Sentenza 19 gennaio 2002
Massime • 1
L'effetto interruttivo degli atti introduttivi di un giudizio, con il correlato effetto sospensivo, fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, previsto dall'art. 2945, secondo comma cod. civ., opera limitatamente ai diritti azionati; tale regola, applicata al rapporto di lavoro, comporta che il ricorso con il quale un lavoratore subordinato azioni determinati diritti che assume nascenti da un certo rapporto di lavoro, non ha alcuna efficacia interruttiva sulla prescrizione relativa ad altri diritti fondati sullo stesso rapporto, ne' la durata del primo processo, fino al passaggio in giudicato della sentenza, influisce sul decorso della prescrizione dei diritti azionati.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2002, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. BRUNO D'ANGELO - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - rel. Consigliere -
Dott. ARCANGELO DE BIASE - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AZIENDA SICILIANA TRASPORTI (AST) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO DE VICO 4, presso lo studio dell'avvocato GALANTE GIULIANA, rappresentato e difeso dall'avvocato TROTTA PIETRO, giusta delega atti;
- ricorrente -
contro
LO LU;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 07502/99 proposto da:
LO LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA INIZZA 45, presso lo studio dell'avvocato BORROMEO CARLO, rappresentato e difeso dall'avvocato CATALDO FRANCESCO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
AZIENDA SICILIANA TRASPORTI (AST), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO DE VICO rappresentato e difeso dall'avvocato TROTTA PIETRO C/O GALANTE GIULIANA, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 29/98 del Tribunale di SIRACUSA, depositata il 08/04/98 R.G.N. 3267/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/01 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo del ricorso principale, rigetto degli altri motivi;
rigetto del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
Con ricorso al TO di Siracusa, depositato il 24 marzo 1993, il signor IA OL esponeva di aver lavorato alle dipendenze dell'AST (Azienda Siciliana Trasporti) fino al 5 settembre 1988, con la qualifica di autista (liv. 7) ma svolgendo di fatto le mansioni superiori di capo movimento di terza classe (liv. 5); che il Tribunale di Siracusa, con sentenza 21.4.1986, aveva condannato l'AST a corrispondergli le retribuzioni corrispondenti alle mansioni svolte fino al 17 marzo 1986; che tale diritto doveva essergli riconosciuto fino alla conclusione del rapporto;
che doveva essergli altresì riconosciuto il lavoro straordinario svolto per quaranta minuti al giorno, tenuto conto che il lavoro degli impiegati è pari a sei ore giornaliere e non sei ore e quaranta minuti;
che doveva essere rideterminato il trattamento di fine rapporto e dovevano essere corrisposte altre differenze per 13^ e 14^ mensilità. Chiedeva, quindi, che, accertato lo svolgimento delle superiori mansioni fino alla conclusione del rapporto, fosse dichiarato il suo diritto: a) alle conseguenti differenze mensili tra il trattamento corrisposto e quello dovuto;
b) alla corresponsione di 40 minuti di lavoro straordinario per ogni giornata lavorativa;
c) al ricalcolo del lavoro straordinario diurno, notturno e/o festivo, tenuto conto della retribuzione del capo movimento e del divisore 156; d) alle conseguenti differenze spettanti per 13^ e 14^ mensilità e gratifica pasquale (quest'ultima fino al 31.12.1979), nonché per le ferie godute e non godute;
e) al ricalcolo della indennità di buonuscita al 31.5.1982 e del TFR al 5.9.1988, conglobando nella retribuzione base gli importi di cui sopra.
Chiedeva, quindi, condannarsi l'AST al pagamento della residua somma di lire 107.000.000 (tenuto conto di quanto già corrisposto in relazione alla sentenza del Tribunale di Siracusa sopra ricordata), comprensiva di svalutazione ed interessi al 12.9.1990, oltre svalutazione e interessi per il periodo successivo. L'AST, costituitasi, contestava la domanda, eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale e la preclusione nascente dal giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale di Siracusa, atteso che, con riferimento al periodo 21.2.1977/17.3.1986, l'Azienda era stata condannata a corrispondere al OL la differenza tra la retribuzione corrisposta e quella spettante agli impiegati di quinto livello, e che doveva ritenersi inammissibile la richiesta di pagamento di 40 minuti di lavoro straordinario, non dedotta nel precedente giudizio. La convenuta richiedeva, inoltre, la riunione della causa con altra pendente davanti al TO di Siracusa, relativa alla rideterminazione del trattamento di fine rapporto in relazione al lavoro straordinario svolto in modo continuativo. Operata la riunione ed istruita la causa mediante prove per testi e prove documentali, con sentenza non definitiva del 14 giugno 1994 il TO accoglieva parzialmente la domanda;
espletata consulenza tecnica, con sentenza del 24 gennaio/7 febbraio 1995, condannava l'AST a pagare al OL: a) L.
2.846.303 a titolo di differenze retributive per il livello superiore;
b) L. 458.026 per differenza di 13^ e 14^ mensilità; c) L.
2.908.421 per lavoro straordinario calcolato sul differente livello;
d) L.
5.390.632 per quaranta minuti giornalieri di straordinario;
e) L. 17.200.000 per differenza di TFR;
il tutto oltre interessi e rivalutazione. L'AST proponeva appello avverso le predette sentenze, ribadendo le eccezioni di rito e di merito svolte in primo grado e muovendo specifiche censure alle sentenze impugnate.
IA OL si costituiva e contestava l'appello, proponendo appello incidentale avverso la parte della sentenza di primo grado che aveva accolto l'eccezione di giudicato.
Con sentenza del 13 marzo/8 aprile 1998 il Tribunale di Siracusa rigettava entrambi gli appelli e compensava tra le parti le spese del grado.
Il Tribunale, rilevato che il TO aveva respinto l'eccezione di prescrizione sia per la sussistenza di atti interruttivi, quali il ricorso gerarchico proposto dal lavoratore il 5.2.1988 e l'azione proposta con ricorso notificato il 27.3.1993, sia per la sospensione della prescrizione determinata dalla pendenza del giudizio relativo al riconoscimento delle mansioni superiori, giudizio conclusosi con sentenza di questa Corte del 20 aprile 1990, osservava che la censura dell'AST circa il lasso temporale (oltre cinque anni) intercorso tra il ricorso gerarchico (5.2.88) e la notifica del ricorso giudiziario (27.3.93) era fondata;
rigettava però la censura dell'appellante principale relativa all'oggetto limitato del giudizio definito in Cassazione (le mansioni superiori espletate fino al 1986), osservando che "i giudizi instaurati dal OL riguardano infatti comunque pretese retributive fondate sul medesimo rapporto di lavoro"; e che appariva comunque decisivo un ulteriore atto stragiudiziale avente efficacia interruttiva: la lettera inviata dal lavoratore all'AST il 4.10.1990, "con la quale il OL fa presente di essere rimasto in servizio con le stesse mansioni riconosciutegli dal Tribunale di Siracusa anche nel periodo successivo a tale sentenza e chiede di conoscere le decisioni che l'azienda avrebbe inteso assumere, in tal modo manifestando chiaramente il proposito di esercitare i propri diritti"; di conseguenza la prescrizione non era maturata. I giudici di secondo grado rigettavano poi la censura di mancato rilievo della tardività della controeccezione di interruzione della prescrizione, osservando che all'udienza del 16 novembre 1993 la difesa del OL aveva indicato a verbale, come atto interruttivo della prescrizione, la lettera datata 3.10.1990.
Sottolineavano la diversità delle domande introdotte con i vari ricorsi poi riuniti, trattandosi di azioni aventi petitum e causa petendi diversi;
rilevavano la novità del rilievo relativo alla misura dell'orario di lavoro degli impiegati (che sarebbe stato ridotto, dal luglio 1988 in poi, da 6 ore e 40 minuti a 6 ore e 30 minuti), non essendo stato formulato in primo grado. Il Tribunale osservava, infine, che anche l'appello incidentale era infondato, avendo correttamente il TO ritenuto la sussistenza del giudicato sulle differenze retributive correlate alle superiori mansioni riconosciute, per le quali vi era stata la condanna con la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 76 del 17 marzo 1986; la domanda del OL poteva, pertanto, essere accolta solo per il periodo successivo alla sentenza predetta, dovendosi escludere che, come sosteneva l'appellante incidentale, il ricorso introduttivo dell'attuale giudizio avesse inteso instaurare il giudizio sul quantum per il periodo 21.2.1977/17.3.1986 (per il quale sussisteva solo una pronuncia sull'an), e il giudizio sull'an e sul quantum per il periodo successivo.
Per la cassazione della sentenza di secondo grado ricorre, formulando tre motivi di censura, l'Azienda Siciliana Trasporti (AST).
IA OL resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, articolato in due motivi, cui resiste, con controricorso, l'AST. L'Azienda ha depositato memoria. Motivi della decisione
Ricorso principale e ricorso incidentale vanno preliminarmente riuniti (art. 335 c.p.c.). Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e segg. c.c., 416 e 420 c.p.c., nonché vizio di motivazione.
Censura la decisione del Tribunale: a) laddove ha riconosciuto effetto sospensivo alla pendenza del primo giudizio, definito dalla Cassazione nell'anno 1990; b) laddove ha riconosciuto effetto interruttivo alla lettera inviata dal OL il 3.10.1990 (e non, come indicato in sentenza, il 4.10.1990); c) nella parte in cui ha disatteso la censura di decadenza della controeccezione di interruzione della prescrizione.
In ordine al primo punto deduce che l'effetto sospensivo derivante dalla pendenza di una controversia opera limitatamente ai diritti azionati;
e poiché il giudizio conclusosi con la sentenza della Corte di Cassazione riguardava le differenze retributive relative all'esercizio delle mansioni superiori fino alla data del 21.4.1986, nessun effetto sospensivo poteva operare relativamente alle pretese retributive per il periodo successivo. Quanto alla lettera inviata il 3.10.1990 assume che tale atto contiene esplicitamente una richiesta di chiarimenti in ordine ai comportamenti che l'AST avrebbe ritenuto di adottare, per cui nessun effetto interruttivo può esserle attribuito.
In subordine rileva che, ove si potesse e dovesse attribuire tale efficacia, questa sarebbe limitata allo specifico oggetto della richiesta (differenze retributive relative al riconoscimento del livello superiore) e non sarebbe estensibile alle altre pretese. Quanto alla eccezione di interruzione, osserva che il Tribunale ha rilevato che tale controeccezione era stata formulata nel verbale dell'udienza del 16 novembre 1993, senza però notare che questa era la terza udienza, per cui la decadenza si era già realizzata. Il motivo è, nei limiti di seguito precisati, fondato. L'art. 2943 c.c. dispone, al primo comma, che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. Il secondo comma dell'art. 2945 statuisce, poi, che se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 2943 (notificazione di un atto introduttivo di un giudizio, domanda proposta nel corso di un giudizio), la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
È di tutta evidenza che l'effetto interruttivo degli atti introduttivo di un giudizio, con il correlato effetto sospensivo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce in giudizio, opera limitatamente ai diritti azionati.
Non ogni domanda ha effetto interruttivo della prescrizione, ma soltanto quella con cui l'attore chiede il riconoscimento e la tutela giuridica di quel diritto del quale si eccepisca poi la prescrizione (Cass., 14 giugno 1988 n. 4031; 5 giugno 1979 n. 3174). Tale regola opera anche per il rapporto di lavoro, all'interno del quale sussistono una serie di diritti del lavoratore, di carattere retributivo e non, per cui è errata la motivazione con la quale il Tribunale ha riconosciuto effetto interruttivo-sospensivo al giudizio conclusosi nel 1990 nei confronti di tutte le domande proposte nel presente giudizio per il fatto che "riguardano infatti comunque pretese retributive fondate sul medesimo rapporto di lavoro", come se il fatto che il lavoratore abbia chiesto il riconoscimento giudiziale di una specifica pretesa retributiva valga ad interrompere la prescrizione anche per le pretese non azionate. Delle altre due censure sollevate con il motivo (errata interpretazione della lettera inviata il 3 o il 4 ottobre 1990, mancato rilievo della decadenza della relativa controeccezione, in quanto formulata ad una udienza che era la terza del procedimento di primo grado), assume evidente carattere pregiudiziale la seconda. Dall'esame degli atti processuali - consentita alla Corte quando venga denunciato, come nella specie, un error in procedendo - si rileva che il TO fissava per la trattazione del ricorso depositato il 24.3.1993 l'udienza del 13 luglio 1993; che nel corso di tale udienza l'avv. Cataldo, difensore del OL, contestava genericamente quanto dedotto da controparte, e l'avv. Fazzina, difensore della AST, insisteva nelle deduzioni formulate nella memoria di costituzione.
Il TO, riservatosi, accoglieva l'eccezione di prescrizione per il periodo antecedente il 21.5.1988, ammettendo le prove testimoniali relativamente al periodo 21.5.88/5.9.1988 e fissando l'udienza del 16 novembre 1993 per l'escussione dei testi;
rilevata, poi, la pendenza, davanti ad altro magistrato della stessa Pretura, di separati procedimenti riguardanti il ricalcolo dello straordinario e quello dell'indennità di buonuscita (capi c ed e del ricorso), rimetteva gli atti al TO Dirigente per la eventuale riunione. Con provvedimento del 2 novembre 1993 il Consigliere TO Dirigente disponeva che il procedimento iscritto al n. 1935/91, già assegnato alla dott.ssa Bajardi, fosse chiamato all'udienza del 16 novembre 1993 innanzi alla dott.ssa Carlesso per l'eventuale riunione al procedimento iscritto al n. 761/93; dichiarava non luogo a provvedere in merito alla richiesta di riunione con il procedimento n. 3201/90, in quanto quest'ultimo risultava già definito con sentenza emessa il 22 luglio 1993. Solo all'udienza del 16 novembre 1993 (la seconda davanti al TO, non potendosi tener conto della comparizione delle parti davanti al Consigliere TO ai fini della decisione sulla chiamata delle varie cause davanti ad uno stesso magistrato) il difensore di IA OL chiedeva l'ammissione delle prove testimoniali anche per il periodo precedente a quello indicato dal TO, "tenuto conto dell'atto interruttivo della prescrizione costituito dalla lettera 3.10.1990".
Ne consegue la tardività di tale eccezione, atteso che è pacifico che "la deduzione della sussistenza di atti interruttivi della prescrizione di un credito del lavoratore, in replica alla relativa eccezione formulata dal datore di lavoro, si configura come una controeccezione in senso stretto, e quindi soggetta al regime delle preclusioni e decadenze previsto nel rito del lavoro dagli artt. 416 e 437 c.p.c." (v. Cass., 28 aprile 1994 n. 4094; 7 dicembre 1996 n. 10904; 1^ ottobre 1997 n. 9589). La controeccezione alla eccezione di prescrizione, ritualmente formulata dall'AST nella memoria difensiva, avrebbe dovuto, infatti, essere proposta nella prima udienza (quella del 16 luglio 1993). Il Tribunale avrebbe dovuto rilevare la fondatezza della censura mossa sul punto dall'appellante principale.
L'accoglimento di tale profilo di illegittimità rende superfluo l'esame dell'altra censura, relativa alla pretesa erronea interpretazione della lettera inviata dal OL nell'ottobre 1990. Con il secondo motivo la difesa della ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 420 c.p.c., dell'art. 2120, primo comma, c.c., così come sostituito dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e dell'art. 112 c.p.c.; nonché
vizio di motivazione.
Osserva che dal OL erano stati presentati due distinti ricorsi, sui quali, dopo la riunione, si erano pronunciati prima il TO e poi il Tribunale.
Con il primo, depositato in data 8.7.1991, il lavoratore aveva chiesto la riliquidazione del TFR, con il computo del lavoro straordinario prestato nell'ultimo anno di servizio, e remunerato in L. 470.953, mediante la moltiplicazione di tale importo per gli anni di servizio (31 anni e sei mesi).
Con il secondo, depositato nel 1993, lo stesso OL aveva chiesto sempre la riliquidazione del TFR "conglobando nella retribuzione normale base di computo gli importi...limitatamente alle differenze spettanti per le mensilità aggiuntive". Deduce che, nel costituirsi nel primo giudizio, l'AST aveva eccepito l'infondatezza della domanda, in quanto in contrasto con il disposto del primo comma dell'art. 2120 c.c., rilevando che, tutt'al più, il lavoro straordinario avrebbe potuto essere computato solo in relazione alla quota di TFR di tale anno. Costituendosi nel secondo giudizio, l'Azienda aveva eccepito l'inammissibilità della domanda di riliquidazione del trattamento di fine rapporto, in quanto in contrasto con il principio dettato dall'art. 420 c.p.c., nella parte in cui consente la modificazione delle domande proposte con il ricorso solo alla prima udienza e in presenza di gravi motivi, principio che non può essere surrettiziamente violato mediante la proposizione di altro ricorso contenente una modificazione od un ampliamento delle stesse domande;
in subordine, la domanda avrebbe potuto "essere presa in considerazione solo nel suo reale contenuto (limitatamente alle differenze spettanti per le mensilità aggiuntive)".
Il Tribunale ha rigettato le censure avverso la globale riliquidazione del TFR, operata dal TO, con motivazione non pertinente e confusa.
Il motivo non è fondato.
Se è vero, infatti, che l'art. 420 del codice di rito dispone, nell'ultima parte del primo comma, che le parti possono modificare le domande (nonché le eccezioni e conclusioni) già formulate solo se ricorrono giusti motivi e previa autorizzazione del giudice, è anche vero che la -1 ratio della disposizione si ricava dalla struttura del rito speciale e dal dibattito svoltosi in sede di lavori preparatori:
evitare che la introduzione, nel processo, di nuove istanze comprometta il rapido svolgimento dello stesso, coordinato alle più rigorose garanzie della difesa e del contraddittorio ma ispirato al principio della trattazione orale della causa e della sua conduzione attraverso il diretto e dialettico contatto tra il giudice e le contrapposte difese.
Da ciò consegue che non è precluso alla parte, che abbia già proposto, con un primo ricorso, determinate domande, di proporne altre, nei confronti del medesimo convenuto, con un nuovo e separato ricorso (Cass., 15 febbraio 1997 n. 1434; 25 luglio 2000 n. 9764). I ricorsi così autonomamente proposti resteranno normalmente separati, atteso che le sopra ricordate esigenze di celerità potranno consigliare di rifiutare la riunione dei procedimenti, qualora pendenti davanti lo stesso giudice ma in fasi di trattazione diverse. Se però i processi venissero riuniti, come è avvenuto nella specie, legittimamente il giudice pronuncerà su tutte le domande;
la frammentazione delle stesse in relazione allo stesso rapporto di lavoro potrà, semmai, avere rilevanza in punto di spese processuali.
Con il terzo motivo la difesa del ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., nonché vizio di motivazione.
Deduce che in appello aveva prodotto l'Accordo Nazionale 12.7.85 che, all'art. 4, prevede che l'orario di lavoro del personale di movimento sarebbe stato ridotto da 40 a 39 ore settimanali a partire dall'1.7.86, deducendo che il lavoro rivendicato come straordinario era conseguentemente calato da 40 a 30 minuti giornalieri. Assume che erroneamente il Tribunale ha ritenuto nuova tale circostanza, mentre si trattava, in realtà, del rilievo di un errore compiuto dal CTU (e recepito dal TO) nella quantificazione del lavoro straordinario.
Il motivo è infondato.
La questione della limitazione, a partire da una certa data, dell'orario di lavoro settimanale e, di conseguenza, di quello giornaliero, con conseguente diminuzione di quella parte di orario lavorativo rivendicata come straordinario in virtù del differente orario previsto per la qualifica riconosciuta al lavoratore, avrebbe dovuto essere tempestivamente dedotta in primo grado. Non poteva essere dedotta per la prima volta in appello, non trattandosi della denuncia di un errore di calcolo compiuto dal consulente tecnico di ufficio nel rispondere ai quesiti a lui posti, ma di un diverso modo di calcolare lo straordinario sulla base di una modifica dell'orario, modifica che avrebbe dovuto essere tempestivamente dedotta e non lo è stata.
Sul punto la decisione del Tribunale è corretta.
Con il primo motivo del ricorso incidentale la difesa del signor OL denuncia violazione degli, artt. 99, 101, 112 e 278 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., nonché vizio di motivazione. Ricordato il contenuto e le conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (non viene precisato quale dei due ricorsi, ma dalla sentenza del Tribunale si ricava che si tratta del ricorso depositato il 24.3.1993), rileva che il TO aveva dato atto del pagamento da parte dell'AST delle differenze dovute in forza della sentenza n. 76 del 1986 del Tribunale di Siracusa, accogliendo l'eccezione di giudicato proposta dall'AST limitatamente alla domanda di lavoro straordinario, per il periodo dedotto nel giudizio già definito con la ricordata sentenza.
Assume che il Tribunale ha male interpretato tale capo della sentenza di primo grado, ritenendo che il TO avesse limitato la sua pronuncia al periodo dal 18.3.1986 alla cessazione del rapporto sulla base dell'eccezione del giudicato, non avvedendosi che l'eccezione di giudicato riguardava solo lo straordinario. Deduce che, contrariamente a quanto sommariamente affermato dal Tribunale, nel ricorso introduttivo era contenuta la domanda di quantificazione e di condanna delle somme conseguenti alla sentenza di condanna generica del Tribunale di Siracusa del 17.3.1986. Aggiunge che il Tribunale ha del tutto omesso la lettura e l'esame della sentenza 9.12.1992 dello stesso TO di Siracusa, emessa nella causa di opposizione all'esecuzione promossa da AST
contro
OL;
riporta un passo di detta sentenza ed assume che la stessa è stata richiamata dal TO nella pronuncia di primo grado relativa al presente giudizio, per cui fa parte, per relationem, di quest'ultima decisione.
Censura, quindi, il rigetto del primo e del secondo motivo dell'appello incidentale.
Il motivo, di difficile comprensione, è infondato.
Se il TO, contrariamente a quanto si assume erroneamente ritenuto dal Tribunale, aveva accolto la eccezione di giudicato limitatamente alla domanda di straordinario per il periodo dedotto nel giudizio già definito con sentenza del Tribunale, e non per le differenze retributive relative allo stesso periodo, non si vede quale sia l'interesse del ricorrente incidentale a sostenere che nel ricorso di primo grado era contenuta una domanda di quantificazione di tali differenze retributive;
la sentenza di primo grado è stata, infatti, confermata.
Si deve comunque rilevare che la interpretazione del ricorso introduttivo, riservata al giudice del merito, risulta adeguatamente motivata e, di conseguenza, è incensurabile in questa sede. A tale interpretazione il ricorrente incidentale si limita a contrapporre una sua diversa interpretazione, senza evidenziare vizi logici in quella seguita dai giudici di appello.
La questione della sussistenza o meno del giudicato in ordine allo straordinario rivendicato fino al 17 marzo 1986 rimane poi assorbita dall'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, nella parte relativa alla decadenza della controeccezione di interruzione della prescrizione e alla mancanza di ogni effetto interruttivo e sospensivo, in ordine a crediti diversi (quale anche quello relativo allo straordinario) da quelli azionati nel giudizio concluso nel 1990.
Con il secondo, sintetico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 189, primo comma, e 277 c.p.c., e violazione dell'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., la difesa del ricorrente incidentale deduce che "il Tribunale di Siracusa ha omesso di statuire sul terzo motivo dell'atto di appello incidentale proposto dal sig. OL IA".
Il motivo è inammissibile, atteso che non viene accennato neppure sinteticamente al contenuto del motivo che si assume tralasciato, in violazione del noto principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, secondo il quale le caratteristiche del giudizio di legittimità comportano la necessità che dalla lettura della sentenza e del ricorso la Corte sia posta in grado di apprezzare le censure, salva la facoltà di esaminare, in una fase successiva, gli atti del processo, allorquando sia comprensibilmente denunciato un error in procedendo (v., fra le tante, Cass., 23 febbraio 2000 n. 2048; 7 novembre 2000 n. 14479). In conclusione va accolto il primo motivo del ricorso principale, mentre vanno rigettati il secondo e terzo motivo dello stesso e il ricorso incidentale.
La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata per nuovo esame ad altro giudice di pari grado, che si indica nella Corte di Appello di Caltanissetta. Il giudice di rinvio, al quale si rimette anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità, si atterrà ai seguenti principi di diritto: "l'effetto interruttivo degli atti introduttivi di un giudizio, con il correlato effetto sospensivo, fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, previsto dall'art. 2945, secondo comma, cod. civ., opera limitatamente ai diritti azionati. Tale regola,
applicata al rapporto di lavoro, comporta che il ricorso con il quale un lavoratore subordinato azioni determinati diritti che assume nascenti da un certo rapporto di lavoro, non ha alcuna efficacia interruttiva sulla prescrizione relativa ad altri diritti fondati sullo stesso rapporto, ne' la durata del primo processo, fino al passaggio in giudicato della sentenza, influisce sul decorso della prescrizione dei diritti non azionati".
"La deduzione della sussistenza di atti interruttivi della prescrizione di un credito del lavoratore, in replica alla relativa eccezione formulata dal datore di lavoro, si configura come una controeccezione in senso stretto, e quindi soggetta al regime delle preclusioni e decadenze previsto nel rito del lavoro dagli artt. 416 e 437 c.p.c.; ne consegue che il lavoratore ricorrente ha l'onere, per evitare la decadenza, di proporre nella prima udienza di discussione la eccezione dell'esistenza di atti interruttivi della prescrizione che sia stata eccepita dal convenuto nella memoria difensiva di cui all'art. 416 c.p. c.".
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale e rigetta il secondo ed il terzo motivo dello stesso e il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Caltanissetta.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2002