CASS
Sentenza 15 giugno 2023
Sentenza 15 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/06/2023, n. 25836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25836 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA TT OL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/01/2023 del TRIB. LIBERTA di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
sentite le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO udito il difensore E' presente l'avvocato ALVARO ANDREA del foro di PALMI in difesa di CA TT OL, che chiede l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 25836 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 04/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 3.1.2023, il Tribunale di Catania in sede di riesame ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 28 novembre 2022, che aveva applicato a CA CE PA la misura della custodia cautelare in carcere per due fattispecie di reato di cui alli art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. In particolare lo stesso veniva individuato nell'ambito di una articolata attività di indagine sul narcotraffico e sui rapporti tra esponenti del clan dei Cappello di Catania e la criminalità organizzata campana nel ruolo di corriere che dalla Calabria riforniva di cocaina il mercato catanese utilizzando una Alfa Romeo Giulietta tg. EV456XK. Le contestazioni riguardavano reiterate cessioni di cocaina in concorso con i congiunti CA RI, CA TU e IT US in favore di UN OR e ME IA (capo 2) nonché cessioni di cocaina in favore di PR TI (capo 3). Il quadro di gravità indiziaria in ordine al reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309 del 1990, desunto dall'attività captativa che consentiva di ricostruire le trasferte, le cessioni di cocaina ed i pagamenti non veniva contestato dalla difesa;
in sede di interrogatorio di garanzia peraltro l'indagato ammetteva le sue responsabilità dichiarando di "aver fatto scelte sbagliate". Ritenuto altresì il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274 lett. c) cod.proc.pen., veniva applicata quale unica misura idonea la custodia cautelare in carcere. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunciando, a mezzo di difensore, con un unico motivo di ricorso la violazione di legge ex art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 274, 275, 275 bis cod.pen., 284 e 309 cod.proc.pen. nonché ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. Assume che l'ordinanza impugnata non ha chiarito da dove abbia desunto il pericolo attuale e concreto di reiterazione del reato valorizzando solo i precedenti penali neppure conducenti rispetto al reato per cui si procede. Inoltre ha violato il principio di adeguatezza della misura tenuto conto del tempo trascorso dalla commissione dei fatti e della circostanza che é intervenuta la confessione dell'indagato. Censura altresì l'ordinanza impugnata laddove ha ritenuto che la misura degli arresti domiciliari, con la modalità di controllo del braccialetto elettronico, sia 7 idonea a scongiurare il pericolo di fuga ma non ad impedire i possibili contatti illeciti dell'indagato con altri soggetti non valutando peraltro la specifica prescrizione di cui all'art. 284 comma 2, cod.proc.pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é manifestamente infondato. L'ordinanza impugnata si é posta nel solco dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui il pericolo di reiterazione criminosa va valutato in ragione delle modalità e circostanze del fatto e della personalità dell'imputato. Ed invero il tribunale con motivazione logica e puntuale dopo aver esaminato il quadro di gravità indiziaria, sul quale peraltro non si incentra l'oggetto del presente procedimento in ragione della confessione resa dall'indagato, ha ritenuto nella specie la sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione di reati della stessa specie in considerazione dei precedenti penali del prevenuto, delle modalità della condotta reiterate e programmate in modo sistematico ed inserite nell'ambito dei contatti tra i fornitori di cocaina ed esponenti della criminalità organizzata siciliana, nell'ambito dei quali il prevenuto svolgeva l'attività dì corriere. Ha altresì evidenziato come l'ammissione dei fatti da parte dell'indagato non risulti indicativa di resipiscenza essendo intervenuta a fronte di un quadro probatorio già chiaro e peraltro nel tentativo di celare le responsabilità dei congiunti nell'attività in questione. Quanto poi alla risalenza dei fatti, tale circostanza è stata posta logicamente in correlazione non già con un mutamento di vita derivante dalla rescissione dei legami illeciti quanto dall'arresto in flagranza del complice. Con riguardo alla possibilità di tutelare le esigenze cautelari individuate con la misura degli arresti domiciliari con il presidio del braccialetto elettronico, il Tribunale ha condivisibilmente osservato che tale misura sarebbe idonea a scongiurare la fuga ma non invece ad interrompere i consolidati rapporti illeciti dell'indagato. Anche sul punto, dunque, la motivazione è logica, corretta, scevra da tautologie e aporie logiche escludendo, in ragione della personalità dell'indagato, che il regime cautelare a base anche fiduciaria pur se presidiato dagli strumenti di controllo elettronico, potrebbe considerarsi assistito da una favorevole prognosi rispetto alla tutela delle ravvisate esigenze cautelari. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della 3 soma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. ((cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma ter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso il 4.4.2023
sentite le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO udito il difensore E' presente l'avvocato ALVARO ANDREA del foro di PALMI in difesa di CA TT OL, che chiede l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 25836 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 04/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 3.1.2023, il Tribunale di Catania in sede di riesame ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 28 novembre 2022, che aveva applicato a CA CE PA la misura della custodia cautelare in carcere per due fattispecie di reato di cui alli art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. In particolare lo stesso veniva individuato nell'ambito di una articolata attività di indagine sul narcotraffico e sui rapporti tra esponenti del clan dei Cappello di Catania e la criminalità organizzata campana nel ruolo di corriere che dalla Calabria riforniva di cocaina il mercato catanese utilizzando una Alfa Romeo Giulietta tg. EV456XK. Le contestazioni riguardavano reiterate cessioni di cocaina in concorso con i congiunti CA RI, CA TU e IT US in favore di UN OR e ME IA (capo 2) nonché cessioni di cocaina in favore di PR TI (capo 3). Il quadro di gravità indiziaria in ordine al reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309 del 1990, desunto dall'attività captativa che consentiva di ricostruire le trasferte, le cessioni di cocaina ed i pagamenti non veniva contestato dalla difesa;
in sede di interrogatorio di garanzia peraltro l'indagato ammetteva le sue responsabilità dichiarando di "aver fatto scelte sbagliate". Ritenuto altresì il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274 lett. c) cod.proc.pen., veniva applicata quale unica misura idonea la custodia cautelare in carcere. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunciando, a mezzo di difensore, con un unico motivo di ricorso la violazione di legge ex art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 274, 275, 275 bis cod.pen., 284 e 309 cod.proc.pen. nonché ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. Assume che l'ordinanza impugnata non ha chiarito da dove abbia desunto il pericolo attuale e concreto di reiterazione del reato valorizzando solo i precedenti penali neppure conducenti rispetto al reato per cui si procede. Inoltre ha violato il principio di adeguatezza della misura tenuto conto del tempo trascorso dalla commissione dei fatti e della circostanza che é intervenuta la confessione dell'indagato. Censura altresì l'ordinanza impugnata laddove ha ritenuto che la misura degli arresti domiciliari, con la modalità di controllo del braccialetto elettronico, sia 7 idonea a scongiurare il pericolo di fuga ma non ad impedire i possibili contatti illeciti dell'indagato con altri soggetti non valutando peraltro la specifica prescrizione di cui all'art. 284 comma 2, cod.proc.pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é manifestamente infondato. L'ordinanza impugnata si é posta nel solco dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui il pericolo di reiterazione criminosa va valutato in ragione delle modalità e circostanze del fatto e della personalità dell'imputato. Ed invero il tribunale con motivazione logica e puntuale dopo aver esaminato il quadro di gravità indiziaria, sul quale peraltro non si incentra l'oggetto del presente procedimento in ragione della confessione resa dall'indagato, ha ritenuto nella specie la sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione di reati della stessa specie in considerazione dei precedenti penali del prevenuto, delle modalità della condotta reiterate e programmate in modo sistematico ed inserite nell'ambito dei contatti tra i fornitori di cocaina ed esponenti della criminalità organizzata siciliana, nell'ambito dei quali il prevenuto svolgeva l'attività dì corriere. Ha altresì evidenziato come l'ammissione dei fatti da parte dell'indagato non risulti indicativa di resipiscenza essendo intervenuta a fronte di un quadro probatorio già chiaro e peraltro nel tentativo di celare le responsabilità dei congiunti nell'attività in questione. Quanto poi alla risalenza dei fatti, tale circostanza è stata posta logicamente in correlazione non già con un mutamento di vita derivante dalla rescissione dei legami illeciti quanto dall'arresto in flagranza del complice. Con riguardo alla possibilità di tutelare le esigenze cautelari individuate con la misura degli arresti domiciliari con il presidio del braccialetto elettronico, il Tribunale ha condivisibilmente osservato che tale misura sarebbe idonea a scongiurare la fuga ma non invece ad interrompere i consolidati rapporti illeciti dell'indagato. Anche sul punto, dunque, la motivazione è logica, corretta, scevra da tautologie e aporie logiche escludendo, in ragione della personalità dell'indagato, che il regime cautelare a base anche fiduciaria pur se presidiato dagli strumenti di controllo elettronico, potrebbe considerarsi assistito da una favorevole prognosi rispetto alla tutela delle ravvisate esigenze cautelari. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della 3 soma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. ((cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma ter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso il 4.4.2023