresentante della MU.NA.MI. Italia S.r.l.; - che nonostante ciò il pagamento aveva effetto liberatorio. Invero, premesso che «la norma dell'art. 1189 cod. civ. che riconosce effetto liberatorio al pagamento fatto dal debitore in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo, si applica, per identità di "ratio", all'ipotesi di pagamento effettuato, sia al credi- tore apparente, sia alla persona che appare autorizzata a riceverlo per conto del creditore, ed il pagamento sia riferibile con rapporto quanto meno di occasionalità necessaria alle incombenze dell' "accipiens", sempreché il debitore fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma al- tresì che il proprio erroneo convincimento sia stato determinato da ги un comportamento colposo del creditore che abbia fatto sorgere nel "solvens" in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispon- denza della realtà dei poteri rappresentativi dell' "accipiens"», il Tribunale ritenne che la Spei Leasing S.p.A. versava in buona fede allorquando aveva ritenuto che il Mura fosse legittimato a ricevere l'assegno per conto della MU.NA.MI. S.r.l., perché: a) «il Mura aveva sempre rappresentato la MU.NA.MI. S.r.l. nei rapporti tra le parti », come risultava dalle testimonianze assun- te;
b) «il Mura» aveva «consegnato alla Spei Leasing S.p.A. do- cumenti comprovanti l'avvenuta fornitura di merce a favore della 3 Educazione Tecnologica S.r.l.»>, utilizzatore;
c) «vi era quasi completa identità di denominazione sociale tra le due società»> ; Pertanto, secondo il Tribunale non poteva «ritenersi negligen- te o imprudente il comportamento» della debitrice Spei Leasing, che aveva «consegnato il titolo al soggetto che aveva rappresentato la società creditrice nella vicenda contrattuale ricevendo da questi la prova dell'avvenuta consegna della merce». Il Tribunale osservò ancora che la MU.NA.MI. S.r.l. aveva, a sua volta, tenuto «un comportamento colposo non provvedendo ad inviare tempestivamente alla Spei Leasing S.p.A. i documenti com- provanti l'effettuazione della fornitura ... né a comunicare che la persona che si era sempre occupata della vicenda contrattuale non aveva alcuna funzione all'interno della società ed attendendo circa due anni - "per ragioni interne alla società relative a chiarificazioni tra i soci" - prima di richiedere alla Spei Leasing S.p.A. il paga- mento delle somme oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo».
5. Propose appello la MU.NA.MI. S.r.l. che censurò la sen- tenza del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto la buona fede della Spei Leasing e la propria colpevole condotta.
6. La Spei Leasing chiese il rigetto dell'appello e propose ap- pello incidentale lamentando che ingiustamente il primo giudice ave- va disposto la compensazione delle spese del giudizio.
7. La Corte d'appello di Roma rilevò preliminarmente che la mancata citazione del Mura nel giudizio d'appello non comportava la 4 necessità di integrazione del contraddittorio. Nel merito respinse sia l'appello principale sia quello inciden- tale.
8. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso (illustrato da memoria) la MU.NA.MI. S.r.l. in li- quidazione.
9. Ha resistito con controricorso (illustrato da memoria) la IMI Lease S.p.A. (già Spei Leasing S.p.A.). Motivi della decisione 10. Con unico motivo si denuncia: Violazione e falsa appli- cazione degli artt. 1188 e 1189 c.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1176 c.c. Insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. ги Premesso che «al fine di qualificare come liberatorio il pa- gamento eseguito al creditore apparente, il debitore deve provare sia la propria buona fede, sia la colpevole condotta del creditore», si deduce quanto al primo requisito che «la Corte d'appello ha chia- ramente valutato la condotta della Spei Leasing con una sorta di malcelata indulgenza, quando avrebbe invece dovuto procedere con particolare rigore, giacché l'art. 1176 C.C. stabilisce che "nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio dell'at- tività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata"». Si deduce in particolare che la Corte d'appello non aveva con- siderato che, a prescindere dal soggetto cui era stato consegnato, 5 l'assegno circolare era stato emesso dalla debitrice in favore della MU.NA.MI. Italia S.r.l., e quindi di un soggetto diverso da quello che aveva fornito la merce e cioè la MU.NA.MI. S.r.l.; tale compor- tamento era sicuramente ingiustificabile anche perché altre fatture erano state in precedenza pagate alla MU.NA.MI. S.r.l.. Si deduce ancora che la Corte d'appello non aveva considerato l'entità della somma;
essa era tale da indurre il debitore ad una certa cautela nell'effettuare il pagamento. Infine, non era stata adeguatamente valutata la testimonianza resa dal signor RD. Quanto al secondo requisito, indicato in premessa, si deduce che la Corte di merito aveva adottato una motivazione del tutto in- sufficiente. " 10.1. Il ricorso è infondato. ги 10.1.1. Una precisazione è subito da fare: nel ricorso si affer- ma che l'assegno circolare, consegnato dalla Spei Leasing S.p.A. al Mura, sarebbe stato intestato alla MU.NA.MI. Italia S.r.l.. Questa è una circostanza del tutto nuova, che contrasta con l'accertamento del Tribunale e della Corte d'appello ed è smentita dalla difesa che la stessa ricorrente aveva adottata nel giudizio di ap- pello, laddove aveva dato per scontato che l'assegno era stato emes- so in suo favore (v. pag. 2 dell'atto d'appello). 10.1.2. Ciò precisato è da rilevare che non sussistono né le dedotte violazioni di legge né i denunciati vizi di motivazione. 10.1.3. Come si evince dalla motivazione della sentenza, la 6 Corte d'appello, come del resto in precedenza aveva fatto il Tribuna- le, non ha infatti disconosciuto il principio secondo cui il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al credito- re apparente, libera il debitore di buona fede, ai sensi dell'art. 1189 c.c., quando l'apparenza risulti giustificata da circostanze univoche e concludenti e la situazione di apparenza sia stata posta in essere dal comportamento colposo del creditore che abbia fatto sorgere nel debitore in buona fede una ragionevole presunzione sulla realtà dei poteri apparenti dell'accipiens ed ha anche valutato il comporta- mento del debitore sotto il profilo della diligenza nell'adempimento ancorché non abbia fatto esplicito riferimento all'art. 1176 c.c.. 10.1.4. Non sussistono neppure i vizi di motivazione denun- • ciati. Invero, la lettura della sentenza impugnata rende chiaro il per- corso logico ed argomentativo che ha indotto il giudice d'appello, anche sulla scorta delle considerazioni già svolte dal giudice di pri- mo grado, a ritenere che la consegna al Mura dell'assegno, intestato alla MU.NA.MI S.r.l. (creditore effettivo), sebbene il predetto Mura non avesse alcun potere rappresentativo della detta società, non fos- se imputabile a mancanza di diligenza del debitore (da ritenersi in buona fede) e trovasse la sua fonte in taluni comportamenti equivoci della creditrice. La motivazione della Corte di merito non può dirsi pertanto insufficiente né sul piano delle argomentazioni addotte né sul piano della logicità delle stesse. 7 Il vero è che con il ricorso - e ciò a prescindere dalla inesat- tezza riguardante il soggetto intestatario dell'assegno - la ricorrente propone un apprezzamento del materiale probatorio diverso da quello fatto dal giudice di merito, ma ciò esula dal campo di appli- cazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Quanto al denunciato vizio di contraddittorietà, il motivo di censura non indica quali sarebbero i punti di contraddizione della sentenza impugnata e pertanto si rivela per ciò stesso inammissibile. 11. Il ricorso è rigettato e la ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese in favore della resistente.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso e con- danna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese del giudizio di Cassazione, così liquidate: € 100,00 per spese (oltre spese generali ed accessori); € 4.000,00 per onorari. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 25 marzo 2003. Il Presidente Nu mberIl Consigliere est. сисорон DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Oggi.
2.8 AGO. 2003 Innocenzo Battista IL CANCELLIERE C1 Innocenze Battista 8