Sentenza 28 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/01/2002, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2002 |
Testo completo
0 1 2 2 . 0 68783 7 A 0 3 1 U 0 6 K X . A X R L . 6 L T D REPUBBLICA ITALIANA A A U L IN NOME DEL POPOLO ITALIA Q / A9 . E B D B I D A E I R T T S A T N 1 I N E 3 E S R A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE“ 1 S E I E . Oggetto T A N A TRIBUTI SEZIONE TRIBUTARIA M AGEVOLAZIONI TERREMOTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 5332/00 - Presidente Dott. Alfio FINOCCHIARO Consigliere Dott. Enrico ALTIERI 2633 Cron. Consigliere Dott. Massimo ODDO Consigliere Rep. Dott. Giuseppe MARZIALE Ud. 19/04/01 Dott. NI MERONE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN T ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD ISERNIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
IA ON;
intimato avversO la sentenza n. 61/99 della Commissione tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il 2001 928 03/03/99; LE 58783 N. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/01 dal Consigliere Dott. NI MERONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato GIACOBBE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. Fatto, svolgimento del processo e motivi del ricorso 1.1. ET NI, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere bene- ficiato della sospensione delle pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinquies del d.l. 26 maggio 1984, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi, presentata nell'anno successivo, ha detratto dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che non spettasse la detrazio- in aggiunta alla sospensione, ha rettificato la di- ne, chiarazione, rideterminando l'ammontare del reddito im- ponibile con esclusione della detrazione stessa. Quin- di, ha notificato al contribuente la cartella di paga- mento per la somma iscritta a ruolo. Il contribuente ha proposto ricorso vittoriosamente 2 sia in primo che in secondo grado. Ricorre dinanzi a questa Corte il Ministero delle finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133, 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 971, 13, comma 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449, 10, legge 28 febbraio 1986, n. 46, e 2 DPR 597/1973. La parte intimata non si è costituita.
2. Diritto e motivi della decisione 2.1. Il ricorso deve essere rigettato in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte.
2.2. L'Amministrazione finanziaria ripropone il tema della corretta interpretazione dell'art. 3, comma 2 bis del d.l. 30 dicembre 1985, n. 791, che questa Corte ha sempre letto in senso opposto a quello prospettato dal- la ricorrente, nonostante l'intervento della interpre- tazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Infatti, "l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni in 46 il quale prevede che lelegge 28 febbraio 1986, n. - somme relative a pagamenti delle imposte dirette, so- spesi in virtù dell'art. 13 quinquies del D.L. 26 mag- gio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984 n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i 3 residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla forma- zione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR in virtù della interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999 n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un' ulteriore agevolazione, consistente nella rideter- minazione dell'imponibile, dopo la scadenza della SO- spensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. N. 4945/2000; conf. 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001).
2.3. Ritiene il Collegio che non vi siano motivi per discostarsi dall'indirizzo giurisprudenziale oramai consolidato. Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato. Nulla è dovuto per le spese atteso che la parte vittoriosa non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 27 settembre 20 . 5 6 N 0 Il Consigliere estensore Il Presidente 1 O / I /4 A 9 R T (dr. NI Merone) (dr. Alfio Finocchiaro) A . R S . I P N . G D S - E L K R E B A D L A T I L S D U N A B E . E I S B T R A IL CANCELLIERE C1 N IAT IN T E DEPOSITATO S Innocenzo TT R E E A 2002 E C E B Oggi 28 GENN CANCELLIERE C1 Innocenzo TT 4