Versione
6 maggio 1952
6 maggio 1952
Art. 436.
(Registro tenuto dagli uffici consolari)
In ogni ufficio consolare e' tenuto un registro dei movimenti d'imbarco e di sbarco della gente di mare delle navi nazionali.
In esso sono annotati:
1) il nome, la nazionalita', il numero di matricola e l'ufficio d'iscrizione delle persone imbarcate, sbarcate o disertate, la loro provenienza, la mansione esercitata a bordo e la navigazione rispettivamente effettuata;
2) il nome della nave e quello del comandante, il numero del ruolo d'equipaggio, la destinazione e la provenienza della nave medesima.
Alla fine di ogni trimestre, l'autorita' consolare trasmette al ministero della marina mercantile un estratto conforme del suddetto registro unitamente ai libretti di navigazione, depositati presso l'ufficio consolare.
(Registro tenuto dagli uffici consolari)
In ogni ufficio consolare e' tenuto un registro dei movimenti d'imbarco e di sbarco della gente di mare delle navi nazionali.
In esso sono annotati:
1) il nome, la nazionalita', il numero di matricola e l'ufficio d'iscrizione delle persone imbarcate, sbarcate o disertate, la loro provenienza, la mansione esercitata a bordo e la navigazione rispettivamente effettuata;
2) il nome della nave e quello del comandante, il numero del ruolo d'equipaggio, la destinazione e la provenienza della nave medesima.
Alla fine di ogni trimestre, l'autorita' consolare trasmette al ministero della marina mercantile un estratto conforme del suddetto registro unitamente ai libretti di navigazione, depositati presso l'ufficio consolare.
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- 1. Revoca della sentenza di non luogo a procederehttps://www.studiocataldi.it/ · 1
Titolo X REVOCA DELLA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE Art. 434. Casi di revoca 1. Se dopo la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle gia' acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, dispone la revoca della sentenza. Art. 435. Richiesta di revoca 1. Nella richiesta di revoca il pubblico ministero indica le nuove fonti di prova, specifica se queste sono gia' state acquisite o sono ancora da acquisire e richiede, nel primo caso, il rinvio a giudizio e, nel secondo, la riapertura delle indagini. 2. Con la …
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