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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/11/2025, n. 1993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1993 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16199/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. TO TA Presidente dr.ssa Isabella Messina Giudice dr.ssa EL OT Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16199/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. EPISCOPO FABIO, in forza di procura speciale in atti;
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte d'udienza in data 18.9.2025
Per il P.M.: nulla opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 03/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 495/25 emessa da questo Tribunale il 7.3.2025 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio, con fissazione di udienza di comparizione delle parti, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. pagina 1 di 2 Con istanza congiunta e personalmente sottoscritta, depositata in data 18.9.25, le parti ricorrenti hanno dichiarato di voler rinunciare agli atti del giudizio e di accettare le reciproche rinunce.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Con provvedimento in data 11.11.2025 il Giudice Relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la suddetta dichiarazione di rinuncia dei ricorrenti debba intendersi come espressa volontà dei medesimi di abbandonare la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, originariamente proposta e contenuta nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
Ne segue che, a fronte di una domanda espressamente rinunciata, non possa farsi luogo ad alcuna ulteriore statuizione sul punto.
Non vi è altra domanda su cui provvedere.
Quanto alle spese di lite, nulla va disposto, trattandosi di ricorso proposto congiuntamente ed essendo stata la domanda di scioglimento del vincolo coniugale espressamente rinunciata da entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
DÀ ATTO della già intervenuta sentenza di separazione n. 495/25 emessa da questo Tribunale il 7.3.2025;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione VII Civile del Tribunale di Torino il 14.11.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
EL OT TO TA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. TO TA Presidente dr.ssa Isabella Messina Giudice dr.ssa EL OT Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16199/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. EPISCOPO FABIO, in forza di procura speciale in atti;
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte d'udienza in data 18.9.2025
Per il P.M.: nulla opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 03/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 495/25 emessa da questo Tribunale il 7.3.2025 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio, con fissazione di udienza di comparizione delle parti, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. pagina 1 di 2 Con istanza congiunta e personalmente sottoscritta, depositata in data 18.9.25, le parti ricorrenti hanno dichiarato di voler rinunciare agli atti del giudizio e di accettare le reciproche rinunce.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Con provvedimento in data 11.11.2025 il Giudice Relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la suddetta dichiarazione di rinuncia dei ricorrenti debba intendersi come espressa volontà dei medesimi di abbandonare la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, originariamente proposta e contenuta nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
Ne segue che, a fronte di una domanda espressamente rinunciata, non possa farsi luogo ad alcuna ulteriore statuizione sul punto.
Non vi è altra domanda su cui provvedere.
Quanto alle spese di lite, nulla va disposto, trattandosi di ricorso proposto congiuntamente ed essendo stata la domanda di scioglimento del vincolo coniugale espressamente rinunciata da entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
DÀ ATTO della già intervenuta sentenza di separazione n. 495/25 emessa da questo Tribunale il 7.3.2025;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione VII Civile del Tribunale di Torino il 14.11.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
EL OT TO TA
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