Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2025, n. 35436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35436 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
35436-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
In caso di diffusione del presente provvedimento ometuen aralità e gli altri cicativi, a norma dell art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
Composta da: AN NZ Anna OL ER LV
ET SI
RA IP
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
Presidente
Relatore
SENTENZA
Sent. n. sez. 1115 C.C. 11/07/2025 R.G.N. 7951/2025
NG PI, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari il 05/12/2024;
visti gli atti ed esaminato il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, ET SI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. Giuseppe Sansone, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni e la memoria dell'Avv. Maurizio Musu, difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. PI NG ha impugnato la sentenza con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari, ha applicato nei suoi confronti la pena di due anni di reclusione, subordinando la sospensione condizionale della pena alla partecipazione "con frequenza bisettimanale e al superamento con esito favorevole, di specifici percorsi di recupero, presso enti che si occupano di prevenzione e recupero di soggetti
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condannati per il delitto di maltrattamenti, per la durata di un anno e sei mesi da iniziare entro il periodo di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza" (così il dispositivo) È stato articolato un unico motivo di ricorso con cui si deduce il difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza;
l'accordo non avrebbe previsto l'obbligo di frequentazione del corso di recupero. Sotto altro profilo si assume che, in ragione del tempo di commissione del reato (fino al 2018), il Giudice non avrebbe potuto applicare retroattivamente-attesa la sua valenza sostanziale- la disposizione di cui all'art. 165, comma 5, cod. pen.,, introdotta con la legge n. 69 del 19 luglio 2019.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato.
2. La Corte di cassazione ha già spiegato, in tema di patteggiamento per i reati indicati nell'art. 165, comma quinto, cod. pen., che non sussiste il vizio di mancanza di correlazione tra richiesta e sentenza nel caso in cui il giudice subordini d'ufficio la sospensione condizionale della pena, alla cui concessione le parti hanno condizionato l'efficacia della pattuizione, alla partecipazione dell'imputato agli specifici percorsi di recupero di cui alla citata norma, trattandosi di condizione obbligatoria per legge, la cui applicazione è da ritenersi implicitamente accettata al momento della presentazione della richiesta (Sez. 6, n. 30720 del 2024, Rv. 286832). Assume nondimeno rilievo il tema dell'applicabilità della disposizione di cui all'art. 165, comma 5, cod. pen. ai fatti, come quello in esame, commessi prima della entrata della entrata in vigore della disposizione. Sul tema è stato condivisibilmente affermato, quanto all'art. 165, comma 5, cod. pen., che si tratta di una disposizione che, pur non rientrando nel trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 17 cod. pen., costituisce un requisito accessorio alla pena e concorre alla sua esecuzione in quanto impone prescrizioni ed oneri dal contenuto afflittivo tale da farle assumere una natura sostanziale;
la disposizione in parola trova dunque applicazione solo ai fatti commessi successivamente alla sua introduzione, secondo i principi stabiliti dagli artt. 2, 25 Cost. e 2 cod. pen. (Sez. 6, n. 40888 del 03/10/2024, P, 2024 Rv. 287196). Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al percorso di recupero ai sensi dell'art. 165, comma 5, cod. proc. en., che elimina.
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P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al percorso di recupero ai sensi dell'art. 165, comma 5, cod. proc.pen., che elimina
Così deciso in Roma l'11 luglio 2025
Il Consigliere estensore ET SI
Il Presidente AN NZ
Dispone, a norma dell'art. 52 d. Igs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della Cancelleria, sull'originale del provvedimento un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza, in qualsiasi forma l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 30 OTT 2025 TFUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott spina Cirimele
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Il Presidente