Sentenza 3 marzo 1999
Massime • 1
I principi di ordine pubblico interno che, a norma degli artt. 27, n. 1, e 34 della Convenzione di Bruxelles del 27 Settembre 1968,attuativa dell'art. 220 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, resa esecutiva in Italia con legge 21 Giugno 1971, n. 804, e successivamente integrata e modificata con i protocolli 3 Giugno 1971 e 9 ottobre 1978, resi esecutivi in Italia con leggi 19 Maggio 1975, n. 180 e 29 Novembre 1980, n. 967, costituiscono un limite al riconoscimento ed alla esecuzione in Italia delle sentenze in materia civile e commerciale emesse negli altri Stati contraenti - principi la cui identificazione, non attenendo alla interpretazione del Trattato, non appartiene alla competenza della Corte di giustizia della Comunità europea, ma all'autorità giudiziaria dello Stato richiesto dell'"exequatur" - sono riconducibili, per quanto attiene alle norme procedurali, unicamente ai principi inviolabili posti, nel nostro ordinamento, a garanzia del diritto di difesa, tra i quali non è ricompresa la facoltà di impugnare la sentenza di appello dinanzi ad un giudice di terza istanza senza condizioni o limiti.Ne consegue che può essere dichiarata esecutiva in Italia una sentenza emessa dalla Corte d'appello di Parigi, nonostante che il Presidente della Corte di cassazione francese abbia disposto, come è nei suoi poteri alla stregua dell'ordinamento processuale vigente in quel Paese, il ritiro dal ruolo del ricorso proposto contro le stessa sentenza su istanza del resistente, per non avere il ricorrente eseguito la decisione impugnata.
Commentario • 1
- 1. La mediazione transnazionaleLaura Bianchi · https://www.studiocataldi.it/ · 3 febbraio 2020
di Laura Bianchi - La mediazione è una pratica che riguarda semplicemente vicende che si svolgono entro i confini nazionali? Sarebbe ingenuo pensare che riguardi soltanto liti di condominio. In realtà, il panorama dei metodi di risoluzione delle controversie, specialmente in ambito internazionale, è vastissimo. In esso emerge il ruolo, anche storico, dell'arbitrato che, nel diritto commerciale, è alla base della lex mercatoria ma, come accade per la mediazione comune rispetto al processo, la mediazione internazionale presenta rispetto all'arbitrato notevoli vantaggi in termini di costi e di formalità. 1. La mediazione e il diritto processuale 2. Riforma diritto internazionale privato: …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/03/1999, n. 1769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1769 |
| Data del deposito : | 3 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Rosario DE MUSIS - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
POLIELETTRONICA SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MANCINELLI 65, presso l'avvocato ENRICO MOSCATI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati VINCENZO CANESTRARO, GABRIELE CIPOLLONE, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
DITTA PHOTO SERVICE JULY S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 297, presso l'avvocato NICOLA BOSCO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALFIO RAPISARDI, giusta procura speciale per Notaio Paul Michelez di Parigi del 28.2.1997;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1091/96 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 29/07/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/98 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Cipollone, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Rapisardi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso, in via principale, per l'inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
1 La IE s.p.a., con atto di citazione notificato il 23 giugno 1994, convenne davanti alla Corte di appello di Venezia la Photo CE July s.a., proponendo opposizione ai sensi dell'art. 36 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 avverso il decreto con il quale la detta Corte aveva apposto la formula esecutiva alla sentenza 23 gennaio 1992 della Corte di appello di Parigi che, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di commercio di Bobiguy, l'aveva condannata al pagamento di una somma in favore della FH CE a titolo di risarcimento danni:
sentenza contro la quale era stato proposto ricorso dinanzi alla Corte di cassazione francese, cancellato dal ruolo su istanza della controparte - secondo quanto previsto dalla legge francese - per non avere la ricorrente dato esecuzione alla sentenza impugnata. L'opponente deduceva, fra l'altro, che la sentenza dichiarata esecutiva in Italia era contraria all'ordine pubblico, in relazione alla regola vigente nell'ordinamento francese, secondo la quale, in caso di ricorso in cassazione, il Presidente della Corte può disporre il ritiro della causa dal ruolo, su istanza del resistente - come era avvenuto nel caso di specie - qualora il resistente non abbia previamente eseguito la sentenza impugnata, con la conseguente perenzione del giudizio di cassazione dopo il decorso del relativo termine. La controparte si costituì chiedendo la reizione del gravame.
La Corte di appello di Venezia, con sentenza depositata il 29 luglio 1996, rigettò l'opposizione, affermando che la formula esecutiva era stata correttamente apposta alla sentenza della Corte di appello di Parigi, per non essere la stessa o il relativo processo formativo contrari all'ordine pubblico dello Stato italiano, ed essendo la disciplina del processo di cassazione francese estranei all'oggetto del giudizio, non essendo richiesto per l'apposizione della formula esecutiva, ai sensi dell'art. 31 della Convenzione di Bruxelles, il passaggio in giudicato della sentenza straniera, ma essendo sufficiente la sua esecutività, ricorrente nel caso di specie. La IE s.p.a. ha proposto ricorso a questa Corte formulando un unico motivo. La Photo CE resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione
1 Con l'unico motivo del ricorso si deduce la violazione degli artt. 27, n. 1 e 34 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, resa esecutiva in Italia con legge 21 giugno 1971, n. 804, nonché l'omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.
Si deduce in particolare al riguardo che con l'opposizione l'odierna ricorrente aveva prospettato la violazione dell'art. 27, n. 1, della Convenzione di Bruxelles, in quanto l'apposizione della formula esecutiva alla sentenza straniera doveva ritenersi contraria all'ordine pubblico italiano, stante la impossibilità di ottenere la pronuncia del giudice di legittimità francese sul ricorso ad esso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Parigi alla quale si era chiesta l'apposizione della formula esecutiva. Si espone in proposito che, secondo le norme del codice di procedura francese, il Presidente della Corte di cassazione può disporre il ritiro della causa dal ruolo, su istanza del resistente - ove non ritenga che l'esecuzione possa comportare conseguenze manifestamente eccessive - qualora il ricorrente non provi di avere eseguito la decisione impugnata e la possibilità di un successivo esame del ricorso è subordinata a tale adempimento entro un termine scaduto il quale il giudizio di cassazione soggiace a perenzione: situazione questa, verificatasi nel caso di specie. Con il motivo proposto in sede di opposizione si era sostenuto che gli artt. 30 e 38 della Convenzione di Bruxelles attribuiscono efficacia sospensiva alla proposizione di un gravame con mezzo ordinario, e che la circostanza che il diritto dell'appellante di ottenere la decisione della Corte di cassazione francese fosse condizionato da una regola processuale sostanzialmente istitutiva di un principio analogo a quello del solve et repete, dichiarato contrastante con la Costituzione italiana dalla sentenza n. 21 del 1961 della Corte costituzionale, renderebbe l'apposizione della formula esecutiva alla sentenza in questione contraria all'ordine pubblico dello Stato italiano, con la conseguenza che la relativa domanda non poteva essere accolta. Nel ricorso a questa Corte si lamenta che la Corte di appello abbia sostanzialmente omesso di motivare, o comunque abbia motivato in modo inadeguato in ordine al su detto profilo del gravame, avendolo respinto limitandosi ad affermare che la fase dinanzi alla Corte di cassazione francese non andava presa in esame, essendo sufficiente per l'apposizione della formula esecutiva, ai sensi della Convenzione, la circostanza che si trattava di sentenza già esecutiva in Francia a prescindere dal suo passaggio in giudicato. Doveva viceversa rilevarsi che, secondo il sistema della Convenzione di Bruxelles, come interpretrato dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea, il ricorso per cassazione deve ritenersi un mezzo ordinario di gravame, e che la regola del solve et repete, sostanzialmente adottata dal codice di procedura civile francese in materia di ricorsi per cassazione, e fatta valere nel caso di specie dalla parte interessata, Photo CE July s.a., ora resistente, contrasterebbe con i principi di ordine pubblico dello Stato italiano, desumibili dagli artt. 3, 24 e 11 Cost., che costituirebbero un limite alla delibabilità delle sentenze da parte degli Stati aderenti alla Convenzione di Bruxelles anche alla stregua della Convenzione stessa.
Con il motivo la parte ricorrente avanza, altresì, la richiesta di rimettere la questione di interpretrazione dell'art. 27, n.1, alla Corte di Giustizia della Comunità europea, ai sensi del protocollo aggiuntivo alla Convenzione 3 giugno 1971, reso esecutivo in Italia con legge 19 maggio 1975, n. 180. 2 Il ricorso è infondato, ancorché la motivazione della sentenza impugnata vada corretta ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c. Va pregiudizialmente precisato che la società ricorrente, pur avendo formulato il motivo in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, non lamenta alcun difetto di motivazione in ordine all'accertamento dei fatti di causa - in relazione al quale unicamente il ricorso è proponibile per difetti motivazionali ex art. 360, n. 5 (Cass. 10 maggio 1996, n. 4388; 10 gennaio 1995, n. 228; 27 marzo 1993, n. 3665) - risolvendosi il vizio dedotto nell'allegazione di una omessa o comunque erronea soluzione di una questio juris prospettata con l'atto di opposizione, consistente nella deduzione che la formula esecutiva fu apposta alla sentenza che era stato chiesto di dichiarare esecutiva in Italia ai sensi dell'art. 31 della Convenzione di Bruxelles, in violazione dell'art. 27 della Convenzione stessa.
Così puntualizzato il contenuto del motivo, va considerato quanto segue. 3 L'art. 31 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, - resa esecutiva in Italia con legge 21 giugno 1971, n. 804, e successivamente integrata e modificata con i protocolli 3 giugno 1971 e 9 ottobre 1978, resi esecutivi in Italia con leggi 19 maggio 1975, n. 180 e 29 novembre 1980, n. 967 - concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, sottoscritta in attuazione dell'art. 220 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea al fine di semplificare le formalità relative al reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie adottate nei singoli Stati aderenti alla Comunità, statuisce che "le decisioni rese in uno Stato contraente e quivi esecutive, sono eseguite in un altro Stato contraente dopo essere state munite, su istanza della parte interessata, della formula esecutiva". A norma dell'art. 36, "se l'esecuzione viene accordata, la parte contro cui viene fatta valere può proporre opposizione nel termine di un mese dalla notificazione della decisione". L'art. 38 prevede che "il giudice dell'opposizione può, su istanza della parte proponente, sospendere il procedimento se la decisione straniera è stata, nello Stato d'origine, impugnata con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l'impugnazione non è scaduto". A norma dell'art. 27 "le decisioni non sono riconosciute se il riconoscimento è contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto", e tale norma è espressamente richiamata, in materia di exequatur, dall'art. 34 della Convenzione.
Deriva da tale ultima norma - che trovava corrispondenza nell'art. 31 delle preleggi del codice civile italiano, a norma del quale in nessun caso gli atti di uno Stato estero potevano avere effetto nel territorio dello Stato italiano ove fossero in contrasto con l'ordine pubblico, ancora vigente all'epoca in cui fu richiesta l'apposizione della formula esecutiva alla sentenza in questione ed ora sostituito dall'art. 64, lett. g) della legge 31 maggio 1995. n. 218 - che, ove venga chiesta all'Autorità giudiziaria italiana l'apposizione della formula esecutiva ad una sentenza emanata in uno degli Stati aderenti alla Convenzione anzi detta, l'Autorità giudiziaria ha il potere di negare l'esecutività della sentenza in Italia perché in contrasto con l'ordine pubblico dello Stato, cosicché il mancato uso di tale potere è deducibile, in sede di gravame avverso l'apposizione della formula esecutiva, dinanzi al giudice dell'opposizione.
Nel caso di specie, pertanto, la Corte di appello, in sede di gravame avverso l'apposizione della formula esecutiva alla sentenza in questione, era tenuta ad esaminare se la sentenza francese fosse conforme all'ordine pubblico dello Stato italiano, con specifico riferimento al motivo prospettato al riguardo, con il quale era stato dedotto il contrasto della sentenza con l'ordine pubblico in relazione alla impossibilità di ottenere la pronuncia del giudice di legittimità francese sul ricorso proposto avverso la sentenza medesima, poiché secondo le norme del codice di procedura francese il Presidente della Corte di cassazione può disporre il ritiro della causa dal ruolo, su istanza del resistente, qualora il ricorrente non provi di avere eseguito la decisione impugnata e la possibilità di un successivo esame del ricorso è subordinata a tale adempimento entro un termine scaduto il quale il giudizio di cassazione soggiace a perenzione:
situazione questa, verificatasi nella fattispecie. La Corte di appello di Venezia ha ritenuto l'opposizione non fondata, in quanto non ha ravvisato la prospettazione da parte della società opponente di violazioni processuali che potessero considerarsi lesive dell'ordine pubblico dello Stato italiano, attinenti ai giudizi di primo e secondo grado svoltisi dinanzi alle Autorità giudiziarie francesi, giudicando ininfluenti i rilievi svolti in ordine al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione francese, non essendo necessario, ai fini dell'apposizione della formula esecutiva, "il passaggio in giudicato della sentenza straniera, essendo sufficiente, ai sensi dell'art. 31 della Convenzione di Bruxelles, che si tratti di decisione resa in uno Stato contraente e quivi esecutiva, requisito qui ricorrente". Tale motivazione è errata.
In proposito va considerato innanzitutto che questa Corte ha già avuto modo di affermare che l'art. 27, n. 1 della Convenzione di Bruxelles, richiamato dall'art. 34 per quanto attiene alla richiesta di exequatur, nel prevedere il diniego del riconoscimento (e dell'esecutività) della sentenza straniera ove questa sia contraria "all'ordine pubblico dello Stato richiesto", non si riferisce solo al contenuto della decisione, ma anche al suo procedimento formativo, come si evince dal disposto dell'art. 28, terzo comma, il quale, con espresso riferimento alle norme processuali, esclude che possano essere fatte rientrare nell'ordine pubblico di cui all'art. 27 unicamente le norme sulla competenza, con la conseguenza che può rientrarvi ogni altro aspetto della normativa processuale (Cass.18 maggio 1995, n. 5451). In secondo luogo va considerato che, secondo la stessa Convenzione di Bruxelles, la circostanza che presupposto per la richiesta dell'apposizione ad una sentenza straniera della formula esecutiva sia la esecutività della sentenza (art. 31), non implica la irrilevanza, ai fini dell'exequatur - come ha ritenuto la Corte di appello di Venezia - dei profili di eventuale contrasto con l'ordine pubblico dello Stato richiesto, della normativa dello Stato nel quale sia stata emessa la sentenza, relativa all'impugnabilità di quest'ultima. Infatti l'art. 38 prevede la possibilità di ottenere, in sede di opposizione, la sospensione dell'esecutività della sentenza straniera, ove essa sia stata impugnata nello Stato di origine con "un mezzo ordinario" di impugnazione, o se il termine per proporre l'impugnazione non sia scaduto, ed è nella logica del sistema che l'annullamento della sentenza straniera in pendenza del giudizio di opposizione implichi l'accoglimento di quest'ultima e il venir meno dell'exequatur. Deve ritenersi, pertanto, che il riferimento all'ordine pubblico dello Stato richiesto dell'exequatur, fatto dall'art. 27 della Convenzione, non sia riferibile unicamente al contenuto ed al procedimento formativo della decisione straniera alla quale si chieda di apporre la formula esecutiva, ma sia riferibile anche alla incidenza su di essa dei gravami previsti in via ordinaria ed al formarsi del giudicato. 5 Ciò premesso in ordine alla interpretrazione della Convenzione di Bruxelles, va considerato, riguardo alla identificazione dei principi di ordine pubblico dello Stato italiano - che ai sensi del citato art. 27, n. 1, della Convenzione costituiscono un limite al riconoscimento ed all'esecutività delle decisioni degli Stati aderenti - che tale identificazione non attiene all'interpretrazione del Trattato, rimessa dall'art. 1 del protocollo aggiuntivo alla Convenzione, ratificato con legge n. 180 del 1975, alla competenza della Corte di Giustizia della Comunità europea, bensì a quella dell'Ordinamento giuridico dello Stato richiesto, ed è perciò di competenza delle Autorità giudiziarie di esso, cosicché va rigettata la richiesta della società ricorrente di rimessione alla cognizione della su detta Corte del problema della compatibilità della sentenza in relazione alla quale era stato chiesto l'exequatur con l'ordine pubblico dello Stato italiano, essendo tale decisione riservata in via esclusiva alle Autorità giudiziarie italiane.
6 Venendo all'esame di tale compatibilità, va osservato che questa Corte ha già affermato, in generale (Cass. 23 gennaio 1980, n. 543), e con riferimento specifico alla Convenzione di Bruxelles (Cass. 18 maggio 1995, n. 5451 cit.) che - in tema di normativa processuale - l'ordine pubblico interno che costituisce un limite alla riconoscibilità ed alla esecutività in Italia delle sentenze straniere, è quello desumibile dai principi ineludibili perché sia assicurato il diritto di difesa, il quale costituisce nel nostro Ordinamento un diritto inviolabile (Corte cost., sentenze n. 160 e 18 del 1982; 125 del 1979). Tale diritto, peraltro, nel suo nucleo essenziale e inviolabile, non comprende - come sostiene la società ricorrente - nei giudizi civili, dopo l'attribuzione di un doppio grado di merito, nel caso di specie esistente ed utilizzato, la inderogabile facoltà di impugnare la sentenza di appello dinanzi ad un giudice di terza istanza, senza che tale giudizio possa essere sottoposto a condizioni o limiti.
La tesi in tal senso sostenuta dalla ricorrente si fonda su un'erronea interpretrazione della giurisprudenza della Corte costituzionale italiana relativa alla illegittimità costituzionale della regola del solve et repete, un tempo esistente in materia tributaria nel nostro Ordinamento, nonché all'erroneo convincimento che le forme organizzatorie dell'ordinamento giurisdizionale italiano, quali sono previste nelle linee essenziali dalla Costituzione, assurgano a principi di ordine pubblico ai fini del riconoscimento o dell'esecutività delle sentenze straniere nel nostro Ordinamento.
In relazione al primo aspetto va infatti considerato che la normativa dichiarata incostituzionale con le sentenze nn. 21 e 79 del 1961 perché prevedeva la regola del solve et repete in materia di giudizi tributari, inibiva all'interessato, in mancanza del pagamento dell'imposta, l'accesso alla giurisdizione e non ad uno specifico mezzo di gravame dopo che tale accesso fosse già stato garantito incondizionatamente, così come parimenti la cautio pro expensis, prevista in materia di processo civile dall'art. 98 c.p.c. per la proposizione della domanda in primo grado e dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 67 del 1960. Quanto alla garanzia di un terzo grado di giurisdizione, essa non esiste nell'ordinamento italiano, non essendo costituzionalizzato il diritto ad un secondo grado di merito (ex plurimis C.cost. 26 gennaio 1988, n. 80; 31 dicembre 1986, n. 301; 29 marzo 1984, n. 78;
1 febbraio 1982, n. 8) e non essendo stato il diritto a ricorrere in cassazione per violazione di legge costituzionalizzato in modo assoluto, ma nei limiti stabiliti dall'art. 111 della Costituzione. Per altro verso, come questa Corte ha già affermato nella sentenza n. 5451 del 1995 sopra menzionata, il concetto di ordine pubblico valevole come limite alla delibazione delle sentenze straniere, non è ricavabile da tutte le disposizioni contenute nelle norme della Costituzione, riferendosi molte di esse esclusivamente all'organizzazione interna dello Stato e non essendo collegate all'attuazione dei principi e diritti fondamentali garantiti dalla nostra Costituzione in modo tale che questi non possano ritenersi garantiti, nell'ambito di altri Ordinamenti, vigenti in Stati della Comunità europea, attraverso forme organizzatorie in parte differenti. In particolare, l'art. 111 della Costituzione, enunciando il principio della ricorribilità in cassazione, nei limiti da esso previsti, di tutte le sentenze, attiene all'assetto interno dell'esercizio della giurisdizione, ed ha comunque escluso il ricorso in cassazione per violazione di legge contro le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.
Ne deriva che, ai fini dell'esclusione della delibabilità di una sentenza civile straniera emessa da un giudice di secondo grado, ai sensi della Convenzione di Bruxelles, non appare vigente nel nostro Ordinamento un principio di ordine pubblico che richieda, perché possa essere considerato adeguatamente tutelato il diritto di difesa, che la sentenza sia impugnabile dinanzi ad un giudice di terzo grado senza che tale impugnazione possa essere sottoposta ad alcuna condizione. Conseguentemente - corretta nei sensi su detti la motivazione della sentenza della Corte di appello di Venezia - il ricorso va rigettato, non confliggendo con l'ordine pubblico dello Stato, quale va inteso ai fini dell'esclusione dal riconoscimento e dall'apposizione della formula esecutiva ai sensi dell'art. 21 della Convenzione di Bruxelles, la sentenza della Corte di appello di Parigi resa esecutiva in Italia dalla Corte di appello di Venezia nonostante che, secondo quanto previsto dall'Ordinamento processuale francese, il Presidente della Corte di cassazione francese abbia disposto il ritiro dal ruolo del ricorso proposto contro di essa, su istanza del resistente, non avendo il ricorrente eseguito la decisione impugnata.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
La Corte di cassazione:
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma il 3 dicembre 1998, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Depositata in Cancelleria il 3/3/1999.