Sentenza 20 gennaio 2004
Massime • 1
L'opposizione alla richiesta di archiviazione è inammissibile non solo quando non contiene l'indicazione degli ulteriori mezzi di prova ritenuti necessari, ma anche quando tale indicazione, pur formalmente presente, si risolva nella proposizione di temi d'indagine e di mezzi di prova chiaramente superflui, non pertinenti o irrilevanti, nonché nei casi di ritenuta inutilità delle indagini richieste o, ancora, quando gli elementi di prova proposti siano privi dei necessari caratteri di specificità e concretezza (fattispecie in cui il giudice aveva ritenuto irrilevanti le indagini richieste, aventi ad oggetto l'assunzione di testi già sentiti dalla polizia giudiziaria nell'imminenza dei fatti).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/01/2004, n. 17597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17597 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 20/01/2004
Dott. BATTISTI Mariano - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 67bis
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 011871/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ET ND, N. IL 25/08/1950;
nel procedimento
contro
:
GO SS, N. IL 24/12/1976;
avverso DECRETO del 18/12/2002 GIP TRIBUNALE di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del P.G. Dr. DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
ET ND, persona offesa nel procedimento instaurato nei confronti di GO SS per il delitto di lesioni colpose in suo danno commesso in Genova il 6 ottobre 1999, ha proposto ricorso, a mezzo del suo difensore, avverso il decreto 18 dicembre 2002 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova che ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta contro la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero e regolarmente comunicata.
A fondamento del ricorso si deduce la violazione dell'art. 410 comma 3 del c.p.p. perché erroneamente il giudice avrebbe dichiarato inammissibile l'opposizione, disponendo l'archiviazione del procedimento, in mancanza dei presupposti cui la citata norma subordina la possibilità per il giudice di provvedere de plano. In particolare il giudice avrebbe illegittimamente disposto l'archiviazione in presenza di entrambi gli elementi indicati dall'art. 410 c.p.p. (oggetto dell'investigazione suppletiva e relativi elementi di prova).
Il ricorso essere dichiarato inammissibile in conformità delle richieste del Procuratore generale presso questa Corte. Il provvedimento impugnato ha dichiarato inammissibile l'opposizione perché ha condiviso la richiesta del pubblico ministero di ritenere infondata la notizia di reato e ha inoltre rilevato che le indagini richieste non erano rilevanti e che i testi indicati erano già stati sentiti dalla polizia giudiziaria nell'imminenza dei fatti. Il giudice pertanto, con il suo provvedimento, ha ritenuto esistenti entrambi i presupposti che gli consentivano di provvedere de plano sulla richiesta senza la fissazione dell'udienza prevista dal combinato disposto degli artt. 410 comma 3^, 409 comma 2^ e 127 c.p.p.: l'inammissibilità dell'opposizione e l'infondatezza della notizia di reato.
Su questo secondo aspetto la valutazione dell'infondatezza della notizia di reato non è censurabile in sede di legittimità. Per quanto riguarda invece il primo aspetto (inammissibilità dell'opposizione) è sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa Corte che, in più occasioni, ha riaffermato il principio secondo cui l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile, con il decreto previsto dall'art. 410 comma 2^ c.p.p., non solo nei casi in cui non vengano indicate le investigazioni suppletive e i relativi elementi di prova ma, altresì, nei casi di ritenuta inutilità delle indagini richieste, ovvero nel caso di mezzi di prova chiaramente superflui, non pertinenti o irrilevanti ovvero ancora quando gli elementi di prova proposti siano privi dei necessari caratteri di specificità e concretezza (cfr. Cass., sez. 4^, 18 marzo 1999 n. 871, Raggi;
sez. 6^, 16 maggio 1997 n. 1973, Vitale;
30 ottobre 1997 n. 4229, Nannarone). La valutazione sulle caratteristiche indicate, che rendono inammissibile l'opposizione, è naturalmente riservata al giudice di merito che deve adeguatamente motivare il suo convincimento sulla superfluità, inutilità, aspecificità ecc. delle investigazioni richieste. A questo compito il provvedimento impugnato non si è sottratto perché ha fondato la superfluità dell'accertamento richiesto sulla circostanza della già avvenuta audizione delle due persone informate.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso conseguono le pronunzie di cui al dispositivo.
Con riferimento a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza 13 giugno 2000 n. 186 si rileva che non si ravvisano ragioni per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2004. Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2004