Sentenza 23 maggio 2001
Massime • 1
L'art. 28 della legge n. 89/1913 che vieta al notaio, a pena di nullità (art. 58, n. 3) di rogare atti in cui egli o i prossimi congiunti abbiano interesse, deve interpretarsi nel senso che la valutazione di tale interesse va effettuata "ex ante", in termini di mera potenzialità che l'atto possa essere rogato al fine di soddisfare l'interesse di soggetti contemplati dalla norma, senza che rilevi che le parti non abbiano in concreto ricevuto un danno dall'atto rogato.
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L'interesse personale del notaio ex art. 28 legge notarile Torno ad affrontare il tema dell'”interesse personale del notaio negli atti da lui stipulati”. L'argomento è un sempreverde del diritto notarile e dei procedimenti disciplinari anche perché la formulazione normativa è vaga e la giurisprudenza è di continuo chiamata a stabilirne i limiti applicativi. Qui affronto la recentissima decisione della Cassazione che, con sentenza 17 gennaio 2023, n. 1174, si è pronunciata sulla nozione di interesse personale del notaio, che gli preclude la stipula dell'atto ai sensi del l'art. 28 l.n. La violazione del limite dell'interesse personale comporta la nullità dell'atto ai sensi dell'art. 58 …
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“I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie i certificati e gli estratti”. L'art.1 della legge 16-12-1913 n. 89, o anche Legge notarile, al Titolo I delle disposizioni generali qualifica la figura del professionista notaio. Il notaio è, infatti, al contempo un pubblico ufficiale ed un libero professionista: a tale figura sono state delegate alcune fondamentali funzioni pubbliche nonché il compito di riscuotere le imposte indirette relative a tali atti. Ai sensi dell'art. 28 L.N., il notaio deve rifiutarsi di ricevere o autenticare atti espressamente proibiti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/05/2001, n. 7028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7028 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
e sul ricorso proposto da:
EL SRL, in persona dell'Amministratore Unico MI DI, elettivamente domiciliato, in ROMA PZZA GIUNONE REGINA 1, presso lo studio dell'avvocato CARLEVARO ANSELMO, difeso dall'avvocato PAOLI GIAMPIERO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IO IA, ON ON, ON PP, elettivamente domiciliati in ROMA LUNGRE DELLE NAVI 19, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO LEZZERINI, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
ON NA, LA FALL COFA SPA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 02849/99 proposto da:
LA FALLIMENTO COFA SPA, in persona del Curatore fallimentare dott. Gino Daniele, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato DI GIOIA GIOVANNI, che la difende unitamente all'avvocato MOCCHEGIANI MAURO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
EL SRL, in persona dell'Amministratore unico MI DI, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA GIUNONE REGINA N.1, presso L'Avvocato ANSELMO CARLEVARO, difeso dall'avvocato PAOLI GIAMPIERO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
ON NA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 343/98 della Corte d'Appello di ANCONA, emessa il 17/6/1998, depositata il 17/09/98; RG. 564/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato FERDINANDO LEZZERINI;
udito l'Avvocato GIOVANNI DI GIOIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per rigetto di entrambi i ricorsi. Svolgimento del processo
Con sentenza in data 2.9.1995 il Tribunale di Ancona, accogliendo la domanda proposta in via principale dalla curatela del fallimento CO.FA. S.p.A. nei confronti della società IO s.r.l. di Fano e del notaio ON Antonino dichiarava la nullità di un atto di vendita in favore della EL s.r.l., stipulato in forma pubblica l'11.12.1986, avente ad oggetto immobile di proprietà della CO.FA.;
dichiarava, quindi, la proprietà del cespite alienato in capo alla venditrice, e per essa alla curatela istante.
La nullità dell'atto veniva dichiarata a norma degli artt. 28, n. 3 e 58 n. 3 della l. n. 89/1913, stante l'interesse alla compravendita del notaio ON, che aveva redatto l'atto, rivestendo lo stesso la qualità di procuratore generale della CO.FA, oltre che di fideiussore della medesima, insieme alla moglie, e quella di socio ed amministratore il figlio ZI.
Avverso detta sentenza proponeva appello la s.r.l. IO. La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 17.6.1998, rigettava l'appello.
Riteneva la corte di appello che l'interesse del notaio (o dei prossimi congiunti) all'atto rogato, di cui all'ipotesi di divieto di esercizio dell'attività, prevista dall'art. 28, n. 3, l. n. 89/1913, andava valutata ex ante, quale interesse in astratto e, quindi, situazione di pericolosità per l'imparzialità del notaio, e non in concreto ex post, come danno causato agli interessi delle parti. Riteneva, poi, la corte di merito che non era necessario che l'interesse del notaio (o dei suoi congiunti) si realizzasse all'interno dell'atto, nella quale ipotesi essi divenivano proprio parti dell'atto (per cui vigeva il divieto per il notaio di rogare l'atto a norma dell'art. 28 cit. n. 2), ma era sufficiente che per il tramite dell'atto si realizzasse l'interesse del notaio o dei suoi congiunti.
Si trattava, quindi, di un interesse esterno all'atto e non interno. A parere della corte nella fattispecie detto interesse all'atto sussisteva, in quanto, entrato nel patrimonio sociale il corrispettivo della vendita, esso era destinato, come di regola, sia alla copertura dei costi di impresa, sia alla formazione degli utili di gestione da distribuire tra i soci, realizzando l'interesse personale del notaio e del coniuge ad una diminuzione della propria esposizione fideiussoria e nel contempo alla maggiorazione dei dividendi di competenza del figlio del notaio.
Avverso detta sentenza la s.r.l. IO ha proposto ricorso per cassazione.
Resiste con controricorso la curatela del fallimento CO.FA, che ha anche proposto ricorso incidentale, contro cui la IO ha presentato controricorso. Quest'ultima ha presentato anche memoria. Questa Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi del notaio ON, deceduto. Essa veniva effettuata nei confronti del coniuge e dei figli del notaio, i quali resistevano con controricorso.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi a norma dell'art. 335 c.p.c.. Quanto all'integrazione del contraddittorio, va osservato che essa risulta correttamente effettuata nei confronti di ZI ON, mentre va ritenuto il difetto di legittimazione passiva degli intimati LI ET (coniuge del notaio ON) ed ON e GI ON (figli), in quanto essi, pur essendo chiamati all'eredità, vi hanno rinunziato.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 n. 3 e dell'art. 58 n. 3 della legge n. 89 del 1913, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Ritiene la ricorrente che la norma di cui all'art. 28 n. 3 cit., che vieta al notaio di rogare atti in cui egli o i prossimi congiunti abbia un interesse, va interpretata restrittivamente, per cui l'interesse non va valutato "ex ante", in astratto e come mera potenzialità di interesse, come aveva fatto erroneamente la sentenza impugnata, ma in concreto ex post.
In ogni caso la corte non avrebbe valutato che il notaio ON non era all'epoca della stipula dell'atto socio della CO.FA; che all'atto non intervennero ne' come parti, ne' come amministratore della CO.FA la moglie o il figlio del notaio;
che il prezzo pagato era equo.
2.1. Ritiene questa Corte che il ricorso sia infondato. L'art. 28 della l. 16.2.1913,n. 89, nello statuire quali atti il notaio non possa rogare, dispone al n.3 che tra essi vi sono quelli che "contengano disposizioni che interessino lui stesso, la moglie sua o alcuno dei suoi parenti o affini, fino al terzo grado inclusivamente, o persone delle quali egli sia procuratore per l'atto da stipularsi, salvo che la disposizione si trovi in testamento segreto ......"
L'art. 58, c. 1, n. 3 della stessa legge, sanziona con la nullità le disposizioni effettuate in violazione della precedente norma. Osserva questa Corte che, come tutti i divieti sanzionati da nullità. con il conseguente regime della rilevabilità d'ufficio o su istanza di qualunque terzo interessato e della imprescrittibilità della relativa azione (art. 1421 e 1422 c.c.), il divieto in esame presidia superiori e generali interessi e non già quelli propri ed esclusivi delle parti del contratto ed assume una valenza precettiva meramente formale, laddove configura come illegittime situazioni tipiche di mera condotta e non anche le situazioni produttive di danno per alcuni soggetti o di vantaggio per il notaio o per i prossimi congiunti indicati dalla norma.
2.2. Trattasi di norma posta a garanzia della terzietà del notaio rispetto all'atto che roga, ed è l'equivalente, per il notaio, dell'obbligo di astensione dall'attività, che è imposto al giudice dall'art. 51, n. 1 c.p.c., che ha l'obbligo di astenersi "se ha interesse nella causa".
Come per il giudice (Cass. 15.4.1971,n. 1060), l'interesse personale mette in dubbio l'imparzialità dell'organo che procede.
3.1. Poiché la norma è a presidio dell'imparzialità del notaio e pone un divieto allo stesso di rogare, detta valutazione di esistenza dell'interesse dei soggetti indicati dalla norma, va effettuata ex ante e non ex post e cioè in termini di mera potenzialità, o se si vuole, di pericolosità che l'atto possa essere rogato al fine di soddisfare un interesse dei soggetti indicati dalla norma. Che poi in concreto le parti non abbiano ricevuto un danno dall'atto rogato, questo è irrilevante.
Infatti la legge non impone al notaio di non provocare con l'atto rogato danni alle parti o a terzi e vantaggi a sè, ma anticipa la tutela dell'imparzialità, vietando allo stesso di rogare un atto in cui egli (o i prossimi congiunti) abbiano un interesse. Proprio perché il divieto attiene già alla condotta e non all'evento, l'interesse che rende illegittima la condotta non può che essere valutato anteriormente e cioè prima che la condotta sia posta in essere, e non successivamente a consuntivo, sulla base del rilievo se l'evento di danno per altri, e simmetricamente l'evento di vantaggio per il notaio (o per i prossimi congiunti), vi siano stati.
3.2. Pertanto l'interesse non può essere identificato in maniera riduttiva e cioè come contrasto con gli interessi delle parti che hanno richiesto l'opera del notaio, nell'ottica del parametro normativo di cui all'art. 1394 c.c.. Infatti da una parte la norma di cui all'art. 28 n. 3 non fa alcun riferimento a fattispecie di conflitto ed inoltre la terzietà del pubblico ufficiale è lesa anche nel caso di coincidenza tra l'interesse privato dello stesso e quello delle parti Trattasi, quindi, di un divieto che ha la stessa funzione di garantire la trasparenza dell'attività del notaio, quale pubblico ufficiale, simile anche ai divieti posti dal codice civile nei confronti di particolari pubblici ufficiali in tema di cessione di diritti (art. 1261 c.c.) o di acquisti (art. 1471, n. 2), sanzionati anche essi con una nullità assoluta ed inderogabile. La particolarità rispetto a detti divieti è che in essi l'interesse del pubblico ufficiale si realizza esclusivamente con l'atto vietato, nel senso che questo lo regola come suo oggetto, imputato a persona determinata, nel caso invece di cui all'art. 28, n. 3 cit., l'interesse si realizza per il tramite dell'atto, come conseguenza giuridica e/o patrimoniale dello stesso, secondo la regolarità causale.
3.3. Se l'interesse fosse solo quello regolato dall'atto, allora il suo portatore sarebbe la vera parte sostanziale del negozio, con la conseguenza che la norma in questione non si distinguerebbe da quella di cui all'art. 28 n. 2 l. n. 89/1913, la quale fa divieto di ricezione degli atti nei quali intervengono come parti o come procuratori, tutori ed amministratori, il coniuge, i parenti, ed affini in linea retta ed in linea collaterale, fino al terzo grado, discendendo peraltro dal sistema il divieto che il notaio possa rogare se stesso, e, quindi essere parte dell'atto.
Pertanto, come correttamente ha osservato la sentenza impugnata, l'interesse di cui all'art. 28,n. 3 l. n. 89/1913, non è un interesse interno all'atto e che in esso si esaurisce, ma formalmente esterno all'atto negoziale e ad esso ricollegato secondo la regolarità causale e, quindi, da valutarsi ex ante.
4. Quanto all'accertamento se nella fattispecie concreta sussisteva, nei termini detti, l'interesse del notaio o dei prossimi congiunti, costituendo una valutazione di merito, rientra nei poteri del giudice di merito e, come tale, è insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata.
Nella fattispecie, la sentenza impugnata, con adeguata motivazione, ha osservato che l'atto in questione aveva l'attitudine a realizzare precisi interessi del notaio e dei suoi congiunti, ciascuno di per sè autonomamente idoneo, poiché entrato nel patrimonio sociale il corrispettivo della vendita, esso era destinato, come di regola, sia alla copertura dei costi di impresa, sia alla formazione degli utili di gestione da distribuire tra i soci, realizzando l'interesse personale del notaio e del coniuge ad una diminuzione della propria esposizione fideiussoria e nel contempo alla maggiorazione dei dividendi di competenza del figlio del notaio.
Il ricorso va pertanto rigettato.
5. Con il ricorso incidentale la curatela del fallimento CO.FA. s.p.a. lamenta la violazione da parte della sentenza impugnata del d.m. 5.10.1994, n. 585 (tariffe forensi), in relazione all'art. 91 c.p.c.. Assume la ricorrente che la sentenza impugnata ha liquidato onorari inferiori ai minimi tariffari, che sono pari a L. 13.651.000 (a fronte della somma di L. 8 milioni, liquidati per onorario). Ritiene la ricorrente che nella fattispecie doveva tenersi conto della scaglione tariffario tra i e 3 miliardi, in quanto il bene oggetto della compravendita era stato valutato dal c.t.u. in L. 1.170.000.000, mentre la corte aveva ritenuto il valore della causa in L. 530 milioni, che era il valore indicato nell'atto, sul rilievo che la controversia, come decisa, atteneva solo all'invalidità dell'atto.
6. Ritiene questa Corte che il ricorso sia inammissibile, per difetto di specificità.
Infatti la parte che intenda impugnare per cassazione la liquidazione degli onorari di avvocato (ed eventualmente anche delle spese e dei diritti) ha l'onere dell'analitica specificazione delle voci e degli importi considerati, necessaria per consentire il controllo in sede di legittimità (cass. 18.11.1994,n. 9763). Nella fattispecie la ricorrente non ha indicato analiticamente quali voci abbia considerato nell'individuare, sia pure secondo il suo assunto nel minimo, l'importo totale degli onorari. Tale causa di inammissibilità del motivo di ricorso è assorbente degli altri profili di doglianza.
7. Esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi.
Compensa tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2001