Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2002, n. 589
CASS
Sentenza 19 gennaio 2002

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L'effetto interruttivo degli atti introduttivi di un giudizio, con il correlato effetto sospensivo, fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, previsto dall'art. 2945, secondo comma cod. civ., opera limitatamente ai diritti azionati; tale regola, applicata al rapporto di lavoro, comporta che il ricorso con il quale un lavoratore subordinato azioni determinati diritti che assume nascenti da un certo rapporto di lavoro, non ha alcuna efficacia interruttiva sulla prescrizione relativa ad altri diritti fondati sullo stesso rapporto, ne' la durata del primo processo, fino al passaggio in giudicato della sentenza, influisce sul decorso della prescrizione dei diritti azionati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2002, n. 589
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 589
    Data del deposito : 19 gennaio 2002

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