Sentenza 20 febbraio 2007
Massime • 1
Il ricorso per cassazione proposto dal Pubblico Ministero nella vigenza dell'art. 1 legge n. 46 del 2006 - dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 26 del 2007, nella parte in cui escludeva l'appello del Pubblico Ministero avverso le sentenze di proscioglimento - deve essere qualificata appello, in ragione dell'efficacia retroattiva della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale sui rapporti pendenti e, pertanto, non esauriti, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello per il relativo giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/02/2007, n. 11015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11015 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI OM - Presidente - del 20/02/2007
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 451
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO PAOLO NI - Consigliere - N. 044047/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di ROMA;
nei confronti di:
1) NT VI, N. IL 18/05/1955;
2) OM RA NI, N. IL 09/08/1935;
3) AR RA, N. IL 03/02/1946;
4) SS IC, N. IL 25/04/1933;
avverso SENTENZA del 06/04/2006 del TRIBUNALE di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO Maurizio;
udito il PG in persona del sost. proc. gen. Dott. De Nunzio W. che ha chiesto qualificarsi il ricorso come appello e trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma;
udito il difensore di PC avv. S. D'Errico, che si è associato alla richiesta del PG e, in subordine, ha chiesto accogliersi il ricorso del PM;
udito il difensore degli imputati, avv. P. Paulitto, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
OSSERVA
ON ED, RD AN NT, MA AN, SS OM sono imputati del reato di cui agli artt. 110 e 479 c.p. perché, quali componenti della Commissione elettorale provinciale di Roma, nel verbale delle operazioni di scrutinio delle votazioni per l'elezione della componente docente nel consiglio di amministrazione dell'ENAM, attestavano falsamente i risultati dello scrutinio.
Il Tribunale di Roma, con sentenza 6.4.2006, ha assolto tutti gli imputati ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, sul presupposto che non è stata raggiunta la prova della attribuibilità agli stessi della condotta descritta nel capo di imputazione. Ricorre il PM e deduce manifesta illogicità di motivazione, atteso che i verbali trasmessi alla Commissione (e non più reperiti) furono, come per legge, redatti in duplice copia e una delle due copie è rimasta presso le scuole che fungevano da seggi elettorali. Ebbene, tali seconde copie sono state rinvenute ed esse recano risultati del tutto incompatibili con quelli certificati dalla Commissione. Conseguentemente, come è indubbia la sussistenza del falso, così è irrilevante - ai fini della prova - la "scomparsa" di una delle due copie dei verbali in questione. Del tutto inconferenti poi sono le considerazioni sulla mancanza di indagini (per altro non specificate) sul possesso (non si comprende da parte di chi) di un'ipotetica seconda chiave del lucchetto che chiudeva l'armadio nel quale avrebbero dovuto essere custoditi i predetti verbali e sulla possibilità che persone diverse dagli imputati, dopo aver alterato i verbali, possano poi averli fatti sparire.
L'impugnazione proposta dal PM deve essere qualificata come appello, atteso che la norma che inibiva al rappresentante dell'accusa di proporre tale tipo di gravame contro le sentenza di assoluzione (L. n. 46 del 2006, art. 1) è stata dichiarata incostituzionale dal Giudice delle leggi con sentenza 26/07. È noto che la accertata incostituzionalità di una norma processuale spiega i suoi effetti su tutti quei rapporti che possano essere definiti "non esauriti". In altre parole, poiché la norma dichiarata contraria alla Carta fondamentale va considerata come mai entrata a far parte dell'ordinamento, essa nullum producit effectum, sempre che, si intende, non sia intervenuto il giudicato. In tal senso si parla di efficacia retroattiva delle sentenze dichiarative di illegittimità costituzionale;
esse invero producono effetti anche con riferimento ad atti posti in essere prima della loro pubblicazione, salvo, come si diceva, il limite della "situazione esaurita" (SS.UU. sent. n. 17179 del 2002, ric. Conti, RV. 221401).
Nel caso in esame, l'impugnazione del PM è stata proposta in data 23.6.2006, vale a dire quando la L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 1 era già (apparentemente) in vigore.
L'Organo dell'accusa, pertanto, ragionevolmente riteneva di non avere altro mezzo, diverso dal ricorso per cassazione, per impugnare la sentenza di assoluzione degli imputati. Detto ricorso sarebbe da definire per saltum, sempre che il PM avesse avuto consapevolezza che egli stava in pratica "rinunziando" all'appello (e in quanto ricorso per saltum, attenendo, come si è visto, a dedotti vizi della motivazione, esso dovrebbe oggi esser convertito in appello). Ma in realtà il PM ha malamente (anche se incolpevolmente) indicato come ricorso quello che, a tutti gli effetti, era un appello - essendo obiettivamente, e a seguito della decisione della Corte costituzionale, la sentenza di primo grado appellabile - di talché la impugnazione va semplicemente qualificata appello (e trasmessa per la decisione al competente giudice di secondo grado).
Invero, non essendo, nel caso in scrutinio, in presenza di una "situazione esaurita", va considerato che la sentenza del Tribunale è (ed era, al di là dell'inconsistente divieto posto da una norma incostituzionale) oggettivamente appellabile;
ebbene, anche in considerazione della natura delle censure dedotte, in tal modo deve essere interpretata la volontà di impugnazione concretamente manifestata dal Pubblico ministero. Giudice di secondo grado è la Corte di appello di Roma.
P.Q.M.
La Corte, qualificata l'impugnazione come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2007