Sentenza 23 ottobre 2019
Massime • 1
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, in caso di valutazione negativa dell'esito della prova, il tribunale di sorveglianza ha l'obbligo di determinare il "quantum" di pena - eventualmente anche in misura corrispondente a quella originariamente inflitta - che il condannato deve ancora espiare, tenendo conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e della sua condotta durante il periodo trascorso in affidamento.
Commentario • 1
- 1. Non basta una condanna non definitiva per negare l’esito positivo dell’affidamento in prova (Cass. Pen. n. 41554/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 3 gennaio 2026
1. Il principio affermato Con la sentenza n. 41554 del 2025, la Corte di cassazione afferma un principio di particolare densità costituzionale: la presunzione di innocenza opera come limite esterno e sostanziale al giudizio del Tribunale di sorveglianza, impedendo che l'esito negativo dell'affidamento in prova possa essere fondato su una condanna non definitiva o su responsabilità soltanto presunte o indirette. La decisione chiarisce, con nettezza, che la fase dell'esecuzione penale non costituisce una “zona franca” dalle garanzie fondamentali, né può legittimare forme attenuate o surrettizie di anticipazione del giudizio di colpevolezza. 2. Presunzione di innocenza e fase esecutiva: un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2019, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2019 |
Testo completo
934-2020 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: ADRIANO IASILLO - Presidente Sent. n. sez. 3168/2019 CC 23/10/2019 MICHELE BIANCHI - R.G.N. 22401/2019 GIACOMO ROCCHI -- Relatore - TERESA LIUNI DANIELE CAPPUCCIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ ES nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/05/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Stefano Tocci che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma, provvedendo sull'opposizione proposta nell'interesse di GL ND avverso quella che aveva dichiarato l'esito negativo dell'affidamento in prova al servizio sociale, confermava l'ordinanza opposta. La declaratoria era fondata sull'inadempimento all'impegno riparativo, avendo mostrato il condannato disinteresse nei confronti delle persone offese, e sulla denuncia per lesioni e minacce nei confronti di GL per un'aggressione avvenuta presso la sua abitazione il 31/7/2016, durante il periodo di affidamento. Secondo il Tribunale, tale ultimo episodio era indicativo di perdurante inclinazione alla violenza e del persistere di modalità relazionali discontrollate ed aggressive, analoghe a quelle che avevano causato i reati di lesioni ed omicidio preterintenzionale per i quali era stata pronunciata la condanna. Il disinteresse verso le vittime era stato giustificato da GL con il timore di creare disagio e nuove sofferenze ai familiari della vittima ma, secondo il Tribunale, dimostrava l'assenza di sentimenti di afflizione per il dolore provocato. Veniva valutata negativamente l'erogazione da parte di GL di somme a favore di un altro detenuto, che erano cessate soltanto quando erano state scoperte: il condannato aveva sostenuto che trattava di versamenti dettati da spirito umanitario, ma la giustificazione era ritenuta scarsamente credibile;
la causale dei pagamenti, pertanto, era rimasta oscura. In definitiva, l'affidato non aveva svolto il progetto socio-riabilitativo previsto dalle prescrizioni e aveva tenuto un comportamento che aveva determinato un nuovo rinvio a giudizio: secondo il Tribunale, quindi, era giustificata la revoca della misura dal suo inizio.
2. Ricorre per cassazione il difensore di GL ND, deducendo vizio di manifesta illogicità e carenza della motivazione. Il Tribunale non aveva tenuto conto che, inizialmente, era stato proprio GL a chiedere ai servizi sociali di contattare i familiari della vittima dell'omicidio preterintenzionale, ma il progetto non aveva avuto esito a causa di problemi organizzativi dell'ufficio; il Tribunale, comunque, non aveva valutato le proposte fatte dai servizi sociali al condannato al fine di risarcire le persone offese. Inoltre GL non aveva compreso che l'invio del denaro al detenuto RT ME JI AN, con il quale aveva stretto amicizia, costituiva 2 una violazione delle prescrizioni;
quando lo aveva saputo, GL aveva immediatamente interrotto l'invio di denaro. Con riferimento all'ultimo episodio menzionato, quello dell'aggressione ai danni di una persona avvenuta il 31/7/2016, il Tribunale di Sorveglianza aveva violato il principio di non colpevolezza, ritenendo sufficiente il rinvio a giudizio, benché la difesa avesse rappresentato che, in udienza, il ricorrente avrebbe dimostrato una versione dei fatti opposta a quella del querelante. Infine il Tribunale non aveva valutato i molteplici elementi positivi di cui i servizi sociali avevano dato atto. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla data da cui far decorrere gli effetti della revoca dell'affidamento in prova. Si trattava di una valutazione discrezionale, considerando il periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioni imposte e il concreto carico di queste nonché la gravità del comportamento che aveva dato luogo alla revoca. Il ricorrente sottolinea che l'affidamento si prolungato per oltre due anni. La revoca con effetto retroattivo era priva di giustificazioni.
3. Il Procuratore generale dott. Stefano Tocci, nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente non fa che censurare le valutazioni del Tribunale di Sorveglianza sul merito delle singole vicende al fine di sostenere che la mancanza di attività riparative non era frutto della sua responsabilità e che egli aveva mantenuto i contatti con un detenuto, cui aveva inviato somme di denaro non indifferenti, senza rendersi conto che si trattava di violazione delle prescrizioni. Con riferimento all'episodio dell'aggressione del 31/7/2016, erroneamente il ricorrente richiama il principio di non colpevolezza: il Tribunale di Sorveglianza aveva il potere di valutare incidentalmente l'episodio, pur in assenza di una sentenza irrevocabile;
il fatto che GL sia stato rinviato a giudizio è stato considerato un elemento di verosimiglianza della denuncia presentata dalla persona offesa;
il ricorrente conferma che la denuncia parlava di diversi colpi al volto inferti da GL ma fa riferimento al contenuto dell'accertamento della polizia giudiziaria che non allega. L'importanza dell'episodio è palese nell'economia della valutazione demandata al Tribunale di Sorveglianza, tenuto conto che il ricorrente era stato 3 condannato per i delitti di omicidio preterintenzionale e lesioni. In definitiva, in nessun modo il ricorrente dimostra che la valutazione espressa dal Tribunale sia contraria alla legge o manifestamente illogica o contraddittoria mentre sollecita una diversa valutazione di merito a questa Corte, non consentita dalla legge.
2. Il secondo motivo di ricorso fondato. Si deve premettere che erroneamente il ricorrente fa riferimento alla revoca della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, mentre il provvedimento è stato emesso in sede di valutazione dell'esito della misura. In effetti, la valutazione dell'esito negativo dell'affidamento in prova al servizio sociale si differenzia dalla revoca dell'affidamento in prova previsto dall'art. 47 ord. pen., che può intervenire nel corso della prova determinandone la cessazione, perché, se ai fini della revoca il Tribunale è chiamato a valutare la gravità di singoli, specifici episodi per verificare se essi siano incompatibili con la prosecuzione della prova, quando si tratti di stabilirne l'esito occorre procedere ad una valutazione globale dell'intero periodo per decidere se sia o no avvenuto il recupero sociale del condannato (Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010 - dep. 30/07/2010, Giaccio, Rv. 248376). Come si è esposto, il Tribunale ha ritenuto e adeguatamente motivato la valutazione di un recupero sociale non avvenuto. Tuttavia, come stabilito dalle Sezioni Unite, in caso di valutazione negativa dell'esito della prova, il Tribunale di sorveglianza ha l'obbligo di determinare il quantum di pena eventualmente anche in misura corrispondente a quella - originariamente inflitta che il condannato deve ancora espiare, tenendo conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e della sua condotta durante il periodo trascorso in affidamento (Sez. U, n. 10530 del 27/02/2002 - dep. 13/03/2002, Martola G, Rv. 220878). Si tratta di conclusione costituzionalmente obbligata, nel silenzio del legislatore sul punto e alla luce della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 47, undicesimo comma, della legge n. 354 del 1975, resa con sentenza n. 343 del 1987 della Corte costituzionale, le cui argomentazioni sono state ritenute riferibili anche all'ipotesi di giudizio finale negativo sull'esito della prova. La motivazione del provvedimento sostanzialmente tace su questo punto, limitandosi a riferirsi alla "negativa condotta complessiva": occorre, quindi, una valutazione più approfondita, che tenga conto delle prescrizioni dettate in sede di applicazione della misura e anche degli aspetti positivi della condotta tenuta dal condannato nel corso del lungo periodo trascorso in affidamento. In definitiva, l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione della pena che il condannato deve ancora espiare, mentre il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena che il condannato deve ancora espiare e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Sorveglianza di Roma. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto. Così deciso il 23 ottobre 2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo RocchiDsiac Adriano Iasillo Siliano Jasillo f DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 GEN 2020 ILCANCELLIERE FA LA 5