Sentenza 15 gennaio 2009
Massime • 1
La decisione in ordine alla richiesta di remissione del debito deve tenere conto, per non incorrere nel vizio di motivazione, della comparazione tra l'effettiva situazione economica del richiedente e l'entità del debito di cui si chiede la remissione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/01/2009, n. 3737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3737 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 15/01/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 142
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 24646/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di OI AR, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata in data 19 maggio 2008 dal Tribunale di sorveglianza di Roma;
udita la relazione del Consigliere Dott. BRICCHETTI Renato;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. MURA Antonio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Roma rigettava la domanda di remissione del debito presentata da OI AR, affermando che "dalle informazioni acquisite" risultava che il richiedente non si trovava in "disagiate condizioni economiche".
2. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, il difensore del richiedente, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 6, (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia). Sostiene che il Magistrato di sorveglianza, se avesse richiesto le necessarie informazioni, avrebbe dovuto necessariamente rimettere il debito per le spese del processo, trovandosi il OI in disagiate condizioni economiche ed avendo il medesimo tenuto una regolare condotta in libertà.
Dal 2006 - spiega il difensore - OI è un collaboratore di giustizia, ammesso al programma provvisorio di protezione. Sia perché si trova agli arresti domiciliari, sia per motivi di sicurezza non esercita alcuna attività lavorativa retribuita. Per tali ragioni il richiedente ed il suo nucleo familiare usufruiscono di misure di assistenza economica ai sensi del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, art. 13, commi 5 e 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 marzo 1991, n. 82. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata "con riferimento al citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 6 ". MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso merita accoglimento.
L'ordinanza è nulla perché mancante della motivazione. Formule come quella sopra trascritta non danno conto dell'iter logico seguito dal giudicante e non sono, pertanto, verificabili da parte del giudice sovraordinato.
Non è stata effettuata, in particolare, la comparazione tra l'effettiva situazione economica del richiedente (tanto più che - come osservato dal Procuratore generale presso questa Corte - le informative in atti si contraddicono con riguardo alle proprietà immobiliari del OI) e l'entità del debito di cui si era chiesta la remissione.
4. La decisione impugnata va, pertanto, annullata con rinvio, per nuovo esame, al Magistrato di sorveglianza di Roma.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di sorveglianza di Roma.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2009