Sentenza 11 giugno 2002
Massime • 1
In tema di patrocinio per i non abbienti a spese dello Stato, non è ammissibile la richiesta formulata in via autonoma per l'assistenza legale da chi debba essere sottoposto all'esame di persona imputata in procedimento connesso (art. 210 cod. proc. pen), in quanto l'ammissione al gratuito patrocinio può essere disposta solo per il procedimento in cui il soggetto sia indagato o imputato, o altro avente diritto ai sensi dell'art. 1, co. 1, della legge 30 luglio 1990, n. 217, novellato dalla legge 29 marzo 2001, n. 134, e tale originario provvedimento può avere l'effetto estensivo alle procedure derivate e incidentali comunque connesse, ai sensi del co. 3 del citato articolo, senza che sia invece possibile attivare singolarmente una nuova richiesta per ogni procedimento connesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2002, n. 26393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26393 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALFONSO MALINCONICO - Presidente - del 11/06/2002
Dott. GUIDO DE MAIO - Consigliere - SENTENZA
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - Consigliere - N. 852
Dott. MARIO GENTILE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ALDO FIALE - Consigliere - N. 43908/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
IT AS, n. l'8.2.1968 in Messina, ivi res. via G. Pilli, avverso l'ordinanza in data 10.7.2001 del Tribunale di Messina, con la quale è stato rigettato il ricorso del medesimo IT avverso il decreto della Corte di Assise di Messina in data 21.11.2000 di diniego della ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti la sentenza denunziata ed il ricorso;
Lette le richieste del Procuratore Generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Messina ha rigettato il ricorso del IT avverso il decreto della Corte di Assise di Messina, che aveva negato l'ammissione del medesimo al patrocinio a spese dello Stato, richiesto per l'assistenza legale da espletarsi in suo favore nella qualità di persona imputata in procedimento connesso, della quale è stato disposto l'esame, ai sensi dell'art. 210 c.p.p.. L'ordinanza ha affermato che, ai sensi dell'art. 1 della L. n.217/1990, l'ammissione al gratuito patrocinio non può essere disposta nei procedimenti diversi da quello nel quale l'istante rivesta la qualità di indagato o imputato, pur tenendosi conto di quanto previsto dal terzo comma del predetto articolo, come sostituito dall'art. 2 della L. n. 134/2001. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il IT che la denuncia per violazione dell'art. 1 della L. n. 217/90 e degli art. 1 e 36 della Costituzione.
Osserva il ricorrente che la persona imputata in procedimento connesso, della quale sia stato disposto l'esame ai sensi dell'art.210 c.p.p., deve essere obbligatoriamente assistita da un difensore,
tant'è che, nel caso non abbia un difensore di fiducia, gli deve essere nominato un difensore di ufficio, ai sensi del terzo comma della citata disposizione del codice di rito;
che, pertanto, secondo l'interpretazione della L. n. 217/90 prospettata nella impugnata ordinanza, la prestazione professionale richiesta al predetto difensore del coimputato in procedimento connesso dovrebbe essere effettuata a titolo gratuito, in violazione dei precetti della Costituzione di cui alle disposizioni citate.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Dispone l'art. 1, primo comma della L. 30.7.1990 n. 217, come modificato dall'art. 2, primo comma della L. 29.3.2001 n. 134: "È assicurato il patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale ovvero penale militare per la difesa del cittadino non abbiente indagato, imputato, conato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria".
Dispone, poi, il terzo comma del medesimo articolo, come sostituito dall'art. 2, secondo comma, della L. 29.3.2001 n. 134: "L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse".
Orbene, la impugnata ordinanza ha esattamente osservato, sia pure in termini estremamente sii, che, in applicazione delle citate disposizioni di legge, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere disposta in favore dell'indagato non abbiente, dell'imputato o di altro avente diritto, ai sensi del citato l'art.1, primo comma, della L. 30.7.1990 n. 217, nel procedimento in cui lo stesso risulti indagato, imputato, ecc., di talché è l'originaria ammissione al gratuito patrocinio ad estendere la propria efficacia in ogni grado o fase del giudizio e nelle eventuali procedure derivate ed incidentali, mentre non si palesa ammissibile, ai sensi dell'art. 1, primo e terzo comma, del predetto testo legislativo, come novellato, che la richiesta venga formulata singolarmente, in relazione ad ognuno dei procedimenti derivati o incidentali, nel quale l'indagato o imputato abbia necessità di essere assistito da un difensore.
Le argomentazioni addotte dal IT a sostegno del ricorso, pertanto, non tengono affatto conto del precisato quadro normativo e, soprattutto, delle effettive ragioni su cui è fondato il rigetto della impugnazione avverso il provvedimento che gli aveva negato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato chiesto nel procedimento nel quale doveva essere sentito ai sensi dell'art. 210 c.p.p.. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 606, ultimo comma, c.p.p.. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue l'onere delle spese del procedimento nonché del pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non versandosi in ipotesi di carenza di colpa della parte ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Corte Cost., sent. n. 186/2000 in G.U. 21.6.2000 n. 26), fissata, in ragione dei motivi della inammissibilità o somma che viene fissata, in ragione dei motivi della inammissibilità, nella misura Euro 500.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente IT AS al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 giugno 2002. Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2002