Sentenza 4 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2001, n. 7562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7562 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
Aula "B" REPUBBLICA I TALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: ONE LAVORO201 LA CORTE SUPREMA DI CAS 7562 R.G.n.11075/99 SEZIONE LAV 17358 Magistrati: Composta dagli Ill,mi Cron. Presidente - Rep. Dott. Antonios Consigliere Rel. Ud. 12.03.2001 Prestipino Giova FF Francesco 11 MA " CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Foglia ་་ 11 Raffaele UFFICIO COPIE Cellerino Giuseppe Richiesta copla studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. ha pronunciato la seguente per diritti L. SENTENZA 4 GIU 2001 IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da M. CASINO' MUNICIPALE DI SANREMO, in persona del legale rappresentante, elett.te dom.to in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 326, presso lo studio del Prof. Avv. Renato Scognamiglio, che unitamente agli Avv. Salvatore Trifirò, Fausto Moreno e Vittorio Provera lo rappresenta e difende per procura speciale a margine 1125 del ricorso.
- Ricorrente -
contro
ON EO, elett.te dom.to in Roma, Via Cosseria n. 5, presso lo studio dell'Avv. Enrico Romanelli, che unitamente all'Avv. Livio Sartore lo rappresenta e difende per procura in calce al controricorso. Controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Sanremo n. 196 del 28.5.1998 (R.G.n. 1057/94). Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Prestipino nella pubblica Relatore Dott. Giovanni udienza del 12.3.2001; Sentiti l'Avv. Claudio Scognamiglio per delega dell'Avv. Renato Scognamiglio e l'Avv. Gabriele Pafundi per delega dell'Avv. Enrico Romanelli;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per il rigetto dei motivi primo e secondo del ricorso e per l'inammissibilità degli altri motivi. Svolgimento del processo Con ricorso del 13 maggio 1989 EO ON davanti al Pretore di Sanremo il Casinò conveniva municipale della stessa città ed esponeva che dal 7 gennaio 1954 al 22 novembre 1971 (quando finalmente era stato assunto con contratto a tempo indeterminato) in base ad una serie di contratti a termine aveva prestato attività di lavoro subordinato presso il casinò, prima quale giornaliero e poi come stagionale, inizialmente alle dipendenze della s.p.a ATA e successivamente del Comune di Sanremo. Il ricorrente, sottolineato il comportamento elusivo del datore di lavoro, dato che i contratti di lavoro a termine erano stati via via posti in essere per sopperire alle normali esigenze dell'azienda e non già per sostituire lavoratori temporaneamente assenti о per eseguire un servizio definito e predeterminato nel tempo, e rilevato che tra un periodo lavorativo e l'altro non veniva a cessare il vincolo fra i due soggetti del rapporto di lavoro, chiedeva che, accertato che tutti i suddetti rapporti di lavoro a termine integravano un unico rapporto a indeterminato, fosse dichiarato che la sua tempo anzianità di servizio aveva avuto inizio dalla data del primo contratto a termine, con la condanna del convenuto a corrispondergli gli arretrati a qualsiasi titolo dovuti e a ricostituirgli la carriera ai fini previdenziali e pensionistici. Costituitosi in giudizio, il convenuto contestava la fondatezza delle pretese avversarie, di cui chiedeva il rigetto. Assunta la prova testimoniale dedotta dal ricorrente e disposta consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza del 16 luglio 1994 il Pretore dichiarava che i vari rapporti di lavoro, posti in essere dal ON dal 7 gennaio 1954 in poi, costituivano a tutti gli 3 - effetti un unico rapporto a tempo indeterminato e accoglieva tutte le altre domande proposte dal ricorrente ad eccezione di quella avente per oggetto gli arretrati dovuti, che veniva rigettata. Questa pronuncia, impugnata dal Casinò municipale di Sanremo, veniva confermata dal Tribunale di Sanremo con sentenza del 28 maggio 1998, in base al rilievo che, risultando dalla documentazione in atti che a partire dal mese di gennaio 1954 il ON era stato ripetutamente assunto in servizio con continuità e frequenza, senza che tra le singole assunzioni intercorresse un apprezzabile lasso di tempo - a volte anche prima del decorso del termine di 15 giorni dalla scadenza del precedente contratto tutto ciò dimostrava che dal datore di lavoro era stato utilizzato in modo distorto uno strumento destinato ad affrontare le normali esigenze lavorative con il fine evidente di eludere le disposizioni di legge sul contratto di lavoro a tempo indeterminato. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Casinò municipale di Sanremo, che ha dedotto quattro distinti motivi. Ha resistito con controricorso il ON. Il ricorrente ha depositato una memoria. Motivi della decisione Con i motivi primo e secondo dell'impugnazione, che per ragioni di connessione vanno congiuntamente esaminati e quali vengono denunciati la con i violazione e la falsa applicazione degli artt. 2097, 2697 c.c., 11 e 15 delle Preleggi, 2 1. 18 aprile 1962 n. 230, oltre a vizi di motivazione (art. 360, primo 3 e 5, c.p.c.), il ricorrente lamenta che la comma n. sentenza impugnata sia stata emessa senza alcun controllo delle deposizioni dei testimoni e sostiene: a) che il Tribunale di Sanremo, senza effettuare alcuna distinzione fra i due periodi di tempo, non ha preso assolutamente in considerazione la speciale disciplina dettata dal suddetto art. 2097 c.c. fino al 17 agosto 1962, data di entrata in vigore della legge n. 230 del 1962, non avendo nemmeno avuto cura di stabilire se la conclusione cui era pervenuto il primo giudice potesse rimanere ferma alla luce dei principi giurisprudenziali enunciati dalla Corte di Cassazione in tema di onere che grava sul lavoratore in ordine alla dimostrazione della permanenza di un vincolo obbligatorio durante gli lavorati e della fittizietà dellaintervalli non cessazione del rapporto prima della successiva riassunzione;
b) che nella sentenza impugnata la prova dell'esistenza di un unico rapporto a tempo indeterminato per il periodo successivo all'entrata in vigore della suddetta legge n. 230 del 1962 è stata tratta esclusivamente dalla equazione "pluralità di contratti a termine = fine di eludere la legge", senza alcun concreto secondo i principi accertamento, di legittimità, in enunciati dalla giurisprudenza ordine all'intento di eludere le disposizioni di legge che regolano la materia. Entrambi i motivi sono privi di fondamento. Va in linea di diritto precisato che dalla disposizione contenuta nell'art. 342 c.p.c. il quale - stabilisce che nell'atto di appello debbono essere M. esposti i motivi specifici dell'impugnazione - nonché dalla regola processuale che da tale disposizione viene - ricavata secondo cui il c.d. effetto devolutivo dell'appello va inteso nel senso che il giudice di secondo grado è investito della causa già decisa dal primo giudice nei limiti desumibili dall'impugnazione - deriva che la motivazione posta a fondamento della sentenza emessa dal giudice di appello non deve riguardare l'esame di tutte le questioni che erano state dedotte davanti al primo giudice e in base al cui esame quest'ultimo aveva emanato la sua decisione, ma deve soltanto tenere conto, dandovi adeguata risposta, delle censure formulate dall'appellante. Ne consegue che, per la correlazione che deve esistere fra il E contenuto dell'atto di appello e la motivazione della successiva sentenza, non può essere censurata per cassazione, con il motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., la sentenza di secondo grado che, invece di ripercorrere l'intero iter argomentativo svolto dal primo giudice, si limiti a motivare sulle singole questioni delle quali nell'atto di impugnazione era stato sollecitato l'esame del giudice del gravame. D'altra parte, come questa Corte ha avuto modo più volte di affermare, l'onere della specificazione dei motivi d'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ha una Mi duplice funzione, dato che le censure dedotte, oltre a delimitare l'ambito della cognizione del giudice del gravame, debbono anche consentire il puntuale esame delle critiche mosse alla sentenza impugnata;
e tale onere è assolto soltanto se l'atto di impugnazione contiene articolate ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado (Cass. 24 settembre 1999 n. 10493), mentre, per l'individuazione delle relative censure, non è sufficiente il semplice richiamo delle deduzioni ○ delle difese svolte nel giudizio di primo grado (cfr., fra le altre, Cass. 3 settembre 1999 n. 9270 e Cass. 20 gennaio 1999 n. 498). Nella specie, come risulta dagli atti, il Pretore di Sanremo, nella sentenza che aveva concluso il 7 processo di primo grado, aveva preso in considerazione tutte le questioni che attenevano alla fattispecie dedotta in giudizio, dato che, essendo stato accertato che i singoli spezzoni del rapporto di lavoro si erano svolti in un periodo di tempo posto a cavallo della vigenza di due diverse disposizioni di legge, nella suddetta sentenza era stata presa in considerazione sia la disciplina derivante dall'art. 2097 c.c., sia quella scaturente dalla legge 18 aprile 1962 n. 230 (e il giudicante si era pure fatto carico di indicare le ragioni che lo inducevano a ritenere che dalla parte datoriale fosse stato posto in essere un vero e proprio intento elusivo). Nell'atto di appello, dopo il richiamo fatto alla motivazione della sentenza di primo grado, era stata dedotta, puramente e semplicemente, la legittimità del comportamento del Casinò, essendo stato fatto presente che, "una volta accertato che, come è stato più volte ribadito dai testi interrogati in corso di causa, i lavoratori stagionali, fra cui il ON, venivano chiamati nei periodi invernali ed estivi di maggior lavoro o in altre occasioni in sostituzione di altri lavoratori assenti per ferie o per altre ragioni, non si vede il motivo per cui la fattispecie non debba rientrare nella citata normativa"; ed era stato poi 8 affermato che venivano "integralmente richiamate e ritrascritte le argomentazioni tutte svolte in primo grado in relazione alla legittimità del comportamento della casa da gioco, anche considerando le modalità delle attività, l'inesistenza di intenti fraudolenti o in violazione della normativa in materia nonché la volontà delle parti così come emerge dalla condotta delle stesse". come risulta da queste scarne argomentazioni Ora, dalle quali, oltre tutto, si evince che non era stata fatta alcuna distinzione, in funzione di un apposito rilievo critico, fra le due diverse discipline relative ai vari periodi di svolgimento del rapporto di lavoro ed solo genericamente enunciata era stata "l'inesistenza di intenti fraudolenti" (senza investire con una specifica doglianza l'accertamento compiuto dal primo giudice) non può formare oggetto di sindacato - in questa sede di legittimità la motivazione posta a fondamento della pronuncia ora impugnata per cassazione. Il Tribunale di Sanremo, infatti, a fronte delle considerazioni esposte nell'atto di appello, si sarebbe potuto limitare a sottolinearne la genericità (che ora, peraltro, va rilevata dalla Corte) e non può, per conseguenza, il ricorrente denunciare la carenza di una motivazione "in ordine ad ognuno dei numerosi 1 profili giuridici e di fatto che caratterizzano la fattispecie" alla quale egli stesso aveva dato causa. Con i motivi terzo e quarto, dei quali pure si impone l'esame congiunto attesa l'evidente connessione, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2 1. 18 aprile 1962 n. 230, 414 n. 3 e 4, 132 n. 4 e 5, 156, secondo comma, 161 c.p.c. e vizi di motivazione e sostiene che il Tribunale non avrebbe dovuto confermare la pronucia con la quale il primo giudice l'aveva condannato a ricostituire la carriera del ON ai fini previdenziali e pensionistici. Afferma al riguardo il medesimo ricorrente che il lavoratore non aveva precisato i periodi di riferimento da prendere in considerazione al fine del "ricalcolo" dell'anzianità di servizio e che una pronuncia di condanna alla ricostituzione di tale anzianità non aveva possibilità alcuna di essere posta in esecuzione, sicché la pronuncia stessa, di alcun supporto priva motivazionale, deve dichiarata nulla per essere genericità e per indeterminatezza del suo contenuto precettivo. Anche queste censure sono prive di fondamento. Nell'atto di appello era stato semplicemente fatto presente che "la sentenza non era chiara" e che per i 10 periodi non lavorati, in relazione ai quali era stata rigettata la domanda proposta dal ON per ottenere la retribuzione, non vi era obbligo di versare i contributi previdenziali obbligatori. Ora, considerato che il primo giudice, la cui pronuncia era stata poi confermata dal giudice di appello, aveva rigettato la domanda con la quale il ON aveva chiesto la condanna della controparte al pagamento di differenze retributive, si deve ritenere che, una volta accertata l'esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dal gennaio 1954, con la decisione relativa alla c.d. ricostituzione della carriera ai fini previdenziali e pensionistici sia stata parimenti accertata (con efficacia dichiarativa, essendo la condanna del tutto pleonastica), fin dalla data indicata, l'esistenza del requisito assicurativo per l'intero arco di tempo in cui si era svolto il rapporto di lavoro, senza peraltro che tale pronuncia potesse avere incidenza di sorta su conseguenziale obbligazione contributiva per i una periodi di tempo riguardo ai quali non vi era stata la condanna al pagamento della retribuzione. Una siffatta pronuncia, infatti, sarebbe stata oltre tutto priva di incidenza nei confronti dell'ente concreta previdenziale per legge dotato della relativa 11 legittimazione, a causa della mancata partecipazione al giudizio del medesimo. Tenuto conto di tutte le considerazioni che rigettato e ilprecedono, il ricorso deve essere ricorrente, rimasto soccombente, deve essere condannato a pagare al ON le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare al ON le spese del giudizio di cassazione, che liquida in L. 29.000 ' oltre a L. 6.000.000 (seimilioni) per onorari. Così deciso in Roma il 12 marzo 2001 Il Presidente:урсий най Il Consigliere estensore: feino I A D S , S A O 0 3 L T 1 Red 3 , L . 5 A O T S B . R E I N P A ' D S L I 3 IL CANCELLIERE L A N 7 E T - Depositato in Cancelleria G S D 8 O - O I 1 P oggi, GJU, 2001 S A 1 N M D I -- 4 E E E S , A I G O D IL CANCELLIERE A G R E T E T O S L I T N G T E I A E S R R L E I L D E D O 12 12