CASS
Sentenza 24 luglio 2023
Sentenza 24 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/07/2023, n. 31865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31865 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE IE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore EP EL che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata Penale Sent. Sez. 4 Num. 31865 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 08/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza emessa il 14/1/2021 dal Tribunale di E3ari nei confronti di RO FI e con la quale lo stesso - imputato per il reato previsto dall'art.189 del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 - era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, convertita ai sensi dell'art.53 della I. 24/11/1981, n.689 nella libertà controllata, con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sei. La Corte territoriale ha pregiudizialmente rigettato l'eccezione di nullità formulata dalla difesa conseguente all'omessa comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore generale;
nel merito ha ritenuto provata la materialità del fatto ascritto sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in ordine alla dinamica del fatto, valutate come non smentite da quanto riferito dal teste escusso su istanza della difesa;
ha altresì ritenuto infondato il motivo di impugnazione attinente alla dedotta carenza dell'elemento soggettivo proprio del reato contestato. 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione RO FI, tramite il proprio difensore, articolando cinque motivi di impugnazione. Con il primo motivo di impugnazione ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art.606, comma 1, lett.c), in relazione agli artt. 178 e 179 cod.proc.pen., per avere la Corte territoriale emesso la sentenza impugnata all'esito di un giudizio svoltosi ai sensi dell'art.23 del d.l. n.28/10/2020, n.137 e dell'art.23-bis dello stesso testo normativo senza provvedere alla comunicazione del dispositivo nei confronti del difensore di fiducia;
ha dedotto che la relativa comunicazione, sulla base delle suddette disposizioni, doveva essere effettuata tanto nei confronti dell'imputato quanto nei confronti del difensore, che la comunicazione all'imputato era avvenuta alla sola data del 9/6/2022, dopo anche il deposito delle motivazioni della sentenza, avvenuto il 13/4/2022 e senza che fosse avvenuta la comunicazione nei confronti del difensore;
ha quindi dedotto una fattispecie di nullità assoluta della decisione adottata, essendo maturata una legittima aspettativa in capo al difensore dell'imputato riguardo al fatto che il processo non fosse stato deciso. Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto la nudità della sentenza impugnata per violazione dell'art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 178 e 179 cod.proc.pen., per avere la Corte d'appello emesso la sentenza all'esito di un giudizio svoltosi ai sensi dell'art.23-bis del d.l. 2 n.137/2020, senza che al difensore dell'imputato fossero state comunicate le conclusioni del Procuratore generale, ritenendo tale obbligo insito nella formulazione letterale delle disposizioni di riferimento;
ha quindi dedotto che la proposizione della relativa eccezione nelle conclusioni scritte inviate dalla difesa cinque giorni prima dell'udienza avrebbe dovuto imporre un differimento della camera di consiglio, vertendosi in ipotesi di vizio del contraddittorio da eccepire prima della decisione. Con il terzo motivo di impugnazione ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., per contraddittorietà della motivazione nella parte in cui aveva ritenuto inattendibile il teste a discarico IP Anelli, il quale avrebbe esposto delle circostanze idonee a elidere il giudizio di credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa IP Desimini. Con il quarto motivo di impugnazione ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell'art.606, comma 1, lett.e), cocl.proc.pen., in relazione all'art.189, commi 1 e 7, d.lgs. n.285/1992, per contraddittorietà della motivazione nella parte in cui non aveva considerato l'impossibilità per l'imputato di rendersi conto delle lesioni riportate dalla persona offesa, con conseguente carenza dell'elemento soggettivo proprio del reato ascritto. Con il quinto motivo di impugnazione ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., in relazione all'art.189, commi le 7, d.lgs. n.285/1992, per contraddittorietà della motivazione nella parte in cui aveva omesso di valutare i fatti come di particolare tenuità in relazione all'applicazione dell'art.131-bis cod.pen., in considerazione della non gravità delle lesioni riportate dalla persona offesa e dello stato di incensuratezza dell'imputato. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire memoria scritta nella quale ha dichiarato di rinunciare al primo motivo di impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo di dogilianza, da ritenersi assorbente di ogni altra censura. 2. Risulta dagli atti che il procedimento di appello è stato trattato sulla base dello speciale rito cartolare emergenziale regolato dall'art.23-bis del d.l. 28/10/2020, n.137, convertito nella I. 18/12/2020, n.176; ai sensi del quale la trattazione del procedimento avveniva in camera di consiglio senza la presenza 3 del Procuratore generale e dei difensori, prevedendosi altresì che «Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto». 3. Va quindi richiamato il principio secondo il quale, nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato delle conclusioni del pubblico ministero, in violazione dell'art. 2:3-bis, comma 2, decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, incidendo sull'assistenza dell'imputato determina una nullità generale a regime intermedio, laddove la Corte di appello abbia poi deciso tenendo conto anche delle conclusioni formulate dal rappresentante della pubblica accusa, perché la difesa dell'imputato non è stata messa in condizioni di interloquire sulle argomentazioni della requisitoria del procuratore generale venendo così 'costretta' a formulare le proprie conclusioni "al buio" (in questo senso, tra le altre, Sez. 5, n. 29852 del 24/06/2022, V., Rv. 283532; Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, M., Rv. 283048; Sez. 6, n. 7069 del 08/02/2022, El Ouizi, Rv. 282905; Sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022, G., R. 282750; Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152). Ulteriormente, in ragione della indicata natura della invalidità, di ordine generale ma non assoluta, trova applicazione la disciplina della deducibilità prevista dall'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. che impone che la parte interessata, se vi assiste, eccepisca la nullità prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. Conseguendone che, applicando il relativo principio al caso della mancata comunicazione telematica alla difesa dell'imputato delle conclusioni del pubblico ministero in violazione dell'innanzi citato art. 23-bis, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020, va rilevato come il primo atto, immediatamente successivo al verificarsi della invalidità, entro il quale il patrocinatore dell'imputato deve eccepire la nullità, non può che essere la formulazione delle proprie conclusioni che vanno trasmesse per via telematica alla cancelleria della corte di appello entro il quinto giorno antecedente all'udienza. Non è di ostacolo all'applicazione della disposizione dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., la circostanza che essa sia operante laddove la parte interessata "abbia assistito" al compimento dell'atto nullo: norma che è stata dal legislatore codicistico immaginata per la invalidità che colpisce l'atto compiuto nel corso di una fase o di un momento procedimentale partecipato, al chiaro scopo di impedire che la nullità possa ripercuotersi su atti successivi. L'applicazione di tale disposizione va, difatti, adeguata alle particolarità del rito camerale cartolare previsto durante il periodo di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, che stabilisce che le parti partecipano al giudizio esclusivamente nelle forme disciplinate dal citato art. 23-bis del decreto-legge n. 137 del 2020: con la conseguenza che il difensore che rilevi che le conclusioni presentate dal pubblico ministero non gli sono state comunicate telematicamente, proprio per evitare che la invalidità possa estendersi ad atti successivi e, in specie, alla sentenza del giudice, ha l'onere di eccepire l'intervenuta nullità nel primo (e unico) atto successivo di partecipazione al procedimento costituito dalla formulazione delle proprie conclusioni (in questo senso Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022, dep.2013, S., Rv. 284164; Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, M., cit.; Sez. 2, n. 43889 del 03/11/2021, Abramo, non massinnata;
Sez. F, n. 31199 del 03/08/2021, Stirbu, non massimata); regola, questa, che pacificamente trova applicazione prioritaria rispetto a quella dell'art. 180 che stabilisce altri termini di decadenza, ma più ampi (Sez. 1, n. 43219 del 26/10/2010, De Stefano, Rv. 249005). 4. Nel caso di specie, deve quindi ritenersi che la difesa dell'odierno ricorrente abbia tempestivamente sollevato la relativa eccezione, formulandola in sede di conclusioni scritte tempestivamente depositate nel giudizio di appello entro il termine previsto dal citato art.23-bis, comma 2, d.l. n.137/2020. 5. Sulla base di tali considerazioni — assorbenti rispetto all'esame dei rimanenti motivi di impugnazione — deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bari per il relativo giudizio. 5
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bari per il relativo giudizio. Così deciso 1'8 giugno 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore EP EL che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata Penale Sent. Sez. 4 Num. 31865 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 08/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza emessa il 14/1/2021 dal Tribunale di E3ari nei confronti di RO FI e con la quale lo stesso - imputato per il reato previsto dall'art.189 del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 - era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, convertita ai sensi dell'art.53 della I. 24/11/1981, n.689 nella libertà controllata, con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sei. La Corte territoriale ha pregiudizialmente rigettato l'eccezione di nullità formulata dalla difesa conseguente all'omessa comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore generale;
nel merito ha ritenuto provata la materialità del fatto ascritto sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in ordine alla dinamica del fatto, valutate come non smentite da quanto riferito dal teste escusso su istanza della difesa;
ha altresì ritenuto infondato il motivo di impugnazione attinente alla dedotta carenza dell'elemento soggettivo proprio del reato contestato. 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione RO FI, tramite il proprio difensore, articolando cinque motivi di impugnazione. Con il primo motivo di impugnazione ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art.606, comma 1, lett.c), in relazione agli artt. 178 e 179 cod.proc.pen., per avere la Corte territoriale emesso la sentenza impugnata all'esito di un giudizio svoltosi ai sensi dell'art.23 del d.l. n.28/10/2020, n.137 e dell'art.23-bis dello stesso testo normativo senza provvedere alla comunicazione del dispositivo nei confronti del difensore di fiducia;
ha dedotto che la relativa comunicazione, sulla base delle suddette disposizioni, doveva essere effettuata tanto nei confronti dell'imputato quanto nei confronti del difensore, che la comunicazione all'imputato era avvenuta alla sola data del 9/6/2022, dopo anche il deposito delle motivazioni della sentenza, avvenuto il 13/4/2022 e senza che fosse avvenuta la comunicazione nei confronti del difensore;
ha quindi dedotto una fattispecie di nullità assoluta della decisione adottata, essendo maturata una legittima aspettativa in capo al difensore dell'imputato riguardo al fatto che il processo non fosse stato deciso. Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto la nudità della sentenza impugnata per violazione dell'art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 178 e 179 cod.proc.pen., per avere la Corte d'appello emesso la sentenza all'esito di un giudizio svoltosi ai sensi dell'art.23-bis del d.l. 2 n.137/2020, senza che al difensore dell'imputato fossero state comunicate le conclusioni del Procuratore generale, ritenendo tale obbligo insito nella formulazione letterale delle disposizioni di riferimento;
ha quindi dedotto che la proposizione della relativa eccezione nelle conclusioni scritte inviate dalla difesa cinque giorni prima dell'udienza avrebbe dovuto imporre un differimento della camera di consiglio, vertendosi in ipotesi di vizio del contraddittorio da eccepire prima della decisione. Con il terzo motivo di impugnazione ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., per contraddittorietà della motivazione nella parte in cui aveva ritenuto inattendibile il teste a discarico IP Anelli, il quale avrebbe esposto delle circostanze idonee a elidere il giudizio di credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa IP Desimini. Con il quarto motivo di impugnazione ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell'art.606, comma 1, lett.e), cocl.proc.pen., in relazione all'art.189, commi 1 e 7, d.lgs. n.285/1992, per contraddittorietà della motivazione nella parte in cui non aveva considerato l'impossibilità per l'imputato di rendersi conto delle lesioni riportate dalla persona offesa, con conseguente carenza dell'elemento soggettivo proprio del reato ascritto. Con il quinto motivo di impugnazione ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., in relazione all'art.189, commi le 7, d.lgs. n.285/1992, per contraddittorietà della motivazione nella parte in cui aveva omesso di valutare i fatti come di particolare tenuità in relazione all'applicazione dell'art.131-bis cod.pen., in considerazione della non gravità delle lesioni riportate dalla persona offesa e dello stato di incensuratezza dell'imputato. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire memoria scritta nella quale ha dichiarato di rinunciare al primo motivo di impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo di dogilianza, da ritenersi assorbente di ogni altra censura. 2. Risulta dagli atti che il procedimento di appello è stato trattato sulla base dello speciale rito cartolare emergenziale regolato dall'art.23-bis del d.l. 28/10/2020, n.137, convertito nella I. 18/12/2020, n.176; ai sensi del quale la trattazione del procedimento avveniva in camera di consiglio senza la presenza 3 del Procuratore generale e dei difensori, prevedendosi altresì che «Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto». 3. Va quindi richiamato il principio secondo il quale, nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato delle conclusioni del pubblico ministero, in violazione dell'art. 2:3-bis, comma 2, decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, incidendo sull'assistenza dell'imputato determina una nullità generale a regime intermedio, laddove la Corte di appello abbia poi deciso tenendo conto anche delle conclusioni formulate dal rappresentante della pubblica accusa, perché la difesa dell'imputato non è stata messa in condizioni di interloquire sulle argomentazioni della requisitoria del procuratore generale venendo così 'costretta' a formulare le proprie conclusioni "al buio" (in questo senso, tra le altre, Sez. 5, n. 29852 del 24/06/2022, V., Rv. 283532; Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, M., Rv. 283048; Sez. 6, n. 7069 del 08/02/2022, El Ouizi, Rv. 282905; Sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022, G., R. 282750; Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152). Ulteriormente, in ragione della indicata natura della invalidità, di ordine generale ma non assoluta, trova applicazione la disciplina della deducibilità prevista dall'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. che impone che la parte interessata, se vi assiste, eccepisca la nullità prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. Conseguendone che, applicando il relativo principio al caso della mancata comunicazione telematica alla difesa dell'imputato delle conclusioni del pubblico ministero in violazione dell'innanzi citato art. 23-bis, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020, va rilevato come il primo atto, immediatamente successivo al verificarsi della invalidità, entro il quale il patrocinatore dell'imputato deve eccepire la nullità, non può che essere la formulazione delle proprie conclusioni che vanno trasmesse per via telematica alla cancelleria della corte di appello entro il quinto giorno antecedente all'udienza. Non è di ostacolo all'applicazione della disposizione dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., la circostanza che essa sia operante laddove la parte interessata "abbia assistito" al compimento dell'atto nullo: norma che è stata dal legislatore codicistico immaginata per la invalidità che colpisce l'atto compiuto nel corso di una fase o di un momento procedimentale partecipato, al chiaro scopo di impedire che la nullità possa ripercuotersi su atti successivi. L'applicazione di tale disposizione va, difatti, adeguata alle particolarità del rito camerale cartolare previsto durante il periodo di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, che stabilisce che le parti partecipano al giudizio esclusivamente nelle forme disciplinate dal citato art. 23-bis del decreto-legge n. 137 del 2020: con la conseguenza che il difensore che rilevi che le conclusioni presentate dal pubblico ministero non gli sono state comunicate telematicamente, proprio per evitare che la invalidità possa estendersi ad atti successivi e, in specie, alla sentenza del giudice, ha l'onere di eccepire l'intervenuta nullità nel primo (e unico) atto successivo di partecipazione al procedimento costituito dalla formulazione delle proprie conclusioni (in questo senso Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022, dep.2013, S., Rv. 284164; Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, M., cit.; Sez. 2, n. 43889 del 03/11/2021, Abramo, non massinnata;
Sez. F, n. 31199 del 03/08/2021, Stirbu, non massimata); regola, questa, che pacificamente trova applicazione prioritaria rispetto a quella dell'art. 180 che stabilisce altri termini di decadenza, ma più ampi (Sez. 1, n. 43219 del 26/10/2010, De Stefano, Rv. 249005). 4. Nel caso di specie, deve quindi ritenersi che la difesa dell'odierno ricorrente abbia tempestivamente sollevato la relativa eccezione, formulandola in sede di conclusioni scritte tempestivamente depositate nel giudizio di appello entro il termine previsto dal citato art.23-bis, comma 2, d.l. n.137/2020. 5. Sulla base di tali considerazioni — assorbenti rispetto all'esame dei rimanenti motivi di impugnazione — deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bari per il relativo giudizio. 5
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bari per il relativo giudizio. Così deciso 1'8 giugno 2023