Articolo 68 della Legge 9 luglio 1908, n. 445
Articolo 67Articolo 69
Versione
14 agosto 1908
Art. 68.

In eccedenza ai 100 metri assegnati gratuitamente, i proprietari e i capi di famiglia di cui all'articolo precedente, potranno chiedere, entro il termine di due mesi sopra accennato, a prezzo di costo, una maggiore quantita' di terreno non superiore ai 200 metri quadrati.

Nessun proprietario e nessuna famiglia potra' avere piu' di una concessione gratuita di suolo.

Entrata in vigore il 14 agosto 1908