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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/12/2025, n. 2108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2108 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2280/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2280/2024 R.G. avente ad oggetto: “scioglimento del matrimonio” promossa da
(c.f. ) nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]P. Neruda, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato
AS LI, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(c.f. ) nato a Sortino il Controparte_1 C.F._2
28/09/1968,
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
***
All'udienza del 16/12/2025 la causa veniva rimessa dinanzi al Collegio per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
pagina 1 di 3 Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato il 26/06/2024 Parte_1 premettendo di avere contratto matrimonio con in data Controparte_1
05/12/1992, dalla cui unione nascevano i figli (il 5/3/1992), (il Per_1 Per_2
15/12/1994), (il 13/7/1996) e (l'1/1/2000) – tutti economicamente Per_3 Per_4 indipendenti - e di essersi separata dal marito con sentenza n. 344/2024, emessa da questo Tribunale in data 12/2/2024 (passata in giudicato, v. allegato in atti), chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, senza ulteriori condizioni di natura economica o patrimoniale.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c., tenutasi in data 16/12/2025, rimasto vano il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione del resistente, il
Giudice procedeva all'ascolto della ricorrente.
Alla medesima udienza, il giudice - preso atto della maggiore età e dell'indipendenza economica dei figli della coppia - ritenuta la causa matura per la decisione la rimetteva dinanzi al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di , Controparte_1 il quale non si è costituito in giudizio nonostante sia stato regolarmente instaurato il contraddittorio nei suoi confronti.
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è fondata e va accolta.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti con rito civile in
Melilli il 05/12/1992 (Anno 1992 – n. 10 – Parte I).
In punto di spese processuali, in ragione della mancata opposizione di parte resistente e della natura del giudizio, sussistono i presupposti per compensarle interamente. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
2280/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il giorno 05/12/1992 in Melilli, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Melilli (Anno 1992 – n. 10 – Parte I) dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Melilli per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 20/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2280/2024 R.G. avente ad oggetto: “scioglimento del matrimonio” promossa da
(c.f. ) nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]P. Neruda, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato
AS LI, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(c.f. ) nato a Sortino il Controparte_1 C.F._2
28/09/1968,
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
***
All'udienza del 16/12/2025 la causa veniva rimessa dinanzi al Collegio per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
pagina 1 di 3 Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato il 26/06/2024 Parte_1 premettendo di avere contratto matrimonio con in data Controparte_1
05/12/1992, dalla cui unione nascevano i figli (il 5/3/1992), (il Per_1 Per_2
15/12/1994), (il 13/7/1996) e (l'1/1/2000) – tutti economicamente Per_3 Per_4 indipendenti - e di essersi separata dal marito con sentenza n. 344/2024, emessa da questo Tribunale in data 12/2/2024 (passata in giudicato, v. allegato in atti), chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, senza ulteriori condizioni di natura economica o patrimoniale.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c., tenutasi in data 16/12/2025, rimasto vano il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione del resistente, il
Giudice procedeva all'ascolto della ricorrente.
Alla medesima udienza, il giudice - preso atto della maggiore età e dell'indipendenza economica dei figli della coppia - ritenuta la causa matura per la decisione la rimetteva dinanzi al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di , Controparte_1 il quale non si è costituito in giudizio nonostante sia stato regolarmente instaurato il contraddittorio nei suoi confronti.
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è fondata e va accolta.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti con rito civile in
Melilli il 05/12/1992 (Anno 1992 – n. 10 – Parte I).
In punto di spese processuali, in ragione della mancata opposizione di parte resistente e della natura del giudizio, sussistono i presupposti per compensarle interamente. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
2280/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il giorno 05/12/1992 in Melilli, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Melilli (Anno 1992 – n. 10 – Parte I) dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Melilli per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 20/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3