Sentenza 7 giugno 2005
Massime • 1
È legittima la sostituzione del difensore d'ufficio a condizione che il designato non abbia svolto alcuna incombenza difensiva e non si sia attivato in favore del proprio assistito, atteso che in questo caso non opera il principio della immutabilità della difesa sino alla eventuale dispensa dall'incarico o nomina fiduciaria, ma viene ancor più assicurata una concreta difesa per gli atti processuali ancora da compiersi.
Commentari • 4
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È legittima la sostituzione del difensore d'ufficio, a condizione che il designato non abbia svolto alcuna incombenza difensiva e non si sia attivato in favore del proprio assistito, non operando, in tal caso, il principio dell'immutabilità della difesa sino all'eventuale dispensa dall'incarico o nomina fiduciaria. E' valida la notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza effettuata al condannato latitante presso il difensore d'ufficio che aveva assunto la difesa nel procedimento, sebbene in precedenza fosse intervenuta la designazione di altro difensore d'ufficio - implicitamente revocato per effetto della nomina del secondo - che non aveva svolto alcuna attività durante il …
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In tema di nomina del difensore fiduciario, ove l'indagato (o l'imputato) sia sottoposto all'istituto dell'amministrazione di sostegno, ove la nomina del difensore di fiducia venga effettuata dall'amministratore dell'imputato espressamente autorizzato in tal senso dal giudice tutelare, non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa. La semplice sottoposizione dell'imputato all'istituto dell'amministrazione di sostegno non determina automaticamente l'incapacità del medesimo a partecipare scientemente al processo ( art. 70 c.p.p. ), atteso che quest'ultima è diversamente disciplinata rispetto alla mancanza di imputabilità ( art. 86 c.p.p. ) costituendo stati soggettivi che, pur …
Leggi di più… - 4. Amministrazione di sostegno, difensore di fiducia, nomina, autorizzazione del giudice tutelareAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 marzo 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/06/2005, n. 25812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25812 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 07/06/2005
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 01201
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 021417/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VITALE ANNUNZIATA N. IL 22/03/1933;
avverso SENTENZA del 25/03/2004 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SQUASSONI CLAUDIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. G. Passacantando che ha concluso per annullamento senza rinvio per prescrizione;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 17.1.2003, il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Vitale Annunziata in ordine alle contravvenzioni di cui alla L. 64/1974 perché estinte per prescrizione ed ha ritenuto l'imputata responsabile del reato previsto dall'art. 20 c. 1 lett. b L. 47/1985 condannandola alla pena di giustizia. La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, con la sentenza in epigrafe precisata, per l'annullamento della quale l'imputata ricorre in Cassazione. Con un unico motivo, deduce violazione di legge dell'art. 97 c.p.p. e nullità del decreto di citazione in appello in quanto non notificato al difensore di ufficio nominato in primo grado, o che ha assistito la imputata alla ultima udienza dibattimentale, bensì ad altro legale di ufficio. La deduzione non è meritevole di accoglimento. Il Legislatore (in applicazione della direttiva n. 105 della legge delega) ha tenuto presente l'esigenza di assicurare la continuità della assistenza tecnica - giuridica e di garantire la concreta, efficace tutela dei diritti dello imputato: pertanto, ha attuato la sostanziale equiparazione della difesa di ufficio a quella di fiducia nel senso che anche la prima si caratterizza dalla immutabilità del legale fino alla eventuale dispensa dall'incarico o nomina fiduciaria. Una volta designato, il patrono di ufficio (che è predeterminato ed individuato secondo i criteri indicati dall'art. 97 c. 2 c.p.p.) è infungibile e può essere sostituito solo per giustificato motivo o per intervento di un difensore di fiducia;
l'incarico ufficioso resta affidato allo stesso soggetto anche se non sia stato reperito o non sia comparso per cui, in tali evenienze, il Giudice procede a norma dell'art. 102 c.p.p. e l'originario difensore rimane il titolare dell'ufficio e destinatario delle notifiche. La ricordata disciplina trova la sua giustificazione, come riferito, nella necessità di assicurare allo imputato, non munito di legale di fiducia, la continuità ed effettività della difesa. Proprio in considerazione alla ratio legis, sul tema della immutabilità del patrono di ufficio, si impone una distinzione. È illegittima e lesiva del diritto alla difesa la sostituzione, senza giustificato motivo, del legale di ufficio che, una volta nominato, abbia effettivamente esercitato il suo incarico e svolto in concreto attività a favore dell'imputato.
Non vi è alcun motivo, invece, per mantenere ferma la nomina quando il designato di ufficio non ha svolto alcuna incombenza difensiva e non si è attivato a favore del suo assistito;
in questo caso, non opera il principio della immutabilità della difesa e la sua sostituzione è legittima ed, anzi, assicura all'imputato la possibilità di una concreta difesa per gli atti processuali ancora da compiersi (conf. Cass, Sez. 1^ sentenza 6493/1998; Sez. 5^ sentenza 8002/1998; Sez. 6^ sentenza 12500/2000). Nel caso in esame, la sostituzione del difensore di ufficio con persona diversa da quello originariamente nominata era legittima in quanto il primo legale non ha svolto alcuna attività defensionale, almeno di rilevanza esterna, come risulta dagli atti di causa (che il Collegio è facoltizzato a compulsare essendo stato dedotto un vizio processuale e non motivazionale).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2005